- OBBLIGAZIONE CIVILE
Infortunio mortale: sequestro conservativo dei beni immobili, a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato di omicidio colposo.
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITALONE Claudio - Presidente -
Dott. MANCINI Franco - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A., nata a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 21/09/2005 con cui è stata rigettata l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di sequestro conservativo emessa dalla Corte di Appello di Roma il 01/06/2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. MELONI Vittorio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore della parte civile, avv. TANFERRA Paola, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. CARRIERO Marcello, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
M.A. è stata ritenuta responsabile dei reati di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 35 e art. 589 cod. pen. e condannata, con sentenza del Tribunale di Roma 11/11/2002, alla pena della reclusione, nonchè al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, patiti dalle parti civili costituite A.M. G. ed D.S.E. (rispettivamente moglie e figlio di D.S.N., di anni (OMISSIS), deceduto sul lavoro) e al pagamento della somma di Euro 22.000,00, a titolo di provvisionale.
Nel giudizio di secondo grado, la Corte d'appello, con sentenza 23/04/2004, determinava la pena per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. in mesi sei di reclusione e dichiarava estinti per prescrizione i residui reati.
Con ordinanza 01/06/2004 la stessa Corte disponeva nei confronti della M. il sequestro conservativo di un immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS), ritenendo vi fossero fondate ragioni per ritenere che le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato potessero disperdersi.
Con ordinanza 21/09/2004 il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta dalla M..
Su ricorso di quest'ultima, questa Corte, con sentenza 16/02/2005, annullava la suddetta ordinanza richiamando i seguenti principi:
- il periculum in mora richiesto dall'art. 321 c.p.p., comma 1, deve consistere in una concreta ed elevata probabilità, desunta da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla commissione di altri reati;
- in ordine alla determinabilità del credito garantito, non è richiesta la specificazione della somma il cui pagamento la misura cautelare è destinata a garantire, potendo la determinazione del suo ammontare, sia ai fini della prestazione eventuale di idonea cauzione sia per evitare il perdurare ingiustificato del vincolo, essere effettuata successivamente dal giudice. Non è pertanto configurabile alcuna nullità per la mancata indicazione, nell'ordinanza dispositiva del sequestro conservativo, della somma a garanzia della quale la misura risulta disposta.
La Corte rilevava che, nella specie, "la quantificabilità è in sostanza impraticabile perchè la liquidazione è rinviata, eventualmente, a separato giudizio, per cui non è possibile effettuare una determinazione delle somme eventualmente dovute".
Con ordinanza 21/09/2005 il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, rigettava l'istanza di riesame ritenendo sussistere sia il periculum in mora sia la congruità tra il presumibile ammontare del credito e il valore del bene sequestrato.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputata denunciando violazione di legge:
- "in relazione alla verifica del fumus boni iuris" con riferimento alla "responsabilità concorrente del lavoratore nella misura del 30% ed olfatto che la Corte di Appello stessa aveva individuato come condotta - in ipotesi - antigiuridica, l'uso di una scala inadeguata, ma solo in concreto, alla lavorazione svolta" avendo la Corte d'appello soltanto richiamato l'emissione di sentenza di secondo grado;
- in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora perchè un bene immobile non consente la dispersione della garanzia poichè contro eventuali atti di disposizione sono esperibili azioni revocatorie. Peraltro l'imputata non aveva compiuto alcun atto concreto di dispersione;
- in ordine alla ritenuta determinabilità del credito perchè il credito delle parti civili non era stato quantificato, sicchè essa non aveva potuto offrire cauzione di cui all'art. 319 c.p.p..
Inoltre, nella specie, il credito non poteva essere quantificato perchè la liquidazione del danno era stata rinviata nella sede civile;
- in ordine alla disapplicazione dei principi affermati nella sentenza d'annullamento avendo il Tribunale fondato la propria decisione sugli stessi argomenti esposti nell'annullata ordinanza impositiva della misura cautelare.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il primo motivo è inammissibile perchè, in conseguenza del giudizio della Corte di Cassazione di parziale annullamento della decisione impugnata, non è più suscettibile di autonoma considerazione la questione della sussistenza del fumus del reato ascritto, che non può essere ulteriormente esaminata.
Il secondo motivo non è fondato.
Richiamato il principio affermato nella sentenza d'annullamento (secondo cui il periculum in mora richiesto dall'art. 321 c.p.p., comma 1 deve consistere in una concreta ed elevata probabilità, desunta da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato), correttamente è stata motivata la prognosi di perdita della garanzia rappresentata dall'immobile di proprietà dell'imputata/debitrice sulla base di elementi concreti che ne costituiscono sintomo quali la mancanza di coperture assicurative e di altri beni, appartenenti all'imputata ed al responsabile civile, da staggire, nonchè la concreta manifestazione di slealtà patrimoniale (il mancato pagamento della provvisionale di Euro 22.000,00 disposta con provvedimento immediatamente esecutivo) connessa alla natura del fatto-reato addebitato (cfr. Cassazione n. 1467/1995, RV. 202838).
Infatti, in tema di sequestro conservativo, il periculum in mora atto a giustificare l'adozione della misura può essere riconosciuto, oltre che in presenza di una situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore, anche quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito, che nella specie è di cospicuo ammontare (Cassazione Sezione 5^, n. 30326/2004, Dal Cin, RV. 229123).
E', invece, irrilevante, la natura del bene aggredito perchè anche un bene immobile può essere sottratto alla garanzia delle obbligazioni civili derivanti da reato mediante atti di disposizione che aggravino le conseguenze del reato, nella specie ritenuto sussistente da entrambe le sentenze di merito.
Il terzo motivo, in punto di determinabilità del credito garantito, è fondato.
L'indicazione della somma (per un credito non liquido nè esigibile, quando la liquidazione sia rimessa al giudice civile) per la quale è disposto, in corso di giudizio, il sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato non costituisce un elemento essenziale del provvedimento, anche se la liquidazione del quantum sia rimessa al giudice civile.
"Non è necessario (infatti) che l'importo del credito da garantire con sequestro conservativo sia determinato, essendo sufficiente che sia determinabile con qualche approssimazione" (Cassazione, Sezione 5^, n. 4906/1998, Frattasio, RV. 211970; conforme n. 5601/1994 RV. 196242).
Il Tribunale ha esattamente rilevato sul punto che per la validità del sequestro conservativo è sufficiente la proporzione tra il presumibile ammontare del credito e il valore del bene oggetto del sequestro e ciò anche al fine di valutare l'adeguatezza o meno dell'eventuale offerta di cauzione sostitutiva, ben potendo l'interessato avvalersi della facoltà di versare cauzione in sostituzione del bene sottoposto a vincolo, mediante richiesta al giudice competente d'indicazione del presumibile ammontare delle spese.
Manca, però, nell'ordinanza la motivazione sulla sopraindicata proporzione, dovendo il giudice di merito stabilire, sia pure con approssimazione, il presumibile ammontare del credito, nascente dalla morte per incidente sul lavoro di D.S.N., di anni (OMISSIS), i cui congiunti (moglie e figlio) si sono costituiti parti civili ed il valore del bene oggetto del sequestro.
Conseguentemente l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvia al Tribunale di Roma - limitatamente al punto di cui in motivazione - per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2006