Regione Campania
Ordinanza 8 agosto 2020, n. 66
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Proroga efficacia ordinanze regionali vigenti e nuove misure relative agli uffici pubblici.

Il Presidente

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
VISTO, in particolare, l'art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ (omissis) 8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO l' art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020;
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;
VISTO il DPCM 14 luglio 2020, con il quale:
- sono state prorogate, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
- sono state confermate, sino alla predetta data, le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
- sono stati sostituiti gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 con gli allegati nn. 1 e 2 al menzionato decreto del 14 luglio 2020;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
VISTA l' Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, pubblicata sul BURC n.145 di pari data con la quale sono state confermate ed aggiornate le misure disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell'8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 e sono altresì confermate fino al 31 luglio 2020 le ulteriori misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, fatta eccezione per quanto previsto dal punto 1.a, n.53/2020, n.54/2020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 14 luglio 2020;
VISTA l'Ordinanza regionale n. 64 del 31 luglio 2020, pubblicata sul BURC n. 156 di pari data, ai sensi della quale, “Con decorrenza dalla data del 1 agosto 2020 e fino al 9 agosto 2020, salva proroga e salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza di sopravvenienze nonché del monitoraggio quotidiano effettuato dall'Unità di Crisi regionale, su tutto il territorio regionale della Campania:
1. sono confermate le misure di contenimento e prevenzione del rischio sanitario, con relative sanzioni, previste dall'Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020, pubblicata sul BURC n. 152 del 24 luglio 2020 (omissis):. - al fine di assicurare un controllo più tempestivo e puntuale sugli arrivi dai Paesi nei quali maggiore è la situazione di rischio di contagi, quali individuati dal competente Ministero della Salute - ed oggetto della ricognizione di cui al chiarimento n.29 del 25 luglio 2020, pubblicato sul BURC n. 153 in pari data- è dato mandato alle AASSLL competenti, in raccordo con l'Unità di Crisi regionale e l'Istituto Zooprofilattico e con la collaborazione delle Associazioni di volontariato, di organizzare ed espletare adeguati controlli sanitari (rilevazione della temperatura corporea, tamponi e/o test sierologici) direttamente nei principali luoghi di arrivo (aeroporto, stazione centrale, terminal dei vettori del trasporto su gomma, anche privato), da individuarsi anche previa richiesta di supporto alle Questure competenti, in mancanza di elenchi di vettori ufficiali.
2. sono ulteriormente confermate tutte le disposizioni di cui all' Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, con la quale sono state tra l'altro confermate ed aggiornate le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell'8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 nonché le misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, n.53/2020, n.54/2020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 31 luglio 2020”;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;
VISTA l'Ordinanza regionale n.65 del 6 agosto 2020, pubblicata sul BURC in pari data, con la quale sono state adottate nuove misure di sicurezza relative al Trasporto pubblico locale, via mare, su gomma e su ferro, in coerenza con le linee guida di cui all'allegato n.2 al DPCM 14 luglio 2020 ed è stato altresì disposto l'obbligo, per i gestori dei mezzi di trasporto marittimo, di rilevare la temperatura corporea ai passeggeri e di inibire l'accesso a bordo ai cittadini la cui temperatura sia eventualmente superiore 37,5° CC;
VISTO il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;
VISTO
il Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 12/ Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 27 luglio - 2 agosto 2020 (aggiornati al 4 agosto 2020, h 11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, per la Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio “moderato”, con Rt in significativa riduzione e con proiezione settimanale in ulteriore diminuzione;
CONSIDERATO che
- sulla base della situazione epidemiologica rilevata e tenuto conto della casistica delle positività al virus rilevate nelle ultime settimane nella regione Campania - non collegati a casi “autoctoni”- l'Unità di crisi regionale ha espresso parere favorevole alla proroga della efficacia delle previsioni delle Ordinanze regionali, a tutt'oggi vigenti, con le quali sono state adottate disposizioni in ordine alla riapertura di attività economiche e sociali, sono stati approvati i relativi protocolli di sicurezza e sono state altresì dettate ulteriori disposizioni finalizzate a prevenire e contenere il rischio di contagi ed ha espresso avviso della necessità di assicurare una diffusa e generalizzata applicazione della misura - già invero attuata da diverse Amministrazioni pubbliche- relativa al controllo della temperatura corporea a tutto il personale e agli utenti degli uffici pubblici e aperti al pubblico, al fine di contenere ulteriormente il rischio di contagi, tanto più in vista della ripresa delle attività lavorative successivamente all'attuale periodo feriale;
VISTO l' art.3 del DPCM 7 agosto 2020, a norma del quale “2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”;
RAVVISATO che
- per quanto sopra rilevato, sussistono i presupposti per il differimento, al 7 settembre 2020, dell'efficacia di tutte le disposizioni regionali vigenti alla data odierna, salve modifiche o aggiornamenti sulla base della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici relativi al territorio regionale;
- che occorra altresì disporre, quale misura aggiuntiva, l'obbligo di rilevazione della temperatura corporea ai dipendenti ed utenti degli uffici pubblici e aperti al pubblico, con inibizione dell'accesso ed obbligo di contattare il competente Dipartimento di prevenzione della ASL laddove la temperatura rilevata sia superiore ai 37,5°CC;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';
VISTO l' art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
RITENUTO
- che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
 

ORDINA

1. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 9 agosto 2020 e fino al 7 settembre 2020, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione:
1.1. è ulteriormente prorogata l'efficacia dell' Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, pubblicata sul BURC n.145 di pari data, con la quale sono state confermate ed aggiornate le misure disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell'8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 e sono state altresì confermate le ulteriori misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, per quanto vigenti alla data del 14 luglio 2020;
1.2. è prorogata altresì l'efficacia dell'Ordinanza n. 63 del 24 luglio 2020, pubblicata sul BURC in pari data, per quanto vigente alla data odierna, dell'Ordinanza n.64 del 31 luglio 2020, pubblicata sul BURC in pari data e dell'Ordinanza n.65 del 6 agosto 2020, in tema di Trasporto pubblico locale, con la precisazione che il rinvio ivi contenuto all'allegato n.2 al DPCM 14 luglio 2020 deve intendersi aggiornato come rinvio all'allegato “SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, LACUALE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIE NON INTERCONNESSE ALLA RETE NAZIONALE” al DPCM 7 agosto 2020, di pari contenuto;
1.3. è fatto obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc. Le Amministrazioni sono tenute ad assicurare l'attuazione della presente disposizione con efficacia immediata nelle sedi a forte afflusso di personale e/o utenti e in ogni caso non oltre il 24 agosto 2020 anche con riferimento alle sedi meno frequentate o periferiche.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza e di quelle richiamate - la cui efficacia viene prorogata- sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 (mille/00), in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii., e tenuto conto dell'aggressività del virus e del grave rischio di diffusione dei contagi connesso ad eventuali condotte violative delle relative disposizioni. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione delle sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
3. Ai sensi dell'art.4, comma 4 del decreto legge n.19/2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 “All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione”.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all'Autorità Portuale, all'ANCI Campania, agli esercenti il TPL per il tramite della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.