Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 agosto 2020, n. 16870 - Caduta del lavoratore da una scaletta. Mancata prova della folgorazione quale causa dell'infortunio 


 

Presidente: RAIMONDI GUIDO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO
Data pubblicazione: 11/08/2020
 

Fatto
 


1. Con sentenza n. 7763/2015, depositata il 9 novembre 2015, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva respinto il ricorso proposto da L.S. nei confronti di Novartis Farma S.p.A. per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio subito il 20 settembre 2004, allorquando il ricorrente era caduto all'indietro dalla scaletta utilizzata per avvicinarsi alla macchina cui era addetto, battendo rovinosamente con la schiena sul pavimento.
2. La Corte, esaminato il materiale probatorio, ha escluso che potesse configurarsi una responsabilità a carico del datore di lavoro nella determinazione dell'evento, rilevando come la tesi del lavoratore, secondo la quale la caduta all'indietro era stata provocata da una folgorazione, non avesse trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali dei colleghi, né nella documentazione sanitaria e nella stessa consulenza medico-legale di parte, che non aveva indicato elementi oggettivi in tale direzione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il L.S. con cinque motivi, cui ha resistito la società con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.


 


Diritto
 


1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., nonché motivazione illogica, contraddittoria e meramente apparente su un fatto controverso e decisivo, per essere la Corte di appello pervenuta al rigetto della domanda sull'erroneo rilievo di un contrasto tra la versione dei fatti riferita originariamente dal ricorrente agli ispettori del Dipartimento Prevenzione della ASL e quella riportata nel ricorso introduttivo.
2. Con il secondo viene dedotto l'omesso esame e valutazione, nella sentenza impugnata, di elementi e circostanze che, ove esattamente inquadrati nel complesso insieme delle prove emergenti dagli atti, sarebbero stati idonei a condurre ad una decisione diversa da quella adottata, con particolare riferimento alle conclusioni cui erano giunti gli ispettori e ad una corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro del ricorrente.
3. Con il terzo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ., dell'art. 4 D.P.R. n. 462/2001, nonché degli artt. 111, comma 6°, Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ., sotto il profilo di una motivazione inesistente o meramente apparente ovvero insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere il giudice di appello rilevato che la società non aveva fornito la prova della certificazione e/o del verbale di verifica dell'impianto elettrico della macchina, verifica che doveva essere effettuata non internamente all'azienda ma da organismi abilitati esterni ad essa e precedentemente all'infortunio.
4. Con il quarto motivo la sentenza di appello viene censurata per violazione dell'art. 111, comma 6°, Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ., non avendo la Corte territoriale motivato in alcun modo sulla mancata ammissione di una C.T.U. medico- legale .
5. Con il quinto viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ., nonché violazione dell'art. 111, comma 6°, Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ., sotto il profilo di una motivazione inesistente e/o meramente apparente ovvero omessa, insufficiente e/o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di appello, nell'osservare - sulla scorta della relazione degli Ispettori del Dipartimento Prevenzione della ASL - che la causa dell'infortunio doveva verosimilmente essere attribuita al mancato blocco delle ruote della scaletta, trascurato di valutare che il datore di lavoro non aveva offerto la prova liberatoria di avere preteso il rispetto di tale misura di prevenzione e di avere vigilato su di esso nonché trascurato di considerare che la condotta del lavoratore non esime da responsabilità il datore quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza ma solo quando risulti abnorme ed esorbitante rispetto al processo lavorativo.
6. Il primo motivo è inammissibile.
7. Esso, infatti, cumula censure tra di loro incompatibili e comunque, estraendone solo uno, fra i diversi (ed anche più rilevanti) punti presi in esame nella sentenza impugnata, non si confronta con il ben più ampio e articolato percorso motivazionale che ha condotto il giudice di appello a confermare la decisione di primo grado.
8. D'altra parte, può ritenersi "apparente" (e nulla, quindi, la sentenza perché affetta da error in procedendo) unicamente la motivazione che, sebbene graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U n. 22232/2016; conforme, fra le molte: Cass. n. 13977/2019)
9. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile, in quanto non si conforma, dolendosi il ricorrente di una motivazione del giudice di merito incompleta, incoerente e illogica, al paradigma del nuovo vizio "motivazionale", quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza pubblicata il 9 novembre 2015 e, pertanto, in epoca successiva alla data di entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa.
10. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e con le molte conformi successive, hanno precisato che l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come riformulato a seguito dei recenti interventi, "introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"; con la conseguenza che "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie".
11. Deve essere in ogni caso ribadito il principio di diritto, per il quale compete in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr., fra le molte, Cass. n. 25608/2013).
12. Al medesimo rilievo di inammissibilità deve pervenirsi con riferimento al terzo motivo.
13. Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui - come nella specie - non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. n. 20694/2018).
14. Il quarto motivo è infondato.
15. Al riguardo si deve confermare il consolidato principio, secondo il quale la C.T.U. è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. n. 326/2020; conformi: Cass. n. 9461/2010; n. 15219/2007).
16. Nella fattispecie concreta la Corte territoriale ha escluso - in esito a diffuse e, per quanto già rilevato, non adeguatamente censurate argomentazioni - la sussistenza medesima dell'evento posto a base della domanda e cioè il verificarsi di una folgorazione che avrebbe determinato la rovinosa caduta del lavoratore: sono, pertanto, del tutto evidenti le ragioni che l'hanno indotta a non dare ingresso, senza ulteriore motivazione, alla C.T.U. medico-legale, proposta in sede di gravame, poiché tale mezzo era diretto proprio ed esclusivamente a stabilire un'eventuale connessione tra le patologie, da cui l'appellante era risultato affetto in seguito all'infortunio, e i fenomeni di attraversamento della corrente elettrica nel corpo umano.
17. Il quinto motivo è inammissibile.
18. Al riguardo è anzitutto da rilevare che la Corte di appello ha posto a fondamento della propria decisione solo ed esclusivamente la mancata prova della folgorazione quale causa dell'infortunio e non un concorso di colpa del lavoratore, desumibile dal mancato blocco dei freni di cui la scaletta era dotata: conclusione che deve ritenersi di tutta evidenza, a seguire la motivazione adottata dalla Corte, ponendosi il richiamo all'ipotesi ricostruttiva, formulata dagli Ispettori ASL nella loro relazione, in funzione di semplice rafforzamento di un percorso argomentativo già diversamente delineato nel suo reale e concreto sviluppo.
19. D'altra parte, i temi di indagine oggetto del motivo in esame riconducono a situazioni giuridiche e a fatti diversi da quelli prospettati, posto che la caduta del lavoratore e le sue conseguenze lesive sono state sempre e unicamente connesse, in entrambi i gradi di merito, all'evento della folgorazione.
20. Ribadito quanto già sopra osservato (n. 13), in tema di questioni nuove in sede di legittimità, deve altresì ribadirsi l'orientamento per il quale si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (Nella specie, il ricorrente in primo grado aveva dedotto che l'infortunio sul lavoro era da ascrivere al difettoso funzionamento di una pressa e alla mancanza di sistemi di sicurezza, e solo in appello aveva fatto riferimento alla mancata informazione in ordine ai rischi conseguenti all'uso della macchina; la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito, secondo cui l'indicazione in sede di gravame delle nuove e ulteriori circostanze aveva determinato non una mera specificazione del tema controverso, ma un sostanziale ampliamento dello stesso): Cass. n. 17457/2009, fra le numerose conformi.
21. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
 



P.Q.M.




La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2020.