Regione Sicilia
Ordinanza contingibile e urgente 9 agosto 2020, n. 31

Il Presidente della Regione Siciliana

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi della popolazione ivi sottesi;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020 ed il successivo di modificazione e integrazione;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020, dell'11 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020 e n. 30 del 31 luglio 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto il parere del 18 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo stato di avanzamento dell'emergenza in Sicilia e programmazione della fase di post-lockdown (fase 2), nonché la tabella sinottica denominata “classe di rischio dei lavoratori in relazione all'aggregazione sociale con modello in fase di studio con indicazioni sull'uso di DPI e del distanziamento”;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Viste in particolare, le richiamate “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” del 9 luglio 2020 con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione, delle attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), delle attività ricettive, dei servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), del commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della manutenzione del verde, dei musei, archivi e biblioteche, dell'attività fisica all'aperto, del noleggio veicoli e altre attrezzature, degli informatori scientifici del farmaco, delle aree giochi per bambini, dei circoli culturali e ricreativi, della formazione professionale, dei cinema e spettacoli dal vivo, dei parchi tematici e di divertimento, delle sagre e fiere locali, dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, delle strutture termali e centri benessere, delle professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, dei congressi e grandi eventi fieristici, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, delle discoteche, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate;
Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 6 agosto 2020, il quale evidenzia segnali che richiedono particolare attenzione a causa di un aumento del livello dei contagi, determinato per effetto della insorgenza di più cluster territorializzati e per la incidenza nel computo dei positivi (in permanenza sul territorio della Regione) di un numero assai significativo di migranti risultati positivi all'accertamento diagnostico, con crescente progressione nel corso delle ultime 72 ore;
Considerato che, l'attuale andamento epidemiologico tra la popolazione migrante sbarcata sulle coste siciliane evidenzia, rispetto al totale dei soggetti interessati, una percentuale di positivi più alta rispetto alla media nazionale e molto più alta della media regionale, con l'effetto che può ritenersi che tale circostanza sia determinata in larga parte dalla promiscuità dei luoghi di partenza e di accoglienza degli stessi migranti;
Ritenuto, inoltre che ad una attenta disamina dei report provenienti dalle autorità sanitarie territoriali risulta che tanto negli hotspot, quanto negli ulteriori Centri di accoglienza per la quarantena, non è stato attuato un adeguato Protocollo sanitario aderente alle Linee guida nazionali e regionali e, nello specifico, non è stata effettuata una adeguata separazione, da parte delle autorità statali competenti, degli spazi destinati a casi accertati, casi sospetti e casi in attesa di accertamento diagnostico;
Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge16 maggio 2020, n.33, “fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova” e che, come previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo, “a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”;
Considerato che, inoltre, il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;
Rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 non ha previsto specifiche limitazioni allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, subordinandone l'esercizio al rispetto dei protocolli di cui all'articolo 2 del citato Dpcm, ovvero al rispetto di protocolli o linee guida nazionali o regionali per prevenire o ridurre il rischio del contagio, nonché, per talune attività, condizionandone l'esercizio al preventivo accertamento della compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica in ciascuna Regione;
Ritenuto in modo specifico, che le attività di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, in cui è richiesta la preventiva verifica della compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica in ciascuna Regione sono: a) i c.d. sport di contatto (art.1, com.1, let. g); b) le attività dei comprensori sciistici (art.1, com.1, let. h); c) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, com.1, let. l); d) le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, nonché le fiere e i congressi (art.1, com.1, let. m); e) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali (art.1, com.1, let. z); f) le attività dei servizi ristorazione (art.1, com.1, let. ee); g) le attività dei servizi alla persona (art.1, com.1, let. gg); h) le attività degli stabilimenti balneari e nelle spiagge di libero accesso (art.1, com.1, let. mm). Tutte le predette attività, inoltre, devono essere esercitate rispettando i protocolli o le linee guida nazionali o regionali, comprese le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Considerato l'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, ed il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020;
Valutato l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione e che lo Stato, nel proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. Linee guida del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22 maggio 2020, il 25 maggio 2020, l'11 giugno 2020 ed il 9 luglio 2020;
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti “gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica” sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della “ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica”, nonché della “insularità del territorio regionale” e, quindi, della “praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia”;
 

ORDINA

Art. 1
(misure di contenimento del contagio per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e di intrattenimento danzante)

1. Ferme le disposizioni di cui alle vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. Per l'esercizio di attività all'esterno, fermo il principio del distanziamento interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato, si applicano - quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione - le Linee guida del 9 luglio 2020, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le medesime disposizioni si applicano anche se l'attività di ballo è offerta dagli esercenti l'attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali.
3. Gli utenti, anche a parziale modifica ed integrazione delle predette Linee guida, dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno.
4. I Sindaci, con propria ordinanza, hanno il potere di inibire l'esercizio di ciascuna attività in caso di mancato rispetto delle richiamate prescrizioni e fino al loro ripristino.
5. Le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni che precedono si attestano sempre al massimo edittale previsto, tenuto conto dello stato di emergenza vigente, dell'andamento epidemiologico del contagio, nonché del grave allarme sociale dettato dall'attuale condizione di circolazione del virus nella popolazione.
6. Al fine di assicurare l'effettività delle norme previste dal presente articolo e dal successivo articolo 2, le Prefetture competenti per territorio e i Sindaci dei Comuni interessati provvedono a garantire adeguati controlli nell'ambito delle rispettive competenze.
 

Art. 2
(misure straordinarie per il ferragosto)

1. Le notti dei giorni 14 e 15 agosto p.v., tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, ciascun esercizio commerciale qualificabile ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza che intenda promuovere eventi aperti al pubblico, comunica tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti.
2. Resta fermo, l'assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l'obbligo di utilizzare spazi all'aperto e di indossare la mascherina.
3. Al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali (anche in spiaggia), i sindaci con propria ordinanza possono vietare lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o di eventi aggregativi.
 

Art. 3
(integrazione alla ordinanza in materia di gestione dei migranti)

1. Ad integrazione della ordinanza n. 29 del 30 luglio 2020, tenuto conto della forte incidenza del numero dei migranti positivi al Covid-19 sbarcati sulle coste siciliane e del significativo numero di episodi di fuga degli stessi, sono vietati i centri di accoglienza o di quarantena organizzati sotto forma di tensostrutture, anche al fine di evitare la promiscuità dei contatti e la difficile gestione dei protocolli sanitari finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi all'epidemia.
2. La individuazione dei centri di accoglienza per la quarantena, quando non possibile sulle navi all'uopo destinate, compete all'autorità nazionale, previo parere di congruità alle misure di prevenzione per il contagio da Covid-19 rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale.
3. È in ogni caso fissato il principio di obbligatorietà della sottoposizione di ciascun migrante all'esame oro-rino-faringeo finalizzato ad accertarne la eventuale positività al Covid-19, nonché - nelle more della definizione di un eventuale Protocollo sanitario tra il Ministero dell'interno e la Regione Siciliana - la compiuta profilassi medica di ciascun migrante posta a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione.
 

Art. 4
(disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
3. La presente Ordinanza, con validità dal 9 agosto 2020 fino al 10 settembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente
MUSUMECI