Tipologia: Protocollo di regolamentazione
Data firma: 27 aprile 2020
Parti: Gruppo Italiano Vini e RSA/RSU, RLS
Settori: Agroindustriale, Gruppo Italiano Vini
Fonte: gruppoitalianovini.it


Protocollo di regolamentazione per contrasto a diffusione del SARS-CoV-2 (Coronavirus)

Azienda Gruppo Italiano Vini spa
Sede (omissis)
Data 27/04/2020 Firma
Datore di Lavoro (omissis)
RSA/RSU (omissis)
RSA/RSU (omissis)
RLS (omissis)
RLS (omissis)

1. Comitato per l'elaborazione, applicazione e verifica del protocollo
Il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali e gli RLS costituiscono in data odierna il Comitato per l'elaborazione, applicazione e verifica del presente protocollo; qualora si renda necessario modificare questo documento, in considerazione dell'impossibilità di procedere con riunioni, le rappresentanze sindacali e gli RLS faranno avere in forma scritta le proposte di modifica al datore di lavoro, che verificherà l'opportunità di aggiornarlo, coinvolgendo Medico Competente e RSPP.
In data 24 aprile 2020 è stato integrato il ‘Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro', siglato tra Governo e Parti Sociali lo scorso 14 marzo 2020. Il Comitato per l'elaborazione, applicazione e verifica procede pertanto all'aggiornamento del presente documento; le modifiche rilevanti sono evidenziate in colore azzurro.
Il Comitato concorda di verificare almeno una volta ogni due settimane (esempio di verbale in allegato) la necessità di integrazione e modifica delle misure attuate nonché l'idoneo rispetto delle stesse da parte del personale. Tali attività verranno dimostrate per mezzo di evidenze documentali, viene quindi elaborata una check list utile a controllare il mantenimento delle misure individuate (cfr. check list - allegato esterno al documento). Qualora dalla verifica emerga la mancata attuazione delle misure definite nel presente Protocollo, dovrà esserne tempestivamente informata la Direzione Aziendale che sospenderà temporaneamente le attività per l'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza.

2. Premessa
Il presente protocollo è stato elaborato dal sopraccitato Comitato sulla base delle norme e linee guida fino ad oggi emanate e recepisce il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto tra Governo e Parti Sociali in data 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020.

3. Valutazione del rischio
Il rischio biologico connesso al virus SARS-CoV-2 non è legato direttamente alla nostra attività lavorativa e agli ambienti presenti presso le nostre unità, pertanto non si rende necessario aggiornare il DVR biologico.
Stante però la situazione di allarme internazionale, l'Azienda ha considerato utile elaborare comunque uno specifico addendum alla valutazione del rischio connesso al “nuovo” agente biologico: il SARS-CoV-2, ciò anche per dare traccia delle misure interne fin da subito adottate per la gestione della situazione. Tale documento viene aggiornato sulla base delle integrazioni apportate il 24 aprile al Protocollo del 14 marzo 2020 nonché sulla base della pubblicazione approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile.

4. Diffusione e rispetto del protocollo
Copia di tale documento è a disposizione presso le bacheche aziendali e viene divulgato, via mail o con consegna di copia cartacea, a tutti i responsabili (preposti) in modo che possano sovraintendere affinché ne sia data piena applicazione da parte di ciascun lavoratore.
Il presente documento è disponibile anche presso il sito internet aziendale www.gruppoitalianovini.it, ciò al fine di divulgarne i contenuti nei confronti di tutti coloro che, per qualsiasi motivo, accedono presso le sedi aziendali.
Eventuali inosservanze devono essere segnalate immediatamente da parte di chiunque le rilevi alla Direzione Aziendale, che si riserva la possibilità di procedere disciplinarmente nei confronti di chi sarà ritenuto responsabile delle violazioni.

5. Definizioni
Le seguenti definizioni sono tratte dalla Circolare del Ministero della Salute n.7922 del 09.03.2020.
Caso sospetto: una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) E senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica E storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi OPPURE una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta E che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, OPPURE una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria -es. tosse, difficoltà respiratoria) E che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) E senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. Nell'ambito dell'assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell'area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.
Caso probabile: un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2 effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
Contatto stretto: il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

6. Misure per il contrasto al virus
Si riportano di seguito in dettaglio le misure implementante dal punto di vista organizzativo ed operativo al fine di contrastare la diffusione del virus; tali misure devono essere applicate fino a nuova comunicazione.

6.1. Informazione dei lavoratori
Sono state affisse presso tutti i luoghi comuni (bacheche, portinerie, aree ristoro, mensa, spogliatoi) le informative istituzionali nonché il riepilogo delle prescrizioni aziendali (allegato). Le disposizioni impartite con il materiale soprarichiamato sono destinate sia al personale dipendente che a tutti gli esterni che a vario titolo accedono presso l'unità produttiva. Le indicazioni riportate nelle informative istituzionali e nel riepilogo delle prescrizioni aziendali sono parte integrante del presente protocollo per cui eventuali violazioni saranno oggetto di contestazione e provvedimento disciplinare.
Mediante cartellonistica affissa presso i luoghi di lavoro, i lavoratori vengono informati sull'obbligatorietà di indossare le mascherine di protezione delle vie respiratorie ed i guanti di protezione delle mani. L'obbligatorietà di indossare tali dispositivi deriva escl usivamente dalla necessità di adottare misure che limitino il rischio di contagio e non quindi dai rischi specifici a cui i lavoratori sono esposti sulla base delle attività svolte.

6.2. Stato di salute
A tutti viene rivolto l'invito di misurare ogni giorno, prima di recarsi al lavoro, la propria temperatura; in caso di manifestazione febbrile oltre 37,5°, è consigliato contattare il proprio medico curante ed è vietato l'accesso al lavoro.

6.3. Presenza al lavoro
Viene definito che non possono accedere ai locali aziendali coloro che hanno, o hanno avuto negli ultimi 14 giorni, uno dei seguenti sintomi:
- rialzo della temperatura oltre 37,5°
- sintomi influenzali

6.4. Ingresso in azienda
6.4.1. Misurazione della temperatura

L'azienda si sta dotando di almeno un termometro a distanza al fine di poter effettuare il controllo della temperatura corporea al personale prima dell'accesso in azienda. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e pertanto avverrà ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.
In caso di controllo della temperatura:
- questa verrà effettuata da una persona individuata dal datore di lavoro e dovrà avvenire in
occasione dell'ingresso in azienda, prima di accedere agli spogliatoi e quindi prima di accedere agli ambienti di lavoro;
- verrà effettuata solamente la rilevazione della temperatura che non sarà quindi registrata. La temperatura rilevata andrà mostrata (facendo vedere il display del dispositivo) al lavoratore interessato; qualora questo lo richieda, è possibile ripetere la rilevazione una seconda volta;
- è consentito registrare solamente l'avvenuta rilevazione della temperatura, ad esempio può
essere evidenziato il nome del lavoratore a cui la temperatura è già stata misurata;
- è consentito indicare solamente l'avvenuto superamento della soglia di temperatura in quanto può essere necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- in caso di superamento della soglia di temperatura di 37,5° deve essere immediatamente avvisato il datore di lavoro che si attiverà nel rispetto di quanto riportato nel paragrafo “Gestione di una persona sintomatica in azienda”.

6.4.2. Modifica orario di lavoro
Al fine di ridurre la contemporanea affluenza di troppo personale presso gli spogliatoi e i timbratori presenza, viene condivisa la possibilità per il datore di lavoro di modificare l'orario di inizio di alcuni turni di lavoro.

6.4.3. Rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non legata al SARS-CoV-2
Al fine di responsabilizzare tutti i lavoratori nell'azione di contrasto alla diffusione del virus, ogni assenza per malattia o indisposizione non legata al virus SARS-CoV-2 deve essere, in occasione del rientro al lavoro, accompagnata dalla dichiarazione allegata al presente Protocollo.

6.4.4. Rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per positività al SARS-CoV-2
Il rientro al lavoro dopo una positività al virus dovrà essere preceduto da una comunicazione avente per oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dalle Istituzioni. Della positività al virus e del rientro del lavoratore dovrà esserne fornita tempestiva comunicazione al Medico Competente che valuterà l'opportunità di visitare il lavoratore in occasione del rientro e/o adottare misure specifiche di tutela.

6.5. Ingresso in azienda da parte degli esterni
L'ingresso dei corrieri esterni è consentito solamente per consegne strettamente connesse all'attività lavorativa.
La persona deputata a ricevere corrieri, autisti, fornitori, deve indossare guanti monouso e mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3.
Qualora occorra scambiare documenti o materiale, ciò deve avvenire senza alcun contatto fisico, mantenendo sempre la distanza interpersonale minima. Se può risultare utile, sarà indicato a terra con una striscia colorata il limite invalicabile per il fornitore esterno. Non utilizzare penne che non siano le proprie e avere cura di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone oppure con le soluzioni sanitizzanti. Si rimanda inoltre alle misure specifiche per inbound e outbound allegate.
Ai fornitori che per diverse necessità devono intervenire presso la sede aziendale, viene trasmesso il dettaglio delle misure di igiene e di sicurezza che il personale esterno è tenuto a rispettare. È previsto che qualora il personale esterno risulti positivo al virus nei 14 giorni successivi al termine dell'intervento, ne sia data pronta informativa all'Azienda così da attivare le misure del caso (cfr. definizione contatto stretto).

6.5.1. Questionario
È stato inoltrato ai fornitori di trasporti un questionario utile a verificare che l'autista non soffra dei sintomi di cui ai paragrafi precedenti; qualora l'autista non fornisca il questionario, può essergli chiesta la compilazione sul posto. Qualora l'autista si rifiuti di compilare il questionario, deve esserne data pronta comunicazione alla Direzione che potrà interdirne l'ingresso, segnalando l'episodio al datore di lavoro dell'autista.
Il questionario viene ritirato o fatto compilare al momento dell'entrata in azienda dal servizio di portineria.

6.5.2. Servizi igienici per gli esterni
È vietato l'accesso di personale esterno ai servizi igienici in uso al personale e alle aree comuni GIV; laddove disponibili sono stati messi a disposizione bagni dedicati o gabinetti chimici. Laddove possibile la pulizia degli stessi è demandata a personale esterno; in alternativa, il personale GIV preposto alla loro pulizia dovrà indossare tutti i DPI previsti al paragrafo “Pulizia degli ambienti in caso di positivo a COVID-19”.

6.6. Pulizia e sanificazione
Al fine di garantire la pulizia quotidiana degli ambienti, l'azienda può chiedere di svolgerla anche a personale non solitamente preposto a tale attività. Si raccomanda il rispetto delle indicazioni in materia di sicurezza, soprattutto quelle legate all'uso dei DPI.
La pulizia giornaliera dovrà coinvolgere almeno tutti gli ambienti comuni e le superfici presenti in tali ambienti.
Ciascun lavoratore deve farsi carico della pulizia della propria area di lavoro avendo cura di pulire le superfici con cui è entrato in contatto. La pulizia va eseguita utilizzando prodotti già diluiti e pronti all'uso, nebulizzati mediante spruzzino. La pulizia può essere eseguita a fine turno o a fine giornata
lavorativa. Tale accorgimento vale anche per le attrezzature di lavoro, i carrelli elevatori, i mezzi agricoli e gli automezzi aziendali in uso a più persone; pulire i comandi delle macchine, gli schermi
dei PLC, sedile, volante e leve del mezzo utilizzato.
Il datore di lavoro ha incaricato uno o più lavoratori che effettueranno la sanificazione almeno una
volta al giorno delle superfici comuni per mezzo di apposita soluzione nebulizzata; tra le altre, le superfici trattate sono: distributori automatici, maniglie e maniglioni di porte/portoni, timbratore presenze, panche/seggiole presso gli spogliatoi, tavoli/sedie presso la mensa. Tale sanificazione deve essere registrata (esempio in allegato a titolo esemplificativo).
Presso le aree ristoro, gli spogliatoi e la mensa sono comunque a disposizione degli spruzzini con prodotto già diluito così che ogni lavoratore possa procedere con la pulizia prima di toccare la superficie. In tali ambienti deve essere frequente anche il ricambio d'aria mediante aperture o impianti di estrazione.
È chiesto a tutti di ventilare anche gli ambienti di lavoro più volte al giorno; presso gli uffici è buona norma aprire frequentemente le finestre per il ricambio d'aria. Presso i reparti produttivi dove devono essere rispettati i criteri igienici, è comunque consigliato il ricambio d'aria per mezzo delle aperture dotate di zanzariere o ricorrendo agli impianti di ventilazione meccanizzata per lo scambio dell' aria tra interno ed esterno.

6.7. Precauzioni igieniche personali
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; laddove ciò non sia possibile, si raccomanda di ricorrere ai dispenser collocati in azienda. I dispenser sono presenti nei punti di maggior passaggio delle persone tra cui spogliatoi, zone timbratore, corridoi di accesso.
Nel caso in cui si debba manipolare documentazione o materiale di provenienza esterna all'azienda, si raccomanda comunque l'utilizzo di guanti monouso.

6.8. Dispositivi di protezione individuale
L'azienda acquista annualmente un quantitativo di mascherine FFP da dare in dotazione al personale addetto alla manipolazione di alcuni prodotti enologici o per lo svolgimento di alcune attività agricole.
Ad oggi risulta ancora pressoché impossibile recuperare ulteriori mascherine FFP2/FFP3 rispetto a quelle già presenti in azienda. I fornitori ad oggi non sono in grado di comunicarci quando saranno in grado di consegnarcele.
Si sottolinea che è necessario mantenere in azienda un quantitativo minimo di mascherine FFP2/FFP3 in quanto le stesse devono essere utilizzate
- come protezione per lo svolgimento di specifiche attività
- come protezione per gli addetti al ricevimento di documenti/materiale/merci dall'esterno
- come protezione per gli addetti che devono soccorrere in azienda una persona sintomatica Per i sopraccitati motivi non è possibile procedere con una distribuzione capillare delle mascherine FFP2 e FFP3 e si sottolinea pertanto la necessità di rispettare sempre la distanza interpersonale di minima. In caso di impossibilità del rispetto di tale misura, dovrà esserne data comunicazione al datore di lavoro che provvederà a valutare se è possibile modificare/posticipare l'attività, in alternativa consegnerà le mascherine necessarie prescrivendone l'utilizzo.
L'azienda si è attivata per l'acquisto di mascherine chirurgiche; le stesse non sono in grado di trattenere il virus ma permettono a chi è positivo di non trasmetterlo ad altri. Viene affissa in vari punti dell'azienda specifica informativa su come indossare/togliere la mascherina.
Si è in attesa di sviluppi sull'argomento DPI in quanto le Autorità hanno anticipato che a breve avverrà la consegna, anche gratuita, dei DPI necessari.
La mascherina deve essere sempre portata con sé e va indossata in tutti i luoghi comuni ed ogni volta che possa esserci la possibilità che la distanza interpersonale minima non sia rispettata (ad esempio lungo i corridoi o quando ci si muove all'interno di un reparto dove sono presenti altre persone); la mascherina può non essere indossata quando si è presso la propria postazione di lavoro avendo però cura di rispettare sempre la distanza sociale minima.
L'accesso e permanenza presso servizi igienici, spogliatoi, aree ristoro, mensa ed altri ambienti comuni deve avvenire sempre nel rispetto della distanza sociale minima ed indossando sempre la mascherina; la mascherina può essere tolta solamente per il tempo strettamente necessario per specifiche attività (ad es. lavarsi i denti, consumare il pasto, bere il caffè, ...) rispettando però in queste situazioni la distanza sociale minima.

6.9. Aggregazione di persone
Riunioni, corsi, convegni, visite di clienti/fornitori, assemblee sono da posticipare fino al termine della situazione di emergenza; qualora si renda necessario organizzare incontri o riunioni è opportuno svolgerle in modalità audio o video conferenza. Nel caso in cui sia strettamente necessaria la presenza fisica, deve comunque essere sempre mantenuta la distanza interpersonale minima e va indossata la mascherina.
L'accesso a tutti gli spazi comuni come aree ristoro, spogliatoi e mensa deve avvenire in maniera contingentata; all'esterno di tali ambienti viene indicato quante persone sono contemporaneamente ammesse in modo da rispettare sempre la distanza interpersonale minima; si raccomanda di rispettare la segnaletica/cartellonistica indicante la necessità di rispettare la distanza interpersonale minima. Al fine di evitare assembramenti presso gli ambienti comuni e di garantire a tutti la possibilità di usufruirne, può essere chiesto di limitare la presenza all'interno di aree ristoro e mense; ad esempio, su una pausa pranza di 60 minuti può essere chiesto di soffermarsi in mensa solamente per la prima mezz'ora.
In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso è consentito consumare il proprio pasto in ufficio o presso le sale riunioni; al termine del pasto e prima della ripresa delle attività lavorative è necessaria la pulizia delle superfici.
Si è reso necessario rivedere in alcune situazioni la distribuzione degli spogliatoi in modo da garantire un limitato afflusso di persone nei momenti di vestizione e per garantire che durante tali fasi i lavoratori mantengano sempre la distanza sociale minima (ad esempio occupando un armadietto ogni altro).
Evitare l'accesso ai reparti produttivi da parte degli impiegati prediligendo comunicazioni via telefono tra il reparto e gli uffici. Analogamente, evitare che gli addetti alla produzione o magazzino accedano agli uffici usando canali di comunicazione quali telefono e mail.
L'utilizzo dei mezzi aziendali per il trasporto di persone è temporaneamente sospeso in quanto risulta impossibile garantire il rispetto della distanza interpersonale minima e difficoltoso procedere con una puntuale sanificazione di tali mezzi; considerato che l'utilizzo di mezzi pubblici da parte del personale è limitato, soprattutto in considerazione del fatto che i luoghi di lavoro si trovano spesso in contesti agricoli, si individuano laddove già non presenti delle aree per il ricovero dei mezzi del personale.

6.10. Smart working
Il datore di lavoro individua i lavoratori che, secondo esigenze aziendali specifiche, possono accedere allo smart working.
In conformità alle modifiche apportate al Protocollo in data 24 aprile 2020, lo smart working continua ad essere favorito anche nel prossimo periodo. La permanenza in smart working ed il rientro anche temporaneo di lavoratori in azienda viene condiviso tra la Direzione e l'Ufficio Personale in modo da evitare assembramenti presso gli uffici e luoghi comuni dell' azienda. Il responsabile del lavoratore in smart working ed i Sistemi Informativi aziendali garantiscono idoneo supporto al lavoratore sui tempi e modalità di lavoro e sull'utilizzo delle apparecchiature.

6.11. Riorganizzazione degli spazi lavorativi
Presso i reparti produttivi si ritiene che vi siano sufficienti spazi per mantenere la distanza interpersonale minima di sicurezza. Tale misura deve essere rispettata anche durante lo svolgimento delle attività all'aperto. Presso gli uffici può essersi reso necessario rivedere alcune postazioni lavorative al fine di garantire la distanza minima interpersonale; ciò può essere stato fatto utilizzando le sale riunioni, uffici precedentemente non in uso, postazioni di lavoro non già occupate da altri lavoratori o che usufruiscono dello smart working. Ciascun responsabile che nell'organizzazione delle attività dei propri collaboratori rileva la necessità di operare da parte degli stessi ad una distanza inferiore a quella minima, deve raccomandare agli stessi lavoratori l'obbligatorietà di indossare la mascherina.
La riorganizzazione degli spazi lavorativi è temporanea e si garantisce agli interessati la possibilità di ritornare alla propria postazione lavorativa dopo che sarà terminata l'emergenza in questione.

6.12. Sorveglianza sanitaria
Nel necessario rispetto della privacy, è stato chiesto al Medico Competente di segnalare al datore di lavoro, lavoratori che a causa di patologie specifiche meritano una particolare attenzione e salvaguardia. Sono state affisse presso le bacheche delle informative riportanti i contatti del Medico Competente che i lavoratori interessati potranno utilizzare per contattare il professionista. Qualora siano presenti lavoratori da attenzionare, il datore di lavoro si confronterà con gli stessi al fine di individuare la migliore soluzione, come ad esempio riorganizzare la postazione di lavoro, modificare temporaneamente le mansioni, far usufruire di un periodo di ferie; la misura concordata sarà comunicata anche alle rappresentanze sindacali e agli RLS.

7. Gestione di una persona sintomatica in azienda
La persona presente in azienda che sviluppi febbre o sintomi di infezione respiratoria, deve immediatamente avvisare il proprio responsabile mantenendo necessariamente la distanza interpersonale minima; non deve avvenire alcun contatto fisico.
Il Datore di Lavoro deve essere informato della situazione e provvede a darne immediata comunicazione all'ufficio del personale ed al RSPP. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (1500 - numero nazionale di pubblica utilità).
Nel rispetto della privacy e dignità, è necessario procedere all'isolamento della persona che ha manifestato i sintomi di cui sopra, per cui è opportuno che sia interdetto l'ingresso all'ambiente e che eventuali altri presenti vengano momentaneamente fatti allontanare.
Evitando qualsiasi forma di contatto fisico, deve essere fornita alla persona sintomatica
- mascherina chirurgica
- guanti monouso
Chi assiste la persona sintomatica deve indossare
- mascherina FFP2 o FFP3
- schermo in policarbonato o occhiali in policarbonato
- guanti monouso
- camice monouso a maniche lunghe o tuta completa con cappuccio
- cuffia (in caso di camice)
Qualora la persona sintomatica debba recuperare effetti personali (ad esempio presso gli spogliatoi), il recupero degli stessi verrà effettuato dalla persona che lo assiste.
L'uscita della persona sintomatica deve avvenire per la via più breve; nel tragitto deve essere interdetto il passaggio ad altre persone.
Terminata l'assistenza alla persona sintomatica, chi lo ha assistito dovrà eseguire le operazioni di svestizione in un ambiente che sarà successivamente oggetto di due decontaminazioni mediante nebulizzazione di sostanza sanitizzante. Dopo l'uso, i DPI vanno inseriti all'interno di un sacchetto chiuso e quanto prima smaltiti come materiale potenzialmente infetto (CER 180103 HP9).
Per la decontaminazione delle aree si rimanda al paragrafo successivo.
Qualora venga confermata la positività al virus, l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona riscontrata positiva al tampone COVID- 19, ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

8. Pulizia degli ambienti in caso di positivo a COVID-19
Presso gli ambienti aziendali dove abbia soggiornato una persona positiva al COVID-19, si dovrà procedere come segue
- allontanamento del personale da tutti gli ambienti comuni e dalle aree dove abbia lavorato la persona positiva. Nel caso sia necessario si valuterà la chiusura aziendale fino al termine delle seguenti operazioni;
- completa pulizia con acqua e detergenti di tutte le superfici presenti presso gli ambienti comuni e dove abbia lavorato la persona;
- decontaminazione, dopo la pulizia, delle superfici per mezzo di ipoclorito di sodio 0,1% (in alternativa etanolo al 70%).
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente tra cui porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici e di decontaminazione con le sostanze sopraccitate, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia e decontaminazione devono essere condotte da personale che indossa i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale
- mascherina facciale FFP2 o FFP3
- schermo in policarbonato o occhiali in policarbonato
- guanti monouso
- camice monouso a maniche lunghe o tuta completa con cappuccio
- cuffia (in caso di camice)
Terminato l'intervento, eseguire le operazioni di svestizione in un ambiente che sarà successivamente oggetto di due decontaminazioni mediante nebulizzazione di sostanza sanitizzante. Dopo l'uso, i DPI vanno inseriti all'interno di un sacchetto chiuso e quanto prima smaltiti come materiale potenzialmente infetto (CER 180103 HP9).

Allegati