Tipologia: Accordo Emergenza COVID-19
Data firma: 26 marzo 2020
Parti: Mercitalia Shunting & Terminal e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie
Settori: Trasporti, Mercitalia Shunting & Terminal
Fonte: mobilita.sindacatofast.it
Verbale di accordo - Emergenza COVID-19 Esame congiunto
Addì 26 marzo 2020, in Roma, tra Mercitalia Shunting & Terminal srl, e le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie
Premesso che:
• l'azienda Mercitalia Shunting & Terminal ha sede legale in Genova, Via Scarsellini n. 119 […], operante nel settore industria con un organico complessivo di n. 1.807 unità lavorative alle quali applica il CCNL della Mobilità/AF del 16 dicembre 2016 e dell'Accordo di Confluenza CCNL Attività Ferroviarie - contratto aziendale Serfer Servizi Ferroviari srl” attualmente vigente, operanti nell'ambito di unità produttive diffuse sull'intero territorio nazionale;
• a partire dal 23 febbraio 2020, sono stati pubblicati diversi provvedimenti legislativi inerenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno previsto specifiche prescrizioni su tutto il territorio nazionale, nonché interventi di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
• con particolare riferimento al trasporto ferroviario, sono stati pubblicati provvedimenti sia a livello nazionale, con Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, sia a livello regionale con interventi delle singole Regioni, con cui è stata disposta la rimodulazione dei servizi di trasporto ferroviario in funzione delle ridotte esigenze di mobilità, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
• in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all'art. 22, comma 1, prevede che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto;
• il Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, all'art. 2 ha previsto che nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro in cinque o più regioni e provincie autonome sul territorio nazionale, al fine del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle regioni interessate, secondo le modalità di cui all'art. 22 , comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 richiamato al punto precedente;
• il suddetto D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha inoltre previsto ulteriori misure a sostegno del lavoro quali la possibilità di fruire di un congedo fino a 15 giorni a favore dei lavoratori con figli fino a 12 anni di età per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, nonché l'estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 che vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020;
• a seguito dello stato di emergenza presente sull'intero territorio nazionale e delle limitazioni di cui ai provvedimenti riportati ai punti precedenti che hanno determinato anche una importante contrazione delle attività della Committenza, anche interna al Gruppo FS, si sono corrispondentemente determinate contrazioni anche alle attività dell'azienda, in particolare quelle di manovra ferroviaria, di manutenzione e delle altre attività di business connesse.
• in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” contenente delle linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro;
• in data 19 marzo 2020 è stato sottoscritto un accordo tra FS Italiane spa, in rappresentanza delle Società del Gruppo, e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che si richiama per la parte applicabile a codesta società, con cui si è ritenuto necessario far ricorso anche alle misure e agli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dal Decreto interministeriale del 24 marzo 2020, a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa per le motivazioni riportate in premessa;
• l'impresa dichiara che i lavoratori beneficiari sono dipendenti alla data del 23 febbraio 2020, con tipologia contrattuale a tempo indeterminato e determinato;
• con lettera del 25/03/2020, che si richiama integralmente, la Società ha comunicato alle OO.SS. che intende avvalersi anche delle previsioni di cui all'art. 22, del D.L n. 18 del 17 marzo 2020 e all'art. 2 del Decreto interministeriale del 24 marzo 2020.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.
Le premesse fanno parte integrante del presente verbale.
1. Le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come precisato anche in premessa, non imputabile alla Società né ai lavoratori, confermano la necessità di far ricorso alla Cassa Integrazione in deroga a decorrere dal 30 marzo 2020 per un numero di settimane pari 9, a favore dei-dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa/ridotta da fruirsi nelle modalità e tempistiche stabilite dalle disposizioni vigenti e dal Decreto interministeriale del 24 marzo 2020.
2. Le Parti, nell'intento comune di limitare il più possibile gli effetti e le conseguenze derivanti dalla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e dall'accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga, convengono che l'individuazione dei lavoratori che saranno interessati dalla suddetta sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, stimati nel numero complessivo di 1.793 dipendenti come riportato nella seguente tabella A), avverrà in base alla fungibilità delle figure professionali presenti in azienda e compatibilmente con le esigenze del servizio da svolgere cercando di assicurare, ove possibile, una distribuzione equa ed a rotazione.
Tab. A)
Regione |
Siti |
Periodo di sospensione dell'attività lavorativa |
numero stimato lavoratori sospesi fino ad un massimo di zero ore a rotazione |
Abruzzo |
Avezzano, Pescara, Sulmona |
Dal 30 marzo 2020 |
29 |
Calabria |
Reggio Calabria |
Dal 30 marzo 2020 |
10 |
Campania |
Caserta, Marcianise, Napoli (include Napoli Campi flegrei, Napoli Centrale,), Salerno |
Dal 30 marzo 2020 |
142 |
Emilia Romagna |
Ferrara, Parma, Piacenza, Ravenna, Rimini |
Dal 30 marzo 2020 |
62 |
Friuli Venezia Giulia |
Cervignano, Osoppo, Trieste, Udine |
Dal 30 marzo 2020 |
133 |
Lazio |
Pomezia, Roma (include Roma Freccia Argento, Roma S.L, Roma Smistamento, Roma Tuscolana), Viterbo |
Dal 30 marzo 2020 |
159 |
Liguria |
Genova (include Genova Brignole e Principe), La Spezia, Savona (include Savona Deposito e Merci) |
Dal 30 marzo 2020 |
181 |
Lombardia |
Acquanegra Cremonese, Bergamo, Brescia, Dalmine, Gallarate (include Gallarate T.A), Lecco (include Maggianico), Mantova, Milano (include Milano centrale, Milano Fiorenza, Milano Martesana, Milano P. Garibaldi, Milano Smistamento, Mortara, Pavia, San Zeno, Segrate, Sondrio, Voghera |
Dal 30 marzo 2020 |
311 |
Marche |
Ancona |
Dal 30 marzo 2020 |
26 |
Molise |
Campobasso |
Dal 30 marzo 2020 |
12 |
Piemonte |
Alessandria, Novara (include Novara Boschetto e Stazione), Orbassano, Pallanzeno, Spinetta Marengo, Torino (include Torino Freccia Rossa, Torino Smistamento, Torino P. Nuova), Trecate |
Dal 30 marzo 2020 |
193 |
Puglia |
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto |
Dal 30 marzo 2020 |
91 |
Sardegna |
Cagliari |
Dal 30 marzo 2020 |
18 |
Sicilia |
Catania, Messina, Milazzo, Palermo, Siracusa |
Dal 30 marzo 2020 |
80 |
Toscana |
Borgo San Lorenzo, Firenze (include Firenze Belfiore, Firenze Osmannoro, Firenze Romito), Grosseto, Livorno, Piazza al Serchio, Pisa, Porcari, Rosignano, Siena |
Dal 30 marzo 2020 |
142 |
Umbria |
Foligno |
Dal 30 marzo 2020 |
7 |
Veneto |
Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Treviso, Venezia (include Venezia Mestre, Venezia S. Lucia), Verona, Vicenza |
Dal 30 marzo 2020 |
185 |
Provincia autonoma di Trento |
Trento |
Dal 30 marzo 2020 |
10 |
Provincia autonoma di Bolzano |
Bolzano |
Dal 30 marzo 2020 |
2 |
3. A copertura dei suddetti periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa si conferma che saranno utilizzati eventuali residui di ferie degli anni precedenti all'anno in corso in via prioritaria rispetto al ricorso al trattamento di cassa integrazione in deroga. In caso di esaurimento di ferie residue degli anni precedenti si farà altresì preventivo ricorso alla fruizione dei congedi di cui all'art. 23, commi 1 e 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ove spettanti, la cui indennità prevista del 50% verrà integrata dall'azienda fino al 100%.
4. Le Parti, in coerenza con le Linee guida di cui al Protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2020 e riportato in premessa, convengono di istituire, per la durata dell'emergenza sanitaria in atto, a livello centrale un “Comitato aziendale COVID 19” tra rappresentanti aziendali e delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente accordo per l'analisi ed il monitoraggio delle azioni messe in campo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19. Il Comitato è composto da n. 2 componenti nominati ed individuati da ciascuna Organizzazione Sindacale e da ugual numero di componenti per parte aziendale.
5. Le Parti, pertanto, esprimono parere favorevole affinché l'Azienda Mercitalia Shunting & Terminal richieda la cassa integrazione in deroga secondo quanto previsto dall'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020,dal Decreto interministeriale 24 marzo 2020 e si impegnano ad attivare ciascuna per propria parte le azioni e gli interventi/istanze necessarie per l'attivazione e l'autorizzazione dell'ammortizzatore qui condiviso anche alla luce della normativa e delle indicazioni Ministeriali tempo per tempo vigenti, sempre conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
6. le Parti considerano il ricorso alla Cassa integrazione in deroga quale strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto presso l'Azienda;
7. Le OO.SS. Nazionali danno atto e condividono espressamente che i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione corretta e completa di ogni specifico aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver condiviso positivamente l'intervento della Cassa Integrazione in Deroga relativamente al coinvolgimento e alla condivisione di tutti i suoi aspetti con le Organizzazioni Sindacali competenti.