Individuazione del datore di lavoro nella pubblica amministrazione;
Responsabilità del datore di lavoro di un comune, per omessa vigilanza sull'operato del medico competente;


 

 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Amedeo Postiglione Presidente
2. Dott. Ciro Petti Consigliere
3. Dott. Aldo Fiale Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco Consigliere (est.)
5. Dott. Giovanni Amoroso Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da M. G., nato a Sambuca di Sicilia il
..omissis..;

avverso la sentenza emessa il 19 ottobre 2004 dal giudice del Tribunale di Sciacca;

udita nella pubblica udienza del 30 novembre 2005 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;

udito il difensore avv. Lelio Gurrera;

Fatto

Con sentenza del 19 ottobre 2004 il giudice del tribunale di Sciacca dichiarò M. G. colpevole del reato di cui all'art. 89, secondo comma, lett. b), in relazione all'art. 5, comma 5, lett. g), del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per avere, nella veste di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 lett. b), del medesimo d.lgs., in quanto dirigente comunale al quale spettavano i poteri di gestione del cantiere scuola presso il comune di Sambuca di Sicilia, che si era svolto dal 9/7/2001 al 7/9/2001, omesso di richiedere l'osservanza da parte del medico competente dell'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria preassuntiva sui lavoratori a rischio per il predetto cantiere, e lo condannò alla pena di 344,00 di ammenda.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, lett. g), e dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; mancanza di motivazione. Rileva che il comune aveva stipulato con due medici, in data 20.12.2000, una convenzione, vigente al momento in cui è stato avviato il cantiere di lavoro, con la quale era stata loro affidata l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626. La convenzione era stata sottoscritta dal sindaco e, nell'immediatezza, non era stata nemmeno portata alla sua conoscenza. Erroneamente quindi il giudice ha ritenuto che egli fosse responsabile della asserita omissione. Il M., infatti, non avendo sottoscritto la convenzione, non poteva chiedere al medico l'osservanza dell'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria perché questa richiesta andava effettuata da chi aveva sottoscritto la convenzione ed al momento della sottoscrizione e non da chi non aveva partecipato all'atto. L'art. 2, lett. b), d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, si riferisce alla fattispecie in cui i contratti siano stipulati dal dirigente, mentre quando il contratto è stipulato, sia pure illegittimamente, da altro soggetto (nella specie il sindaco) la responsabilità per la violazione del contratto non possono cadere su chi è solo astrattamente considerato datore di lavoro.
b) travisamento della prova, dal momento che in atti non era stata acquisita nessuna prova che il capo dell'area tecnica avesse anche poteri di gestione, ed anzi la circostanza che la convenzione fosse stata sottoscritta dal sindaco induceva a ritenere che non avesse tali poteri di spesa e di gestione.
c) mancanza assoluta di motivazione; travisamento della prova. Dal testo della convenzione emerge che, fin dal momento della sua stipula, è stata richiesta al medico l'osservanza dell'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria preassuntiva. Risulta inoltre che una dipendente aveva dichiarato di aver ricevuto il quadernetto informativo e l'autore della informativa non poteva essere stato altri che il medico convenzionato. Risulta quindi che l'informativa fu effettivamente fornita ai lavoratori mentre il giudice non ha tenuto conto di questa prova e non ha motivato in proposito.

Diritto

I tre motivi di ricorso - che possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati.

Innanzitutto, invero, il giudice del merito ha accertato in fatto che l'imputato era dirigente dell'area tecnica e tecnica manutentiva del comune di Sambuca di Sicilia ed a lui erano stati attribuiti i relativi poteri gestionali con provvedimento del sindaco del 27.10.1998, sicché il medesimo aveva anche i poteri di gestione del cantiere scuola in questione.

Correttamente, pertanto, il giudice del merito ha ritenuto che il M., relativamente a detto cantiere di lavoro, dovesse considerarsi datore di lavoro o preposto ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, secondo cui "nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia proposto ad un ufficio avente autonomia gestionale".

Sulla base di questa disposizione di cui all'art. 2 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, infatti, nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano anche gli enti locali, per datore di lavoro, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, deve intendersi il dirigente al quale spettano poteri di gestione, compresa la titolarità di autonomi poteri decisionali in materia di spesa (cfr. Sez. III, 4 marzo 2003, Fortunato, m. 224.847).

Di conseguenza, esattamente il giudice del merito ha anche ritenuto che, in tale sua qualità, l'imputato avesse anche gli obblighi previsti dall'art. 4 del medesimo d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, fra cui l'obbligo (indicato dal comma 5, lett. g)) di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare di "richiedere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva" .

Sulla base degli elementi di fatto accertati dal giudice del merito, quindi, spettava all'imputato di richiedere al medico competente l'osservanza dell'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria preassuntiva dei lavoratori a rischio per il predetto cantiere, senza che possa avere alcuna importanza il fatto che la convenzione con i due medici a cui era stata affidata la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, fosse stata sottoscritta non da lui ma dal sindaco. Quale soggetto titolare dell'obbligo in questione, infatti, l'imputato aveva il dovere di attivarsi personalmente per richiedere ai medici convenzionati - da chiunque fosse stata stipulata la convenzione con essi - di effettuare la sorveglianza sanitaria preassuntiva dei lavoratori a rischio di cui all'art. 55 del medesimo d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e, nel caso in cui tale convenzione non fosse stata stipulata o non ne avesse davvero avuto conoscenza, avrebbe avuto comunque il dovere di provvedere direttamente ad assumere i medici a cui affidare la sorveglianza sanitaria imposta dal decreto in esame.

Quanto agli assunti secondo cui non sarebbe stato provato che egli avesse effettivamente poteri di gestione e secondo cui sarebbe stata in realtà richiesta al medico convenzionato l'osservanza dell'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria preassuntiva, si tratta di censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità. Il giudice del merito, invero, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato, da un lato, che il M. era il dirigente posto a capo dell'area competente per il cantiere scuola e che a lui erano stati espressamente attribuiti i relativi poteri gestionali, e, da un altro lato, che il comune aveva omesso di richiedere l'osservanza da parte del medico competente, nominato in precedenza, dell'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria preassuntiva sui lavoratori a rischio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In riferimento alla richiesta del Procuratore generale può osservarsi che, essendo la permanenza del reato cessata il 7.9.2001, alla data odierna non è ancora decorso il periodo prescrizionale massimo di quattro anni e mezzo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2005.

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2005.