Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 agosto 2020, n. 17794 - Termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali


 

 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: PICCONE VALERIA Data pubblicazione: 26/08/2020


 

Rilevato che

con sentenza del 12 luglio 2012, la Corte di appello di Brescia ha respinto l'impugnazione proposta dall'INAIL avverso la sentenza del locale Tribunale con cui, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto, lo stesso era stato condannato a corrispondere a I.F. l'indennizzo per danno biologico in relazione ad una ipoacusia professionale con inabilità stimata in misura del 12%;
in particolare, la Corte territoriale ha sottolineato di condividere l'indirizzo giurisprudenziale già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 783 del 1999 secondo cui l'art. 111 del TU n. 1124/65 scinde nettamente fra secondo e terzo comma consentendo, nel secondo, di ricorrere all'autorità giudiziaria anche qualora l'iter amministrativo non giunga a conclusione nel termine di centocinquanta giorni;
avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INAIL affidandolo ad un motivo ed ha, altresì, presentato memoria;
resiste con controricorso, assistito da memoria, I.F.;
il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;


Considerato che


con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 111 e 112 del D.P.R. 1124 /1965 sull'assunto che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'Inail non può restare sospeso oltre il termine di 150 giorni previsto dalla legge;
il motivo è infondato e non può essere accolto;
secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 11928 del 7/5/2019, il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata;
alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto;
l'intervenuta composizione della questione interpretativa da parte delle Sezioni Unite in seguito alla proposizione del ricorso per cassazione, induce a procedere all'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo stato il ricorso notificato in data antecedente al 31 gennaio 2013.
 



 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 febbraio 2019