Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 25 agosto 2020
Parti
Settori: Servizi educativi e scuole dell'infanzia
Fonte: fpcgil.it


Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19

Tenuto conto dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 65/2017 su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19;
Considerata la necessità di tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti (dirigenti, soggetti gestori, responsabili di struttura, personale educatore, docente, ausiliario, A.T.A.), dei bambini e delle loro famiglie durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia;
Visti il “Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente intesa);
Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione prot. n. 29 del 26 giugno 2020;
Visto il documento “Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla presente intesa);
Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la pubblica amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
Visto il Verbale n. 97 della seduta del CTS del 30 luglio 2020 (che si allega alla presente intesa);
Visto l'articolo 83 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”;
Visto l'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
Visto l'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
Visti l'Avviso comune e le Linee guida sulla sicurezza per una transizione ed una ripartenza dei servizi sociosanitari, educativi e di inserimento lavorativo erogati da cooperative sociali ed imprese sociali, sottoscritto il 17 luglio 2020 da Agci Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Lega- coopsociali e Cgil Fp, Cisl Fp, Fisascat, Uil Fpl e Uiltucs;
Visto il Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia adottato con decreto del Ministro dell'istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020;
Visto il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 2020;
Condivisa l'esigenza di garantire, ove possibile, la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di relazione con le figure adulte (educatori, docenti, operatori ausiliari), evitando l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi/sezioni;
Condivisa altresì la necessità di procedere all'approfondimento del fenomeno relativo al “personale in condizioni di fragilità”, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di confronto con le OO.SS., nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole” previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020, al fine di assicurare adeguata tutela a tali lavoratori;
Condivisa la necessità di verificare, in base anche alle specifiche competenze in materia di Sistema integrato 0-6 e nel rispetto dei limiti di bilancio delle diverse Amministrazioni coinvolte, la possibilità di prevedere ulteriori figure professionali, eventuali deroghe per le sostituzioni e di assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili, nonché di considerare i maggiori costi che dovranno essere sostenuti dai gestori privati;
Si conviene quanto segue

In data 14 agosto 2020, al termine di un approfondito confronto svolto in videoconferenza per rispettare le misure di contenimento per il rischio di contagio da COVID-19, le Parti richiamate in calce al presente documento hanno adottato il “Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 per l'anno 2020/2021”.
Per quanto concerne le scuole dell'infanzia amministrate da Circolo didattico o Istituto comprensivo, in considerazione dell'unicità della gestione, si fa riferimento ove non altrimenti specificato, al Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 siglato in data 6/8/2020 con le OO.SS. di categoria.
I soggetti coinvolti nel funzionamento dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 65/2017 (Ministeri competenti, Enti gestori, Datori di lavoro, Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ANCI) si impegnano per le rispettive competenze a promuovere, adottare e monitorare l'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, in tutte le strutture educative e le scuole dell'infanzia nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021.
Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS), saranno attivate le relazioni sindacali previste per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia dalle disposizioni vigenti.
A tal fine i soggetti sopra richiamati si impegnano ad attivare, anche solo su richiesta di una delle parti e con il coordinamento del Ministero dell'istruzione:
a) un Tavolo nazionale permanente, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, degli Enti gestori, dei Datori di lavoro e loro enti rappresentativi, della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dell'ANCI e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di monitoraggio condiviso sull'attuazione del Documento tecnico scientifico presso i servizi educativi e le scuole dell'infanzia. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute tramite richieste dei soggetti gestori, dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle Organizzazioni sindacali.
Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività educative e scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all'andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della salute l'indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute dei bambini, delle famiglie e di tutto il personale coinvolto.
b) un tavolo di lavoro permanente a livello regionale, di cui fanno parte i rappresentanti designati dalle Regioni, dagli Enti Locali, dagli Enti Gestori, dall'USR, dai Servizi di igiene epidemiologica, dalla Protezione civile e dai servizi operanti sul territorio, nonché dalle OO.SS. firmatarie del presente protocollo. I tavoli regionali svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni educative e scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle istituzioni educative e scolastiche. Al fine di pervenire ad una univoca e coerente gestione delle problematiche afferenti al sistema integrato di educazione e istruzione ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 65/2017 è necessario quanto auspicabile che le risultanze delle attività svolte a livello regionale siano armonizzabili con le tematiche comuni affrontate per la fascia 3-6 anni dai tavoli già previsti nel “Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” sottoscritto il 6 agosto 2020. Per questo motivo possono essere utilizzati i tavoli regionali già previsti dal Protocollo del 6 agosto 2020, se attivati, opportunamente integrati dalle OO.SS. rappresentative di tutto il settore 0-6 anni, dagli Assessorati e da tutti i soggetti con specifiche competenze nel sistema integrato 0-6.
c) incontri tra i Ministeri competenti e i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo in ordine all'attuazione dell'intesa, con cadenza almeno mensile e comunque a richiesta anche di una delle Parti firmatarie del presente Protocollo.
I soggetti responsabili del funzionamento dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, inoltre, provvederanno a:
a) comunicare alle famiglie e ai lavoratori delle strutture, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
b) promuovere ed attivare la formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI, sui contenuti del Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizio, sostenere la formazione pedagogico-didattica per l'attuazione di metodologie innovative che rispondano alle nuove esigenze;
c) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della salute, il Commissario straordinario e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l'opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale, incluso l'eventuale personale supplente, in concomitanza con l'inizio delle attività educative e didattiche. Saranno adottati i criteri di:
I. volontarietà di adesione al test;
II. gratuità dello stesso;
III. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base.
d) fornire tempestivamente ulteriori approfondimenti sugli alunni con disabilità con particolare riferimento a quanto indicato nel paragrafo 9 “Disabilità e inclusione” del Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia;
e) richiedere al Ministero della salute di garantire e di rafforzare il collegamento istituzionale tra i servizi educativi, le scuole dell'infanzia e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento, individuando nei singoli Dipartimenti di prevenzione territoriali un referente che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici e i soggetti gestori al fine di un efficace contact-tracing e risposta in caso di criticità e con la creazione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per la gestione dei casi sospetti all'interno delle strutture educative e delle scuole dell'infanzia anche tra loro raggruppate;
f) prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di sospetti casi COVID. A tale riguardo si prende atto che, presso l'Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per l'emanazione di un apposito documento operativo per il monitoraggio e il controllo SAR-CoV-2 entro la metà del mese di agosto 2020, con le modalità nazionali di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura dei servizi educativi e delle scuole. Si prevedono output di tipo formativo e informativo;
g) prevedere l'individuazione, in tutti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, del medico competente - in coerenza con l'esito della valutazione del rischio - che effettui sia la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 che la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all'articolo 83, anche con le modalità di cui al secondo comma, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG);
h) fornire tempestivamente indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia attivando una collaborazione tra i sottoscrittori del presente Protocollo con il coinvolgimento delle OO.SS.
Inoltre, le Parti nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell'attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, convengono:
1. sulla necessità che ciascuna scuola dell'infanzia o soggetto gestore di servizi educativi per l'infanzia proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull'importanza che venga garantita presso tutte le scuole dell'infanzia o strutture dei servizi educativi per l'infanzia coinvolte l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull'esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità tutta, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia
Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19 si ritiene essenziale fornire linee guida standard e condivise tra le Parti per agevolare i soggetti gestori.
È obiettivo prioritario coniugare le attività educative e didattiche con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e di tutto il personale coinvolto, nel rispetto delle disposizioni di natura sanitaria, condivise con il Ministero della salute ed il CTS.
Va favorito il confronto con le rappresentanze sindacali, in coerenza con i princìpi contenuti nel Protocollo condiviso di regolamentazione fra Governo e Cgil-Cisl-Uil del 24 aprile 2020 e fra Ministero della Funzione Pubblica e Cgil-Cisl-Uil, Cgs, Cida, Cisal, Confsal, Cse, Codirp, Confedir, Cosmed, Usb, Unadis, Ugl e Usae del 24 luglio 2020 e fra Ministero della Funzione Pubblica e Cse, Cida, Cosmed e Codirp del 3 aprile 2020 affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace.
L'obiettivo del presente protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate all'individuazione di efficaci misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19 nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni generali emanate per quanto immediatamente applicabile ai servizi educativi ed alle scuole dell'infanzia per il contenimento del virus, si stabilisce che ogni servizio educativo e scuola dell'infanzia, anche gestita da direzione didattica o istituto comprensivo, attuerà le indicazioni fornite dal CTS per il settore 0-6 anni e dal Documento di Indirizzi e orientamento stabilito a livello nazionale, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno delle strutture e garantire la salubrità degli ambienti.

1. Informazione
Il soggetto che esercita le funzioni di Datore di lavoro, per prevenire la diffusione del virus, è tenuto a informare tutto il personale, compreso quello che presta servizio in appalto (a titolo esemplificativo mense e pulizie) e compresi gli eventuali tirocinanti, e le famiglie dei bambini sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti del servizio educativo o della scuola.
Il soggetto che esercita le funzioni di Datore di lavoro dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali del servizio educativo o della scuola circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del soggetto che esercita le funzioni di Datore di lavoro (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene e il divieto di assembramenti);
- formazione ed aggiornamento in materia di COVID, attività di coinvolgimento dei genitori, anche nelle sedi gestite da circoli didattici e istituti comprensivi, attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia. Il patto educativo dovrà prevedere la necessaria connessione tra protocolli di sicurezza e qualità delle esperienze dei bambini ponendo particolare attenzione al dialogo con le famiglie più fragili per condizioni sociali, personali ed economiche.
L'obbligo per ciascun lavoratore diretto o in appalto di informare tempestivamente il soggetto che esercita le funzioni di Datore di lavoro (e il committente) o un suo delegato sulla base dell'organizzazione del lavoro adottata, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi nei bambini presenti all'interno della struttura educativa o scolastica.

2. Modalità di ingresso/uscita dei bambini e del personale
I servizi educativi e le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunicano all'utenza le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dalla struttura, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza sul divieto di assembramento e sul distanziamento fisico tra gli adulti accompagnatori.
Ogni struttura dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare le disposizioni di servizio e, laddove previsto, il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati. Inoltre, facendo riferimento alle Raccomandazioni espresse dalla Conferenza delle Regioni in CU nella seduta del 31 luglio 2020, qualora le Regioni e i singoli enti lo dispongano, nei servizi educativi va favorita la misurazione della temperatura corporea in entrata dei bambini, di tutto il personale docente e ausiliario presente nella struttura e dei c.d. “fornitori”.
L'eventuale ingresso del personale e dei bambini già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura educativa o scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale rappresentante) a procedere all'espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale foglio deve essere allegato alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio.

3. Modalità di accesso degli esterni
Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di 6 visitatori esterni (ad esempio genitori, impresa di pulizie, manutenzione), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole definite dal protocollo che integra le disposizioni di servizio o, se previsto, il Regolamento di istituto.
Per gli esterni, ove possibile, sarà necessario individuare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale interno e garantendo comunque una pulizia giornaliera.
Al riguardo, ogni soggetto che esercita le funzioni di Datore di lavoro, sentiti il RSPP, il RLS e il Medico competente, adotterà apposito disciplinare interno, ispirato ai seguenti criteri di massima:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
• accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina da parte dell'adulto accompagnatore durante tutta la permanenza all'interno della struttura.
È opportuno in ogni servizio educativo e scuola dell'infanzia prevedere tempi e spazi per l'accoglienza e l'inserimento delle bambine e dei bambini, con l'accompagnamento e la permanenza in struttura di un genitore o di altro adulto delegato, in riferimento ai bambini neo-iscritti e nei casi in cui gli educatori/insegnanti ne rilevino la necessità.

4. Percorsi all'interno della struttura
Nel caso in cui il soggetto che esercita le funzioni di Datore di lavoro individuasse criticità nella circolazione interna alla scuola potrà differenziare, ove possibile, i punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura, con ipotesi di percorrenza interna adeguati che minimizzino le possibilità di incrocio dei flussi.
Si consiglia di predisporre adeguata segnaletica sia verticale che orizzontale, anche sul pavimento, indicante il distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare.

5. Pulizia dei luoghi e delle attrezzature
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”. È necessario altresì predisporre un cronoprogramma delle attività di pulizia e di sanificazione ben definito da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule/sezioni;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- gli spazi per il sonno;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la sanificazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020.
Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti le strutture educative e le scuole dell'infanzia, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
In tal senso ogni servizio educativo o scuola dell'infanzia dovrà provvedere a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come specificato nel paragrafo 10 “Indicazioni igienico sanitarie” del Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020;
• garantire l'adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso dei bambini.

6. Igiene personale e dispositivi di protezione individuale
È obbligatorio per chiunque entri nelle strutture che ospitano i servizi educativi o le scuole dell'infanzia adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.
Occorre considerare che il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) si esprimerà nell'ultima settimana di agosto in ordine all'eventuale aggiornamento o modifica delle indicazioni già fornite.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle strutture educative e delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
Nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).
Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia del bambino o dal medico.

7. Gestione degli spazi comuni
L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, per il tempo limitato allo stretto necessario e comunque evitando assembramenti.
Pertanto, il soggetto che esercita le funzioni di Datore di lavoro, nel caso della scuola dell'infanzia sentiti gli organi collegiali della scuola, valuta l'opportunità di rimodulare le attività educative e didattiche negli ambienti e nelle aule a queste destinati, eventualmente alternando le presenze dei gruppi/sezioni.
Il soggetto che esercita le funzioni di Datore di lavoro valuta l'utilizzo di tutti gli ambienti disponibili, compresi quelli comuni, secondo modalità che permettano di evitare gli assembramenti e l'utilizzo promiscuo degli spazi, avvalendosene, all'occorrenza, anche per lo svolgimento di altre attività rispetto a quelle a cui erano originariamente destinati.
L'utilizzo di spazi dedicati al personale educatore o docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.
Il consumo del pasto rappresenta un momento importante da un punto di vista educativo, pertanto la consumazione del pasto a scuola deve essere preservata, individuando le modalità organizzative, anche differenti per ciascuna scuola, che realizzino quanto previsto dal CTS e con le finalità e le modalità individuate nel decreto del Ministro dell'istruzione n. 39 del 26 giugno 2020.
Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa è consentito in modo da evitare l'affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le dimensioni dell'ambiente non consentano di mantenere i gruppi/sezioni opportunamente separati. È possibile prevedere, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate, oppure, in via residuale, si potrà consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l'opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.
Per quanto riguarda le eventuali aree di distribuzione di bevande e snack, il soggetto che esercita le funzioni di Datore di lavoro ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto ove presente, al fine di evitare il rischio di assembramento.
Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato garantendo una pulizia approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l'utilizzo.
Stesse garanzie andranno adottate per gli spazi destinati al cambio dei bambini individuando spazi o contenitori di smaltimento rifiuti e dpi utilizzati in ogni area della struttura, garantendo un adeguato e separato smaltimento.
Sarebbe, inoltre, opportuno predisporre spazi dedicati ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta.
Qualora si utilizzino locali esterni alla struttura per lo svolgimento di attività dei servizi educativi o della scuola dell'infanzia, occorre fare riferimento a quanto indicato nel Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia adottato con decreto del Ministro dell'istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020.

8. Supporto psicologico e pedagogico
L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico per il personale e per l'utenza tutta rappresenta una misura di prevenzione indispensabile per una corretta gestione dell'anno educativo e dell'anno scolastico, anche nelle strutture gestite da circoli didattici e istituti comprensivi.
A tale scopo si suggerisce:
• la promozione di specifici “Patti educativi” di comunità, finalizzati all'alleanza tra Servizi educativi, Scuola ed Enti locali, istituzioni pubbliche e private, soggetti del terzo settore;
• il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Servizi educativi o Scuola e Famiglia, anche a distanza;
• la valorizzazione della fondamentale funzione del coordinamento pedagogico, così come previsto dal d.lgs. n. 65/2017, per coadiuvare le attività del personale nella applicazione di metodologie innovative, nella gestione dei gruppi, nell'individuazione di soluzioni educative e didattiche rispondenti alle esigenze dell'utenza. In particolare, gli insegnanti/educatori di riferimento dei gruppi/sezioni dei bambini che esprimono evidenti difficoltà possono avvalersi del supporto psicoeducativo con la collaborazione e il coinvolgimento dei genitori. Il pool educativo può inoltre riunirsi con cadenza bimestrale richiedendo un confronto agli psicologi o pediatri assegnati all'istituto dalle AUSL di riferimento per monitorare andamento e sviluppo del gruppo dei bambini e quindi segnalare bambini in difficoltà.

9. Gestione di una persona sintomatica all'interno della struttura
Nel caso in cui una persona presente nella struttura sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico, avendo cura di adattarlo a quanto previsto per i minori di anni 6 in relazione, ad esempio, alla previsione dell'utilizzo della mascherina. Si riporta di seguito la disposizione: “la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità.”.
Coloro che esercitano la potestà genitoriale si raccorderanno con il medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte ai bambini, ai genitori e al personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.
Il predetto Documento tecnico ha indicato l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact-tracing e di una risposta immediata in caso di criticità.
Analogamente, appare opportuno istituire un sistema di raccordo tra servizi della fascia 0-6 anni e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni educative e scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà locali, a tutela della salute dei lavoratori e dei bambini.

10. Sorveglianza Sanitaria - Medico Competente - RLS
Il Medico competente collabora con il Datore di lavoro e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute. Riguardo alle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'articolo 83 del decreto-legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008;
b. attraverso un medico competente nominato ad hoc, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più strutture educative e istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Al rientro dei bambini dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni dei bambini in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione al servizio educativo o alla scuola in forma scritta e documentata.

11. Commissione di monitoraggio
Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte nella presente intesa:
a) nel caso di scuole dell'infanzia di Circoli Didattici, Istituti Comprensivi e Istituti Omnicomprensivi, resta valido quanto stabilito dal Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020 e sarà eventualmente costituita un'unica commissione d'Istituto;
b) in ogni servizio educativo o scuola dell'infanzia paritaria, pubblica o privata, il soggetto che esercita la funzione di Datore di lavoro costituisce una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19, al medesimo fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte nella presente intesa.
Tale commissione sarà presieduta dal soggetto che svolge la funzione di Datore di lavoro e coinvolgerà l'RSPP, l'RLS (incluso l'RLS delle ditte in appalto), la RSU o la RSA e il Medico competente, in ragione delle figure e dei ruoli presenti nella struttura. In caso di gestione nello stesso Comune di più servizi educativi e scolastici, il Datore di lavoro può costituire un'unica commissione.
La costituzione della commissione è alternativa alla costituzione del comitato aziendale o territoriale per la sicurezza di cui al Protocollo nazionale del 24 aprile 2020.

12. Disposizioni finali
I Ministeri competenti, gli USR ed Enti gestori, la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, l'ANCI assicurano, per quanto di rispettiva competenza, il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e ai datori di lavoro nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.
Qualora il dirigente scolastico o il datore di lavoro ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale o all'Ente gestore di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.
 

Letto, condiviso e approvato con modalità telematiche:

Ministero dell'istruzione
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della salute
Dipartimento per le politiche della famiglia
Dipartimento della funzione pubblica
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Anci
Inail
Cgil
Uil
Confsal Snals
Anief
Cida Anp
Dirigenti Scuola
Fism
Alleanza Cooperative
Forum Terzo Settore
SIP