Tipologia: Accordo
Data firma: 14 marzo 2020
Validità
Parti: Giacinto Callipo Conserve Alimentari e Fai-Cisl, RSU/Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Callipo
Fonte: cnel.it


Verbale d'accordo in videoconferenza

Oggi 14 marzo 2020, alle ore 19,30, presso la sede della Giacinto Callipo Conserve Alimentari spa in Maierato (W), si sono incontrate le seguenti Parti: la Giacinto Callipo Conserve Alimentari spa, […], la Fai Cisl Catanzaro Crotone Vibo Valentia […], la RSU Fai Cisl Aziendale […]

Premesso
Che in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covld-19 negli ambienti di lavoro;
Considerato
Che la società Giacinto Callipo Conserve Alimentari spa ha già attuato una serie di attività, già a far dal 24/02/2020, riconducibili nell'ambito dello spirito del protocollo siglato in data 14/03/2020 e precisamente:
a) dotare ì bagni degli spogliatoi e i bagni degli uffici del personale impiegatizio di detergente sanificante ed esposizione mediante affissione di appositi cartelli esplicativi della corretta procedura di lavaggio e igienizzazione delle mani;
b) informare i lavoratori, i fornitori ed i visitatori delle regole necessarie, affinché venga limitato il contagio e la diffusione del virus Covid-19, secondo le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute in data 24/02/2020 e le regole emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020, con esposizione nelle apposite bacheche aziendali e nelle aree di accesso del personale di appositi depliants informativi.
Le medesime informazioni sono state trasmesse a tutti i lavoratori a mezzo messaggio telefonico (whatsapp) e via e mail;
c) ridurre ai casi di stretta necessità (e ove possibile invece evitare la presenza di tecnici e/o consulenti esterni;
d) bloccare le trasferte di tutti i collaboratori sia in Italia che all'estero;
e) disporre (a quarantena preventiva per il personale rientrante da trasferte o viaggi effettuati in aree a rischio epidemiologico prima che venisse disposto il blocco;
f) integrare e potenziare le attività di sanificazione dei luoghi di lavoro, degli spogliatoi, dei servizi igienici e degli spazi comuni con idonei prodotti chimici;
g) contenere l'afflusso degli operai nelle aree comuni(spogliatoi - mensa e area snack/caffé) con l'istituzione di più turni di ingresso/uscita (anziché uno solo) definiti come di seguito:
1. 7:00 -12:00 / 12:40 -13:40;
2. 7:30-12:50/13:30-16:10;
3. 8:00-13:40/14:20-16:40;
h) verificare quotidianamente, tramite personale specificatamente preposto, gli ingressi delle maestranze negli spogliatoi, e nell'area mensa per evitare assembramenti e assicurare, nel contempo, il rispetto della distanza interpersonale (minimo un metro). Analoga attenzione dovrà essere riposta perle operazioni di timbratura del cartellino e di lavaggio delle mani a fine e a ripresa delle attività lavorative;
i) disporre i tavoli dell'area mensa aziendale affinché per ciascuno di essi possano sedersi al massimo due persone, nel pieno rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente;
j) valutare le postazioni di lavoro all'interno dello stabilimento per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e, ove tale distanza non possa essere garantita, dotare il personale interessato di mascherine filtranti di tipo FFP2 (minimo);
k) istituire, per quanto possibile, il ricorso allo smart working per il personale degli uffici tecnici, commerciali e amministrativi;
l) analizzare in maniera approfondita, congiuntamente al medico competente, tutte le patologie segnalate, su nostra sollecitazione, dai lavoratori per se stessi e/o per il proprio nucleo familiare, al fine di ridurre per i soggetti a rischio l'esposizione al Covid-19;
m) adottare per i punti vendita e per gli spacci aziendali, oltre alle misure sopra riportate, le seguenti altre:
1. mettere a disposizione dei clienti soluzioni igienizzanti per le mani;
2. contingentare l'ingresso dei clienti per limitare il numero di persone presenti nell'ambiente, nel rispetto della distanza interpersonale, che deve essere di almeno un metro;
3. chiudere lo spaccio aziendale localizzato all'interno dello stabilimento di Maierato, al fine di evitare il rischio di contagio.
Preso atto che l'obiettivo primario del Protocollo richiamato in premessa è coniugatela prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative,
Le Parti concordano quanto segue:
i. potenziamento del controllo durante l'accesso sul luogo di lavoro con l'introduzione dell'obbligo del personale di essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea. Tale controllo sarà esteso anche a tutti gli operatori esterni. La suddetta misura sarà operativa non appena sarà possibile reperire sul mercato il dispositivo in questione(al momento indisponibile);
ii. estensione dell'uso della maschera monouso di tipo FFP2(minimo) a tutto il personale dell'area produttiva, senza alcun distinguo e/o limitazione, raccogliendo, a tal riguardo, le sollecitazioni avanzate dalla RSU e dalla segreteria territoriale Fai-Cisl;
iii. regolamentazione rigida durante l'accesso nei locali spogliatoi e nell'area destinata alla validazione del badge, provvedendo al contingentamento vigilato dell'afflusso, nel rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
iv. sanificazione quotidiana degli spogliatoi integrando le procedure già in atto con un processo di nebulizzazione di soluzione a base di cloro;
v. riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, al fine di evitare la pausa mensa all'interno dello stabilimento e quindi consentire ai lavoratori di rientrare a casa per il consumo del pasto;
vi. L'orario di lavoro, richiamato al punto precedente, sarà di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con ingressi frazionati secondo le seguenti turnazioni che avranno effetto dal martedì 17 marzo 2020:
> Turno n. 1 entrata ore 6:30 uscita ore 12:30 (linea multilama del reparto invasettamento manuale);
> Turno n.2 entrata ore 6:45 uscita ore 12:45 (reparto taglio-reparto cottura-reparto monda gruppo1);
> Turno n. 3 entrata ore 7:00 uscita ore 13:00 (reparto monda gruppo2-reparto confezionamento);
> Turno n. 4 entrata ore 7:15 uscita ore 13:15 (reparto invasettamento manuale);
> Turno n. 5 entrata ore 7:30 uscita ore 13:30 circa (reparto inscatolamento automatico);
Tale regolamentazione dei turni di lavoro rientra nello spirito del documento del 14 marzo 2020, richiamato in premessa, di evitare sovraffollamenti sia in entrata che In uscita nei vari spazi comuni.
vii. Il nuovo regime dell'orario di lavoro di 30 ore settimanali, rispetto alle attuali 39 ore, sarà realizzato imputando alla banca ore, già regolamentatale nove ore settimanali lavorate in meno. Qualora la banca ore dovesse far risultare un saldo negativo, lo stesso potrà essere compensato in futuro: l'azienda in tale evenienza non opererà alcuna decurtazione della retribuzione, consentendo al singolo lavorate di recuperare il saldo, negativo successivamente;
viii. in tale contesto rimane immutato il trattamento economico per la prestazione di lavoro straordinario richiesta nella giornata del sabato, rispetto alla quale permane la disciplina dell'art. 31 del CCNL Industria Alimentare che prevede la corrispondente maggiorazione del 45%. Le ore di lavoro svolte in tale giornata non potranno in nessun caso essere compensate con la banca ore;
ix. La validità del presente accordo è limitata sino alla data dello stato di emergenza del virus Covid - 19, termine fissato al 31 luglio 2020, Eventuale variazione di tale termine, sarà oggetto di apposito incontro sindacale;
x. Le parti si riservano d'incontrarsi in funzione dell’evoluzione dell'epidemia in corso e degli eventuali provvedimenti d'urgenza che dovessero sopraggiungere da parte delle autorità competenti.
La sottoscrizione in calce del presente verbale, costituisce accettazione ed approvazione del contenuto.