Infortunio ad una macchina troncatrice irregolare;
Obblighi del datore di lavoro: il semplice organigramma aziendale non svolge la funzione di delega;
Dirigente preposto alla manutenzione: obbligo di vigilanza sul rispetto della normativa antinfortunistica da parte dei lavoratori;


 

Giurisprudenza Collegata:Cass. Pen. 25288/2008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1.Dott. D'Urso Giovanni - Presidente
2. Dott. Campanato Graziana - Consigliere
3. Dott. Licari Carlo - Consigliere
4. Dott. Foti Giacomo  - Consigliere
5. Dott. Piccialli Patrizia  - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) O. A. N.IL ..omissis..
2) D. P. N. IL ..omissis..

avverso SENTENZA del 24/01/2003  CORTE APPELLO di TRENTO

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere LICARI CARLO

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Udito il difensore Avv. Arnaldo Loner, il quale ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.

Fatto e Diritto

Con sentenza del 24/1/2003, la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale della stessa città, Sez. distaccata di Borgo Valsugana, nei confronti di O. A. e D. P., in quanto ritenuti responsabili, nelle rispettive qualità di legale rappresentante della ditta F. s.p.a e di responsabile della manutenzione dei macchinari, del delitto di lesioni colpose avvenuto in data 20/7/1998 ai danni del dipendente M. R., mentre costui lavorava presso una macchina troncatrice irregolare, in quanto non munita, come era imposto dalla normativa antinfortunistica, di molla di azionamento di dispositivo di blocco e di lama di dimensioni conformi alle istruzioni della casa costruttrice, essendo quella rotante, al momento del fatto, di dimensioni sovradimensionate, tali da sporgere dall'area di protezione e da venire a contatto con la mano destra dell'operaio che accidentalmente l'aveva appoggiata sul banco di lavoro.

Avverso tale sentenza hanno separatamente proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, entrambi gli imputati.

L'O. ha dedotto:
- Erronea applicazione della legge, per la ragione che egli, rivestendo la qualità di amministratore delegato di una società di rilevanti dimensioni, con 11 stabilimenti e 1300 dipendenti, aveva avuto cura, con apposito organigramma a struttura piramidale, di distribuire le competenze gerarchiche ai responsabili della produzione, ai capi - reparto e agli addetti alla manutenzione. Avendo, per lo stabilimento di Scurelle, provveduto a delegare, in quel modo, all'Ing. R. F. il compito di garantire l'osservanza delle norme antinfortunistiche, egli avrebbe dovuto essere tenuto esente da responsabilità penale, rientrando l'infortunio verificatosi all'interno di quello stabilimento nell'ambito dei compiti delegati con organigramma all'Ing. R..

Il D. ha dedotto:
- Violazione di legge, sul rilievo che non avrebbe dovuto esigersi, ai fini dell'affermazione della sua corresponsabilità nell'eziologia dell'evento lesivo, l'obbligo di vigilare su tutti i macchinari esistenti nello stabilimento, posto che la possibilità di agire, quale addetto alla loro manutenzione, era subordinata alla richiesta del capo - reparto, la quale, tuttavia, per la macchina troncatrice in contestazione, era mancata, così creando una situazione, indipendente dalla sua volontà, di non riconoscibilità degli eventuali difetti, peraltro esclusi dal manutentore della ditta produttrice, che 15 giorni prima dell'infortunio aveva attestato: "il macchinario è perfettamente funzionante".
- Difetto di motivazione, per la ragione che l'obbligo di intervento, fatto discendere dalla sua qualità di responsabile della manutenzione per lo stabilimento di Scurelle, non poteva essere collegato ad una specifica posizione di garanzia per l'eventuale inosservanza delle norme antinfortunistiche, essendo quell'obbligo, diverso nel contenuto, limitato al ripristino dell'efficienza del macchinario e non esteso anche ai vizi attinenti alle disposizioni di sicurezza dei lavoratori.

Entrambi i ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.

Invero, le doglianze proposte dall'O. sono affidate a motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate persuasivamente dalla Corte di merito.

Quest'ultima si è convinta e di tale convincimento ha spiegato le ragioni, che l'O. dovesse rispondere del reato ascrittogli, in quanto ha accertato che il macchinario, utilizzato al momento dell'infortunio, era uno strumento di lavoro privo della molla di fermo - corsa e dotato di una sega rotante di maggior sezione rispetto al massimo dello standard consentito e che tali difetti, costituenti anche violazioni specifiche della normativa antinfortunistica, avevano svolto un ruolo sinergico nella causazione delle lesioni all'operaio ad esso addetto, conseguendone la penale responsabilità del datore di lavoro, titolare dell'obbligo di predisporre le misure di protezione agli strumenti di lavoro e, comunque, di pretendere che quelle misure siano effettivamente osservate dai lavoratori.

I giudici di secondo grado non si sono sottratti nemmeno all'esame della deduzione difensiva, con la quale era stata prospettata la possibilità di configurare nel caso in esame l'esenzione da responsabilità del datore di lavoro in forza della delega conferita all'Ing. R. per lo stabilimento di Scurelle.

Gli stessi giudici, però, l'hanno disattesa in radice, sulla scorta della persuasiva considerazione che l'organigramma prodotto in udienza non poteva svolgere la funzione di delega utile ai fini dell'art. 4 del D.Lgs 626 del 1994, trattandosi di designazione dell'Ing. R. quale responsabile del servizio prevenzione e protezione, il quale è figura obbligatoria prescritta dall'art. 8 stesso decreto per l'osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, figura, però, non confondibile con quella, del tutto facoltativa ed eventuale, del dirigente delegato alla osservanza delle norme antinfortunistiche e alla sicurezza dei lavoratori.

Quest'ultima figura, infatti, oltre che essere dipendente capace e qualificato, deve avere specificamente trasferito in suo capo - il che nel caso di specie non è risultato provato - ampi ed autonomi poteri e facoltà organizzative in materia di prevenzione degli infortuni.

La Corte territoriale, pertanto, nel definire il ruolo avuto dall'O. nella vicenda, ritenendo costui non esentato da responsabilità penale, si è attenuta correttamente al principio giuridico secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pur comprendendo l'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 tra i destinatari delle norme, dettate in tale materia, anche i dirigenti, questi non si sostituiscono, di regola, alle mansioni dell'imprenditore, del quale condividono, secondo le loro reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro: salvo che, da parte del titolare dell'impresa, sia avvenuta, non soltanto la nomina nel suddetto ruolo (di dirigente) di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla stessa (il che è stato, nella fattispecie, escluso dai giudici di merito) di tutti i compiti di natura tecnica, con le più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di incidente, da responsabilità penale del datore di lavoro.

In riferimento ai mezzi di impugnazione proposti dal D., è agevole replicare ex adverso che l'obbligo di vigilare sui macchinari dello stabilimento gli derivava dallo specifico incarico di responsabile alla manutenzione degli stessi, e che una ditta esterna allo stabilimento abbia, prima dell'infortunio, provveduto per suo conto alla manutenzione proprio della macchina troncatrice, alla quale poi era stato addetto l'operaio infortunatosi, non costituisce fatto idoneo ad esimere il medesimo D. dall'obbligo di vigilare non solo sulla efficienza dal punto di vista produttivo della stessa macchina, ma anche sulla sua rispondenza dal punto di vista antinfortunistico alle esigenze di sicurezza dei lavoratori.

Ciò perché quel fatto non è avvenuto a sua insaputa ed, anzi, egli ne ebbe contezza, adagiandosi alla attestazione di regolarità di funzionamento fatta dalla ditta privata esterna: epperò, in tal modo, negligentemente si è astenuto dall'esercitare il doveroso controllo, rientrante nei suoi specifici compiti, sulla assenza di anomalie di funzionamento o sulla presenza di difetti che ponessero in pericolo non solo le esigenze di produzione, ma anche quelle di sicurezza dei lavoratori.

L'omessa vigilanza non può essere giustificata dalla pretesa subordinazione di un suo intervento a sollecitazioni di terze persone, in quanto il preposto (nella specie, il D., quale responsabile del settore manutenzione dei macchinari) è ricompreso tra i destinatari delle norme antinfortunistiche ai sensi dell'art. 4  d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, ed ha mansioni normalmente limitate alla sorveglianza sull'andamento dell'attività lavorativa, sicché il suo ruolo - salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli (con pienezza di poteri ed autonomia decisionale) e di una sua particolare competenza tecnica in campo antinfortunistico, prova che nella specie non è stata raggiunta - pur non comportando di regola il trasferimento in capo a lui degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, implica necessariamente a suo carico il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure di prevenzione infortuni, usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.

Ne consegue che, nella fattispecie, la corresponsabilità del D. è giuridicamente configurabile e logicamente concepibile, dal momento che l'infortunio è eziologicamente dipeso, come è stato accertato dai giudici di merito, non solo dalla mancanza delle suindicate misure e cautele antinfortunistiche la cui predisposizione ed attuazione spettava al datore di lavoro, ma anche dalla omessa e, comunque, insufficiente vigilanza nel senso suddetto addebitabile a colui al quale era stata conferita specificamente la qualifica di responsabile del settore della manutenzione dei macchinari.

Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del processo.

 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali

Così deciso, in Roma, il giorno 10 Novembre 2005.

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 2005.