Regione Campania
Il Presidente
Chiarimento n. 35 del 5 ottobre 2020 all'Ordinanza n. 77 di pari data in tema di esercizio delle attività commerciali dei bar e della ristorazione.
Con riferimento all'Ordinanza n. 77 del 05/10/2020, pubblicata sul BURC n. 190 di pari data, si forniscono i seguenti chiarimenti: - la disposizione di cui al punto 1.1, concernente l'obbligo per i “bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato” non si applica ai bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali, fermo il divieto di vendita di alcolici dalle ore 22:00;
- il limite orario delle ore 23:00 per la vendita con asporto previsto dal punto 1.2 (“Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l'intera settimana”) non si applica agli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all'utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto;
- la disposizione, di cui al punto 1.2., secondo cui “Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario”, si applica esclusivamente agli esercizi commerciali indicati al medesimo punto 1.2. dell'ordinanza citata, ovvero “ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari)”.