Tipologia: Accordo
Data firma: 29 maggio 2020
Parti: CNR e Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams
Comparti: P.A., CNR
Fonte: ilnostrocnr.it


Verbale di confronto del 29 maggio 2020 in materia di tutela del personale dipendente del CNR in lavoro agile ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (art. 87 della Legge di conversione del Decreto Cura Italia) durante il periodo emergenziale

Visto il verbale di confronto sottoscritto da Flc Cgil, Cisl Scuola, Fed. Uil Scuola Rua e parte pubblica del CNR il 05 marzo 2020, così titolato: “Verbale di confronto in materia di misure di tutela del personale dipendente del CNR e altre disposizioni collegate al contenimento dell'emergenza corona virus”;
Vista la nota del Direttore Generale del 08 maggio 2020 avente ad oggetto “ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", a seguito del DPCM del 26 aprile 2020 e a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”;
Vista l'ulteriore nota del Direttore Generale del 09 maggio 2020 avente ad oggetto “Piano di Rientro del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all'emergenza sanitaria da Covid 19”;
Preso atto che il Ministro della Funzione Pubblica sul tema in oggetto ha adottato sia direttive che circolari e, tra queste, la più recente e significativa è la circolare n. 1/2020 e la direttiva 3/2020. Nelle citate circolari e direttive si evidenzia che le disposizioni riportate nell'art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e nel medesimo articolo 87 della Legge di conversione del Decreto Cura Italia rappresentano disposizioni “cardine” dell'attuale regime di lavoro nel pubblico impiego e le stesse sono inquadrate come norme di rango primario;
Il CNR, d'intesa con le OO.SS, e con il precipuo scopo di garantire la massima tutela dei propri lavoratori ha comunicato l'estensione del lavoro agile fino alla data del 31 luglio 2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti governativi modificativi della già menzionata scadenza dell'emergenza. Le parti, inoltre, hanno sottoscritto il richiamato protocollo volto a disciplinare le procedure collegate alla prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all'emergenza sanitaria da Covid 19;
Le parti prendono reciprocamente atto che, per i lavoratori CNR appartenenti ai Liv. I - III, l'invio delle informazioni collegate al monitoraggio del lavoro agile secondo la procedura di cui alla circolare del Direttore Generale in data 08 maggio 2020 (https://nuovascrivaniadigitale.cnr.it), si configura come una “rendicontazione mensile” dell'attività svolta di esclusiva pertinenza del singolo ricercatore/tecnologo e la validazione informatica - mediante piattaforma - è da intendersi quale mera presa d'atto da parte del Direttore/Responsabile.
Le parti concordano, inoltre, nell'evidenziare che a partire dal giorno 18 maggio 2020, visti i provvedimenti governativi atti ad aumentare in modo graduale la mobilità individuale dei cittadini presenti nel territorio italiano, i lavoratori del CNR afferenti ai Liv. I- III potranno operare nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti e della disciplina interna per quanto concerne l'attività fuori sede. Il personale che opera in “attività fuori sede” è esonerato dalla procedura informatica di monitoraggio.
Fatto salvo quanto sopra evidenziato per i livelli I-III, la procedura di cui alla circolare del Direttore Generale (https://nuovascrivaniadigitale.cnr.it) del 08 maggio 2020 resta invariata e sarà pertanto attiva con le medesime modalità fino al termine dell'emergenza.
Le parti convengono che, a partire dal mese di aprile, ogni singola struttura sarà autorizzata alla corresponsione del buono pasto ai lavoratori in regime di lavoro agile che abbiano rendicontato le attività svolte in lavoro agile. Tale misura sarà attiva per l'intera durata del periodo emergenziale a decorrere, come evidenziato, dal mese di aprile c.a. Sempre per il solo periodo emergenziale è autorizzato il riconoscimento del buono pasto anche ai dipendenti in telelavoro con riguardo ai soli giorni in regime di lavoro agile, dal momento che gli stessi, per motivi di sicurezza, sono stati esentati dal rientro periodico presso le sedi CNR così come previsto dai singoli progetti di telelavoro. Si conferma anche in questa sede che il personale in telelavoro non è chiamato ad effettuare la procedura di monitoraggio per i giorni in cui è posto in lavoro agile, essendo per i suddetti dipendenti già prevista una rendicontazione collegata ai singoli progetti di telelavoro.
Le parti confermano che la procedura di monitoraggio del lavoro agile in argomento, anche in relazione alle specifiche di cui in precedenza, non ha alcuna relazione con il ciclo della performance ma rappresenta uno strumento preordinato all'accertamento dell'operatività dei lavoratori del CNR nel rispetto dei limiti contrattuali vigenti durante il periodo emergenziale.
Le parti condividono che tale procedura non è utilizzabile ai fini concorsuali al fine di non creare disallineamenti tra il personale dipendente nel rispetto del principio di uniformità di trattamento.
Per i lavoratori CNR che svolgono la propria attività in presenza nel rispetto dei singoli piani di rientro definiti in ossequio del protocollo generale di cui in premessa sono attribuibili tutti gli istituti contrattuali vigenti.
Il CNR comunica che sarà attivato uno specifico tavolo tecnico con le OO.SS. al fine di regolamentare il Lavoro Agile ai sensi del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Il presente verbale è firmato approvato con modalità telematica.