Tipologia: Accordo SW
Data firma: 18 maggio 2020
Parti: Agenzia Dogane Monopoli e Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa, Confsal-Salfi, Confintesa, Usb-Pi*, Flp*
Comparti: P.A., Agenzia Dogane Monopoli
Fonte: fpcgil.it
Intesa sulle nuove modalità di attuazione dello smart working
Roma, 18 maggio 2020
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l'art. 7, comma 6, del CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Centrali, il quale, alla lettera k), prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica “le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro”;
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Visto il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, redatto dall'Inail ad aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Fermi restanti gli obblighi e i doveri per i datori di lavoro derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (es.: d.lgs. n. 81/2008) e della vigente normativa emergenziale;
Viste le determinazioni prott. nn. 12927RU del 9 marzo 2020, 13438RU del 11 marzo, 13465RU del 12 marzo, 13807RU del 13 marzo, 14787RU del 23 marzo, 15896RU del 2 aprile, 16841RU del 10 aprile;
Preso atto che nel delicato contesto dell'emergenza epidemiologica di COVID-19, il personale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, cosciente del ruolo fondamentale svolto per la collettività, ha continuato ad operare con impegno ed efficacia;
Preso atto inoltre che, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020, il Lavoro Agile continua ad essere lo strumento ordinario di svolgimento della prestazione lavorativa e conseguentemente la presenza del personale negli Uffici è limitato al solo fine di assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
Ritenuto necessario garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza dal personale;
Condivisa l'opportunità, per il periodo di emergenza, che siano promosse modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente accordo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire la più efficace erogazione di servizi;
Considerato che allo stato attuale il lavoro agile rimane la modalità ordinaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
Considerato altresì che la presenza di funzionari in ufficio dovrà essere garantita con la modalità di un presidio adeguato alle esigenze di servizio;
Al fine di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi;
Le parti convengono quanto segue:
1. Le indicazioni operative contenute nella presente intesa si riferiscono alla cosiddetta “Fase 2” dell'emergenza Covid 19 ed hanno validità sino al 31 luglio 2020. Prima di quella data potranno essere concordate ulteriori indicazioni in relazione all'evolversi dello stato emergenziale, ovvero ad ulteriori linee di attività “in presenza” che l'Agenzia sarà chiamata ad assicurare.
2. Alla conclusione del periodo emergenziale le parti si impegnano a concordare - di seguito ad un necessario riassetto organizzativo - indicazioni operative definitive sul “lavoro agile”.
3. In ottemperanza con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile e delle indicazioni del Governo e delle Autorità competenti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si impegna ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione.
4. Sino al 31 luglio 2020 sarà comunque messo in posizione di lavoro agile il personale che versa in particolari condizioni psico- fisiche come stabilite dalle disposizioni della Funzione Pubblica, nonché i dipendenti che attesteranno anche per periodi limitati situazioni familiari, di salute o personali tali da impedire o rendere disagevole lo spostamento dalla propria abitazione compresa la necessità di accudimento dei figli minori di 14 anni.
5. Al personale chiamato al rientro presso la sede di servizio sono assicurate le condizioni di sicurezza come già identificate dalle normative e dalle direttive sanitarie, comprendenti su base volontaria: test seriologico e assistenza della task force medica.
6. Al livello dei direttori interregionali/regionali/interprovinciale e presso le sedi degli Uffici centrali sono assicurate immediate intese con le OO.SS. sulle modalità in grado di garantire - viste le indicazioni dell'Agenzia, fornite con le diverse liua, ed i contenuti delle disposizioni istituzionali in vigore - la necessaria “uniformità” delle procedure di sicurezza e salubrità per il personale che sarà chiamato al rientro presso la sede di servizio. Nel quadro di tali intese - in relazione alle funzioni operative e strategiche che l'Agenzia è stata chiamata a riattivare - è altresì definito il grado di copertura del lavoro in presenza sino al 31 luglio 2020, da assicurare nel limite medio giornaliero del 45% della consistenza degli uffici, garantendo comunque la necessaria rotazione del personale. A tal proposito è fatta comunque salva una diversa valutazione gestionale dell'Agenzia per sopravvenute esigenze organizzative e funzionali, effettuata dalla Direzione Generale, per specifiche realtà territoriali, che sarà comunque preventivamente comunicata alle OO.SS. regionali per il relativo confronto e fatte salve le necessarie deroghe per le sedi operative organizzate in turni.
7. Contestualmente al livello dei direttori territoriali sono assicurate intese con le OO.SS. che avranno ad oggetto:
• la individuazione di forme di flessibilità dell'orario individuale del personale che presta servizio in sede, atte a mantenere le indispensabili condizioni di sicurezza, che potranno prevedere lo spostamento degli orari di ingresso/uscita rispettivamente fino alle 11 e fino alle 20, con un eventuale scostamento massimo in ingresso di due ore, in relazione anche alle peculiarità del territorio;
• la individuazione di forme di garanzia, anche sanitaria, per il personale in servizio di verifica esterna comprensive di modalità per l'utilizzo del mezzo proprio;
• modalità operative per i profili orari, la strumentazione operativa, le fasce di contattabilità, gli eventuali rientri settimanali, dei lavoratori in smart working, comprendendo la possibilità di svolgere l'attività delocalizzata in altre sedi del territorio di competenza interregionale.
Le parti concordano inoltre:
• di prevedere, nell'ambito del Contratto integrativo di Agenzia la estensione - ove non già percepita - della “indennità di rischio” di cui alla tabella “A”, (Rischio sanitario) allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, per il personale che a partire dal 9 marzo e nel periodo emergenziale è stato o sarà chiamato a prestare servizio esterno, di controllo merci ovvero che ha svolto attività di front office;
• di consentire l'erogazione dei buoni pasto al personale che opera o ha operato dal 9 marzo 2020 in smart working, sempre che sia stata acquisita la rilevazione dell'orario giornaliero di lavoro che dà titolo all'erogazione di tale provvidenza. In mancanza di tale possibilità, si potrà provvedere all'erogazione dei buoni pasto, solo previa presentazione da parte dei dipendenti di idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
• le Parti si impegnano a tenere aperto un tavolo permanente al fine di monitorare l'efficacia e ove necessario aggiornare il presente accordo, anche in funzione dell'effettivo andamento epidemiologico sul territorio nazionale e delle criticità applicative relative alle attività istituzionali dell'Agenzia.
Le parti concordano che il presente verbale si intende firmato anche dalle rappresentanze collegate in videoconferenza - e quindi a fianco del nome del rappresentante sindacale verrà apposta la dicitura “FIRMATO” - non appena perverrà la mail di conferma da parte della Organizzazioni sindacale di appartenenza all'indirizzo mail dell'Ufficio Relazioni sindacali e gestione del personale (
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* Non sottoscrivono l'Intesa