Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio occorso a lavoratore caduto da una scala fissa installata su un automezzo - Sussiste.

Il datore di lavoro deduce che la  "La scala fissa installata sull'automezzo ispezionato dal lavoratore Gu. e per, l'uso della quale si era determinata la caduta, costituiva dotazione dell'automezzo fornita dalla casa costruttrice mentre l'automezzo risultava conforme alla normativa CEE come da documentazione depositata dalla imputata nel corso del processo e da marchi apposti in conformita' della legge sull'automezzo medesimo."

La Corte, nel rigettare il ricorso, afferma che la sentenza impugnata motiva con precisione sulla dinamica dell'infortunio e "sull'omissione di oneri di fornitura di presidi adeguati ad opera del datore di lavoro per raggiungere in sicurezza la scaletta dell'autocarro posta a livello elevato dal suolo a nulla rilevando la conformita' del mezzo stesso a normativa CEE ed essendo invece addebitabile al datore di lavoro il fatto cagionato da un accesso inopportuno e inadeguato alla scala e al mezzo (di per se' conformi).
I marchi di conformita' limitano la loro efficacia Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ex articolo 6 (e articolo 36)* a rendere lecita la produzione il commercio, e la concessione in uso delle macchine che caratterizzate dal marchio risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la dotazione di tali marchi non da ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale come e' specificamente fatto chiaro anche dal testo del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 35, comma 3, lettera b) e articolo 37. **
In particolare la conformita' a determinate specifiche non esclude che un mezzo qualificato conforme sia utilizzato con modalita' che risultano fonte di pericolo e di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore come e' accaduto nel caso concreto secondo la espressa motivazione ragionevolmente sviluppata sul punto dalla sentenza impugnata."

 

* Vd. oggi artt. 23 e 70, D.Lgs. 81/2008;

** Vd. oggi artt. 71, comma 2, lett. b) e 73, D.Lgs. 81/2008;

Vedi anche D.Lgs. 81/2008 coordinato con le integrazioni e modifiche del D.Lgs. 106/2009;


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. IACOPINO Silvana Giovan - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) IN. IS. , N. IL (OMESSO);
avverso SENTENZA del 27/06/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZECCA GAETANINO;
Il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

 

 

Fatto

La Corte di appello di Brescia in parziale riforma della sentenza di condanna pronunziata in primo grado dal Tribunale di Brescia, Sezione distaccata di Breno, nei confronti di In. Is. per il delitto di cui all'articolo 590 c.p., commi 1 e 3 in relazione all' articolo 583 c.p., comma 1, n. 1 con specifica contestazione di violazione di norme antinfortunistiche, ha rideterminato la pena irrogata riducendola ad euro 200,00 di multa laddove il primo giudice aveva formulato condanna a mesi due di reclusione convertiti in euro 2.280,00 di multa.
La In. ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento appena sopra menzionato del quale ha chiesto l'annullamento.
All'udienza pubblica del 22/5/2009, compiuti gli incombenti di rito, il ricorso e' stato deciso in relazione alle conclusioni assunte dalle parti.

Diritto

La ricorrente denunzia: violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b ed e in relazione agli articoli 42 e 43 c.p. e articolo 533 c.p.p. per erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 374, comma 2 e della direttiva macchine 89/392/Cee recepita con Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996 e per mancanza di motivazione in ordine alla esistenza di un vincolo di causalita' tra evento dannoso e assunta violazione dell'articolo 374 ora richiamato.
La scala fissa installata sull'automezzo ispezionato dal lavoratore Gu. e per, l'uso della quale si era determinata la caduta, costituiva dotazione dell'automezzo fornita dalla casa costruttrice mentre l'automezzo risultava conforme alla normativa CEE come da documentazione depositata dalla imputata nel corso del processo e da marchi apposti in conformita' della legge sull'automezzo medesimo.
Erroneita' della motivazione in punto di rapporto causale tra la violazione dell'articolo 374 detto e l'evento dannoso.
Rileva la Corte che la sentenza impugnata motiva con precisione e ragionevolezza sulla dinamica fattuale dell'infortunio e sulla omissione di oneri di fornitura di presidi adeguati ad opera del datore di lavoro per raggiungere in sicurezza la scaletta dell'autocarro posta a livello elevato dal suolo a nulla rilevando la conformita' del mezzo stesso a normativa CEE ed essendo invece addebitabile al datore di lavoro il fatto cagionato da un accesso inopportuno e inadeguato alla scala e al mezzo (di per se' conformi).
I marchi di conformita' limitano la loro efficacia Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ex articolo 6 (e articolo 36) a rendere lecita la produzione il commercio, e la concessione in uso delle macchine che caratterizzate dal marchio risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la dotazione di tali marchi non da ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale come e' specificamente fatto chiaro anche dal testo del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 35, comma 3, lettera b) e articolo 37.
In particolare la conformita' a determinate specifiche non esclude che un mezzo qualificato conforme sia utilizzato con modalita' che risultano fonte di pericolo e di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore come e' accaduto nel caso concreto secondo la espressa motivazione ragionevolmente sviluppata sul punto dalla sentenza impugnata.
E' infondata la censura relativa alla assenza di motivazione circa il nesso causale posto che la sentenza impugnata chiarisce nel dettaglio come e perche' l'accesso ad una scala con il primo piolo posto ad un metro dal suolo richiedeva una anomala manovra di arrampicata sul copertone e sul parafango del camion nel caso in cui il datore di lavoro non forniva - come verificato nel caso concreto - adeguata attrezzatura di approssimazione in sicurezza alla scala medesima.
La motivazione specifica ancora che il nesso causale tra la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 374, comma 2 e l'evento dannoso consiste nella esistenza di una unica causa di verificazione dell'infortunio costituita dallo sbilanciamento prodottosi nell'instabile passaggio dal parafango alla scala.
Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.