- Coordinatore per la Sicurezza
- Infortunio sul Lavoro
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
Responsabilità del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, colpevole per il reato di lesioni colpose gravi perpetrato a danno dei lavoratori B.A. e L.A.. - Sussiste.
Presso una chiesa erano in corso lavori di restauro del pronao e di finiture interne, appaltati dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche ad un'impresa edile e da questa in parte subappaltati ad altra ditta; due operai di quest'ultima impresa, B.A. e L.A., stavano procedendo allo smontaggio di un'impalcatura esterna ed al deposito di tubi metallici all'interno di una cappella laterale, allorchè improvvisamente erano stati colpiti da una balaustra in legno staccatasi dalla parete laterale destra della cappella, posta all'altezza di circa sei metri.
La balaustra, del peso di circa 70 kg., era posizionata su una sporgenza in muratura (un mensolone) ed era collegata al muro con due zanche (una per ogni lato); sulla parete opposta della cappella, alla distanza di circa 6/7 metri, era posta altra balaustra identica sistemata in modo speculare alla prima; le due balaustre erano collegate tra loro da un cavo metallico, fissato stabilmente in ciascuna di esse e sul quale erano legati dei fili elettrici, in precedenza utilizzati per un temporaneo impianto di illuminazione (cavo elettrico e fili elettrici avevano il peso di circa 6/7 kg.).
C.I. era accusato di avere omesso di redigere un adeguato piano di sicurezza, ricomprendente l'individuazione, l'analisi e la valutazione del rischio specifico relativo al distacco della balaustra e degli altri elementi posti in alto nella cappella (quadri, statue, lampadari). "
Presso una chiesa erano in corso lavori di restauro del pronao e di finiture interne, appaltati dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche ad un'impresa edile e da questa in parte subappaltati ad altra ditta; due operai di quest'ultima impresa, B.A. e L.A., stavano procedendo allo smontaggio di un'impalcatura esterna ed al deposito di tubi metallici all'interno di una cappella laterale, allorchè improvvisamente erano stati colpiti da una balaustra in legno staccatasi dalla parete laterale destra della cappella, posta all'altezza di circa sei metri.
La balaustra, del peso di circa 70 kg., era posizionata su una sporgenza in muratura (un mensolone) ed era collegata al muro con due zanche (una per ogni lato); sulla parete opposta della cappella, alla distanza di circa 6/7 metri, era posta altra balaustra identica sistemata in modo speculare alla prima; le due balaustre erano collegate tra loro da un cavo metallico, fissato stabilmente in ciascuna di esse e sul quale erano legati dei fili elettrici, in precedenza utilizzati per un temporaneo impianto di illuminazione (cavo elettrico e fili elettrici avevano il peso di circa 6/7 kg.).
C.I. era accusato di avere omesso di redigere un adeguato piano di sicurezza, ricomprendente l'individuazione, l'analisi e la valutazione del rischio specifico relativo al distacco della balaustra e degli altri elementi posti in alto nella cappella (quadri, statue, lampadari). "
Condannato in primo grado, fu assolto in secondo perchè il fatto non sussiste.
La Sez. IV annulla la sentenza affermando che: "Sicuramente non adeguate e prive di fondati riscontri in fatto risultano le argomentazioni svolte dai Giudici di Appello, circa la non addebitabilità a titolo di colpa all'imputato C., coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, della mancata individuazione e valutazione nel piano di sicurezza redatto dei rischi per caduta dall'alto dei fregi, orpelli, strutture sospese nel vuoto, presenti nella cappella utilizzata nell'ambito di esecuzione dei lavori.
Difatti, l'emergenza, non contestata, che la costruzione della Chiesa risaliva all'anno 1300 e che il complesso era rimasto per molti anni chiuso al pubblico e non utilizzato, privo di manutenzione, sembrerebbe in contrasto con la congruità e ragionevolezza di una scelta tecnica intesa a non prendere in considerazione dette situazioni di rischio e a non prevedere gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori."
Difatti, l'emergenza, non contestata, che la costruzione della Chiesa risaliva all'anno 1300 e che il complesso era rimasto per molti anni chiuso al pubblico e non utilizzato, privo di manutenzione, sembrerebbe in contrasto con la congruità e ragionevolezza di una scelta tecnica intesa a non prendere in considerazione dette situazioni di rischio e a non prevedere gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori."
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
1) L.A. - parte civile - R., N. IL (OMISSIS);
2) C.I.E. - imputato - R., N. IL (OMISSIS);
3) IMPRESA EDILE ANTONIO PIO CONTI - Resp. Civ. - n. r.;
4) BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI MARCHE - Resp. Civ. - n. r.;
avverso SENTENZA del 10/01/2006 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'avv. MIELE Iole;
udito il difensore avv. PIAZZOLLA Fernando (per l'imputato C.).
Fatto
1. Il Tribunale di Ancona - giudice monocratico - con sentenza in data 14-11-2003, dichiarava C.I.E., in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, colpevole per il reato di lesioni colpose gravi perpetrato a danno dei lavoratori B.A. e L.A..
Lo condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile L.A. da liquidarsi in separata sede; riconosceva la provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 50.000,00.
Dichiarava non doversi procedere nei confronti del C., in ordine alla contravvenzione contestata di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, artt. 4, 5, 12 e 13 (omissione di redazione di un piano di sicurezza adeguato), per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Lo condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile L.A. da liquidarsi in separata sede; riconosceva la provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 50.000,00.
Dichiarava non doversi procedere nei confronti del C., in ordine alla contravvenzione contestata di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, artt. 4, 5, 12 e 13 (omissione di redazione di un piano di sicurezza adeguato), per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
2. In fatto, era avvenuto che, il mattino del giorno (OMISSIS), erano in corso presso la (OMISSIS) lavori di restauro del pronao e di finiture interne, appaltati dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche all'impresa edile "Geom. A. P. C." e da questa in parte subappaltati alla ditta "I." s.r.l.; due operai di quest'ultima impresa, B.A. e L.A., stavano procedendo allo smontaggio di un'impalcatura esterna ed al deposito di tubi metallici all'interno di una cappella laterale dedicata a S. Luigi Gonzaga, allorchè improvvisamente erano stati colpiti da una balaustra in legno staccatasi dalla parete laterale destra della cappella, posta all'altezza di circa sei metri.
La balaustra, del peso di circa 70 kg., era posizionata su una sporgenza in muratura (un mensolone) ed era collegata al muro con due zanche (una per ogni lato); sulla parete opposta della cappella, alla distanza di circa 6/7 metri, era posta altra balaustra identica sistemata in modo speculare alla prima; le due balaustre erano collegate tra loro da un cavo metallico, fissato stabilmente in ciascuna di esse e sul quale erano legati dei fili elettrici, in precedenza utilizzati per un temporaneo impianto di illuminazione (cavo elettrico e fili elettrici avevano il peso di circa 6/7 kg.).
C.I. era accusato di avere omesso di redigere un adeguato piano di sicurezza, ricomprendente l'individuazione, l'analisi e la valutazione del rischio specifico relativo al distacco della balaustra e degli altri elementi posti in alto nella cappella (quadri, statue, lampadari).
3. Il Tribunale osservava che, alla luce dei dati probatori acquisiti, la balaustra in legno si era distaccata dalla parete ed era caduta perchè ivi sistemata in modo assolutamente instabile.
Invero, il manufatto ligneo era stato realizzato in modo di essere solo appoggiato su una sporgenza del muro, precariamente collegato alla parete tramite due sole zanche metalliche, che erano state murate sotto un sottile strato di materiale piuttosto friabile;
d'altro canto, la muratura della parete cui era ancorata la balaustra si trovava allo stato in pessime condizioni a causa della vetustà ed era anche interessata da vaste infiltrazioni di umidità. Inoltre, vi era appunto un cavo metallico che collegava le due balaustre e che esercitava con il suo peso una I qualche tensione verso il centro della cappella.
4. L'imputato proponeva impugnazione.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 10-1-2006, assolveva C.I. dal reato di lesioni colpose perchè il fatto non sussisteva e revocava le statuizioni civili disposte dal primo giudice.
La Corte di merito rilevava che gli accertamenti svolti, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, attestavano che la balaustra in questione, prima dell'occorso, risultava strutturalmente integra, saldamente vincolata alla muratura, stabilmente appoggiata sulla superficie del mensolone e non presentava alcun segno di instabilità statica; essa costituiva parte integrante della parete, al pari dei fregi architettonici, delle cornici, delle colonne; non destava preoccupazione di sorta circa il pericolo di cadute dall'alto, come non la destavano i quadri, le statue, i lampadari presenti. I
n particolare, tutta l'area della cappella S. Luigi Gonzaga non presentava situazioni individuabili e valutabili come rischi, per cui correttamente l'Ing. C. non aveva preso in considerazione la zona della cappella ed in specie le due balaustre nel piano di sicurezza e di coordinamento e neppure erano state previste misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto.
Secondo il Giudice di Appello non era da escludersi e piuttosto era ipotizzabile che nell'operazione di smontaggio dei lunghi tubi dei ponteggi da riporre nella cappella, uno di questi avesse agganciato il cavo di collegamento delle due balaustre ovvero avesse urtato la balaustra poi crollata determinando uno strappo violento delle due zanche di trattenimento.
5. La parte civile L.A. avanzava ricorso per cassazione.
Osservava che un più attento esame delle risultanze in atti e dei testi escussi P.P., ispettore della A.S.L., Ci.A., ispettore dell'A.R.P.A.M., S.S., architetto che aveva lavorato in precedenza nella Chiesa per la sistemazione del tetto, consentivano di configurare la responsabilità di C., il quale non aveva valutato adeguatamente i rischi presenti nella Chiesa ed in specie nella cappella di S. Luigi Gonzaga, tenendo conto che la struttura risaliva all'anno 1.300 ed era stata tenuta chiusa per molti anni a seguito del terremoto avutosi ad (OMISSIS). Chiedeva l'annullamento della decisione limitatamente alle statuizioni civili.
6. Anche l'imputato C.I. avanzava ricorso per cassazione.
Si doleva perchè la Corte di Appello, la quale aveva assolto con formula ampia il prevenuto dal reato di lesioni, non aveva esteso la stessa formula al reato contravvenzionale, in ordine al quale il proscioglimento era stato pronunciato dal giudice di primo grado per prescrizione. In tal senso, chiedeva la rettifica della sentenza ai sensi dell'art. 619 c.p.p. ovvero l'annullamento negli indicati limiti.
7. La parte civile presentava motivi aggiunti; il C. presentava altra memoria difensiva.
La balaustra, del peso di circa 70 kg., era posizionata su una sporgenza in muratura (un mensolone) ed era collegata al muro con due zanche (una per ogni lato); sulla parete opposta della cappella, alla distanza di circa 6/7 metri, era posta altra balaustra identica sistemata in modo speculare alla prima; le due balaustre erano collegate tra loro da un cavo metallico, fissato stabilmente in ciascuna di esse e sul quale erano legati dei fili elettrici, in precedenza utilizzati per un temporaneo impianto di illuminazione (cavo elettrico e fili elettrici avevano il peso di circa 6/7 kg.).
C.I. era accusato di avere omesso di redigere un adeguato piano di sicurezza, ricomprendente l'individuazione, l'analisi e la valutazione del rischio specifico relativo al distacco della balaustra e degli altri elementi posti in alto nella cappella (quadri, statue, lampadari).
3. Il Tribunale osservava che, alla luce dei dati probatori acquisiti, la balaustra in legno si era distaccata dalla parete ed era caduta perchè ivi sistemata in modo assolutamente instabile.
Invero, il manufatto ligneo era stato realizzato in modo di essere solo appoggiato su una sporgenza del muro, precariamente collegato alla parete tramite due sole zanche metalliche, che erano state murate sotto un sottile strato di materiale piuttosto friabile;
d'altro canto, la muratura della parete cui era ancorata la balaustra si trovava allo stato in pessime condizioni a causa della vetustà ed era anche interessata da vaste infiltrazioni di umidità. Inoltre, vi era appunto un cavo metallico che collegava le due balaustre e che esercitava con il suo peso una I qualche tensione verso il centro della cappella.
4. L'imputato proponeva impugnazione.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 10-1-2006, assolveva C.I. dal reato di lesioni colpose perchè il fatto non sussisteva e revocava le statuizioni civili disposte dal primo giudice.
La Corte di merito rilevava che gli accertamenti svolti, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, attestavano che la balaustra in questione, prima dell'occorso, risultava strutturalmente integra, saldamente vincolata alla muratura, stabilmente appoggiata sulla superficie del mensolone e non presentava alcun segno di instabilità statica; essa costituiva parte integrante della parete, al pari dei fregi architettonici, delle cornici, delle colonne; non destava preoccupazione di sorta circa il pericolo di cadute dall'alto, come non la destavano i quadri, le statue, i lampadari presenti. I
n particolare, tutta l'area della cappella S. Luigi Gonzaga non presentava situazioni individuabili e valutabili come rischi, per cui correttamente l'Ing. C. non aveva preso in considerazione la zona della cappella ed in specie le due balaustre nel piano di sicurezza e di coordinamento e neppure erano state previste misure di protezione contro il rischio di cadute dall'alto.
Secondo il Giudice di Appello non era da escludersi e piuttosto era ipotizzabile che nell'operazione di smontaggio dei lunghi tubi dei ponteggi da riporre nella cappella, uno di questi avesse agganciato il cavo di collegamento delle due balaustre ovvero avesse urtato la balaustra poi crollata determinando uno strappo violento delle due zanche di trattenimento.
5. La parte civile L.A. avanzava ricorso per cassazione.
Osservava che un più attento esame delle risultanze in atti e dei testi escussi P.P., ispettore della A.S.L., Ci.A., ispettore dell'A.R.P.A.M., S.S., architetto che aveva lavorato in precedenza nella Chiesa per la sistemazione del tetto, consentivano di configurare la responsabilità di C., il quale non aveva valutato adeguatamente i rischi presenti nella Chiesa ed in specie nella cappella di S. Luigi Gonzaga, tenendo conto che la struttura risaliva all'anno 1.300 ed era stata tenuta chiusa per molti anni a seguito del terremoto avutosi ad (OMISSIS). Chiedeva l'annullamento della decisione limitatamente alle statuizioni civili.
6. Anche l'imputato C.I. avanzava ricorso per cassazione.
Si doleva perchè la Corte di Appello, la quale aveva assolto con formula ampia il prevenuto dal reato di lesioni, non aveva esteso la stessa formula al reato contravvenzionale, in ordine al quale il proscioglimento era stato pronunciato dal giudice di primo grado per prescrizione. In tal senso, chiedeva la rettifica della sentenza ai sensi dell'art. 619 c.p.p. ovvero l'annullamento negli indicati limiti.
7. La parte civile presentava motivi aggiunti; il C. presentava altra memoria difensiva.
Diritto
8. Il ricorso della parte civile può essere accolto perchè fondato.
Si osserva che la motivazione espressa dal Giudice di Appello non appare avere adeguatamente affrontato le questioni, anche tecniche, necessarie per la ricostruzione dell'occorso, la precisa individuazione delle cause che avevano determinato l'improvviso distacco dalla parete della pesante balaustra lignea.
Al riguardo, sarebbe stato necessario un attento esame tecnico delle condizioni in cui versavano le strutture dell'ambiente in cui si è verificato l'incidente.
Sicuramente non adeguate e prive di fondati riscontri in fatto risultano le argomentazioni svolte dai Giudici di Appello, circa la non addebitabilità a titolo di colpa all'imputato C., coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, della mancata individuazione e valutazione nel piano di sicurezza redatto dei rischi per caduta dall'alto dei fregi, orpelli, strutture sospese nel vuoto, presenti nella cappella utilizzata nell'ambito di esecuzione dei lavori.
Difatti, l'emergenza, non contestata, che la costruzione della Chiesa risaliva all'anno 1300 e che il complesso era rimasto per molti anni chiuso al pubblico e non utilizzato, privo di manutenzione, sembrerebbe in contrasto con la congruità e ragionevolezza di una scelta tecnica intesa a non prendere in considerazione dette situazioni di rischio e a non prevedere gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente agli interessi civili, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al Giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà uniformarsi allo schema motivazionale indicato.
9. Il ricorso proposto da C.I. deve essere respinto perchè infondato.
Al riguardo, si rileva che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del Giudice di assolvere per motivi di merito si riscontra solo quando gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale al prevenuto emergono in modo incontrovertibile, tanto che la valutazione di essi da parte del Giudice sia assimilabile più ad una constatazione che ad un accertamento.
In altre parole, per pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, deve applicarsi il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli e ciò nel che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva dell'innocenza dell'imputato. (v. da ultimo, così, Cass. 8- 6-2004 n. 31463; Cass. 18-5-2007 n. 26008).
Il che non è ravvisabile nel caso di specie, poichè sono riscontrabili elementi attestanti la condotta colposa del C. nella redazione del piano di sicurezza, come sopra prospettato, con la configurabilità della contravvenzione originariamente contestata D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 12.
Il rigetto del ricorso del C. comporta la condanna del predetto al pagamento delle spese processuale ed a rifondere le spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.
Al riguardo, sarebbe stato necessario un attento esame tecnico delle condizioni in cui versavano le strutture dell'ambiente in cui si è verificato l'incidente.
Sicuramente non adeguate e prive di fondati riscontri in fatto risultano le argomentazioni svolte dai Giudici di Appello, circa la non addebitabilità a titolo di colpa all'imputato C., coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, della mancata individuazione e valutazione nel piano di sicurezza redatto dei rischi per caduta dall'alto dei fregi, orpelli, strutture sospese nel vuoto, presenti nella cappella utilizzata nell'ambito di esecuzione dei lavori.
Difatti, l'emergenza, non contestata, che la costruzione della Chiesa risaliva all'anno 1300 e che il complesso era rimasto per molti anni chiuso al pubblico e non utilizzato, privo di manutenzione, sembrerebbe in contrasto con la congruità e ragionevolezza di una scelta tecnica intesa a non prendere in considerazione dette situazioni di rischio e a non prevedere gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente agli interessi civili, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al Giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà uniformarsi allo schema motivazionale indicato.
9. Il ricorso proposto da C.I. deve essere respinto perchè infondato.
Al riguardo, si rileva che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del Giudice di assolvere per motivi di merito si riscontra solo quando gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale al prevenuto emergono in modo incontrovertibile, tanto che la valutazione di essi da parte del Giudice sia assimilabile più ad una constatazione che ad un accertamento.
In altre parole, per pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, deve applicarsi il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli e ciò nel che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva dell'innocenza dell'imputato. (v. da ultimo, così, Cass. 8- 6-2004 n. 31463; Cass. 18-5-2007 n. 26008).
Il che non è ravvisabile nel caso di specie, poichè sono riscontrabili elementi attestanti la condotta colposa del C. nella redazione del piano di sicurezza, come sopra prospettato, con la configurabilità della contravvenzione originariamente contestata D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 12.
Il rigetto del ricorso del C. comporta la condanna del predetto al pagamento delle spese processuale ed a rifondere le spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Rigetta il ricorso del C., che condanna al pagamento delle spese processuale ed ala rifusione di quelle sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2009
Rigetta il ricorso del C., che condanna al pagamento delle spese processuale ed ala rifusione di quelle sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2009