- Committente
- Appalto e Contratto d'opera
Responsabilità del proprietario di uno stabile che aveva commissionato i lavori di rifacimento di un tetto eseguiti a circa 15 metri di altezza ad un lavoratore dipendente in mobilità di altra impresa senza adottare alcuna precauzione - il Tribunale lo dichiara colpevole del reato dell'art. 589 c.p. ma la Corte d'Appello lo assolve perchè il fatto non sussiste.
"Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari e le parti civili B.C., V.M., V.R. e V.C..
Il primo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Anche le seconde hanno evidenziato violazione e falsa applicazione dell'art. 589 c.p., commi 1 e 2.
I giudici non avevano tenuto conto che i committenti responsabili di culpa in eligendo sono titolari di una posizione di garanzia.
La corte territoriale aveva del tutto ignorato che, nell'ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente di lavori è responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell'attuazione generale delle misure antinfortunistiche."
La Corte, nell'accogliere il ricorso, rimprovera i giudici dell'appello di non aver "preso in considerazione in fatto che C. aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile di sua proprietà, in particolare di rifacimento del tetto, al V. benchè questi non fosse titolare di una impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa nè disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere, tanto che le attrezzature erano di un nipote dello stesso.
L'avere utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle descritte condizioni costituiva circostanza che imponeva alla corte del merito di verificare se il C., avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinchè lo opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica.
I giudici del merito non potevano non accertare se il V. fosse persona munita di capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di svolgimento della stessa.
Al riguardo, non può non rilevarsi che i lavori commissionati dal C. erano pericolosi perchè venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo, senza adottare alcuna precauzione per evitare cadute dall'alto, come la predisposizione di una impalcatura.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio".
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. IACOPINO Silvana Giovann - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) C.L.F. c/ N. IL (OMISSIS);
2) B.C. N. IL (OMISSIS);
sui ricorsi delle parti civili:
3) V.M. C/ N. IL (OMISSIS);
4) V.R. C/ N. IL (OMISSIS);
5) V.C. C/ N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 16/06/2006 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione del consigliere Dott. Iacopino Silvana Giovanna;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito, per le parti civili l'Avv. Ippolito Lucio che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
Udito il difensore dell'imputato l'Avv. Mastrangelo Giuseppe che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari e le parti civili B.C., V.M., V.R. e V.C..
Il primo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
I gravami sono fondati e vanno accolti.
Il C. dovrà rifondere le spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che vanno liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. Si tratta di liquidazione equitativa, non avendo le parti civili depositato note spese ma solo conclusioni con cui hanno chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2009