Tipologia: Accordo fasce flessibilità - COVID
Data firma: 22 ottobre 2020
Validità: 31 dicembre 2020
Parti: INL e Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Flp*, Confintesa , Confsal Unsa
Comparti: P.A., INL
Fonte: fpcgil.it


Il giorno 22 ottobre 2020, alle ore 10:00 le parti si incontrano, in videoconferenza, per sottoscrivere l'accordo integrativo relativo ai criteri in materia di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita al fine di dare attuazione alle disposizioni dettate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020.
Sono presenti per l'INL il Direttore Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Logistica ***; per le OO.SS. territoriali:, Fp Cgil […], Cisl Fp […], Uil Pa […], Flp* […], Confintesa […], Confsal Unsa […], Usb [assente]
Svolge i compiti di segreteria la dott.ssa E.C.
Le parti convengono quanto segue
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, che mira a garantire l'erogazione dei servizi rivolti ai 1
cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, come previsto dall'articolo 263 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, nonché ad adeguare le misure organizzative del lavoro pubblico al concreto evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19; visto, in particolare, l'articolo 4 del decreto ministeriale del 19 ottobre 2020 sopra menzionato recante “Flessibilità del lavoro”;
Visto l'articolo 8 del decreto ministeriale del 19 ottobre 2020 in base al quale le misure previste dallo stesso decreto ministeriale restano in vigore fino al 31 dicembre 2020;
Visto l'articolo 7, comma 6, lettera o) del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018; visto il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 18 giugno 2020 e, in particolare l'articolo 15 relativo alla disciplina delle fasce di flessibilità oraria in entrata e in uscita;
Le parti concordano

Articolo 1 (Fasce di flessibilità oraria in entrata e in uscita - Covid-19)
1. In considerazione dell'evolversi dell'attuale situazione epidemiologica da Covid-19, della necessità di contemperare l'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi agli utenti e la continuità dell'azione amministrativa con il bisogno di tutelare la salute dei lavoratori, è prevista, fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga delle disposizioni normative di cui in premessa, l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate dal singolo Ufficio in applicazione del CCNI 18 giugno 2020.
2. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e, in presenza di realtà dimensionalmente significative, allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, è possibile un ampliamento della flessibilità oraria in entrata fino ad ulteriori 60 minuti e in uscita fino ad ulteriori 30 minuti rispetto alle fasce di flessibilità oraria stabilite dall'articolo 15, comma 1 del CCNI del 18 giugno 2020. Con ciò significando che è consentito posticipare l'orario di entrata fino ad un massimo di 180 minuti rispetto all'inizio dell'orario di servizio stabilito in ciascun Ufficio e anticipare l'orario di uscita fino ad un massimo di 120 minuti rispetto al termine dell'orario di lavoro d'obbligo giornaliero. Si precisa che l'applicazione di tale flessibilità oraria esclude l'obbligo della fascia temporale di compresenza,
3. Resta fermo l'obbligo di recuperare l'eventuale debito orario nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento, salva la possibilità di completare l'orario di lavoro giornaliero in modalità agile secondo quanto previsto nelle disposizioni integrative al protocollo di sicurezza del 7/09/2020 sottoscritte il 22 ottobre 2020.
4. In applicazione del disposto dell'articolo 7, comma 7 del CCNL Funzioni Centrali del 12/2/2018, in sede di contrattazione integrativa di sede territoriale, si procederà ad adeguare, tenendo conto della necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio, quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.


* non sottoscrive l’Accordo