Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 25 ottobre 2020, n. 80
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTI i Decreti Legge:
del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;
ALLA LUCE del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 79/2020 e l'Ordinanza n. 73/2020;
VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore e ritenuto di doverli confermare senza soluzione di continuità;
CONSIDERATO che
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 - Edizione straordinaria - ha sostituito il DPCM 18 ottobre 2020, fissando nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 24 novembre 2020;
-l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 79 del 23 ottobre 2020, aveva aggiornato l'Ordinanza 73/2020 fissando disposizioni regionali, tenuto conto di quanto sancito nel Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, che devono essere aggiornate e sostituite con il presente atto;
-l'andamento epidemiologico regionale, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un trend in netta crescita in tutti i territori provinciali che, nel periodo 10-23 ottobre 2020 ha raggiunto un valore pari a 69,59 nuovi casi confermati per 100.000 abitanti; il valore di tale variabile risulta essere quasi sestuplicato rispetto al periodo di settembre - in cui si era mantenuto stabile - e può ragionevolmente considerarsi in stretta correlazione con la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio regionale;
-sebbene i dati epidemiologici regionali non forniscano, al momento, gravi segnali di allerta, si deve comunque rilevare un sostanziale incremento dei soggetti ricoverati e isolati a domicilio, dal 24 settembre, pari a circa il 70% e si deve registrare che l'indice Rt medio a 14 giorni è passato dal valore di 0,95 (3-16 settembre) al valore di 1,29 (1-14 ottobre); si profila pertanto una situazione di criticità nel territorio regionale per la quale appare necessario rafforzare fortemente le misure di prevenzione, alla luce delle suddette osservazioni e del trend nazionale e internazionale di crescita della curva dei contagi;
-le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, hanno disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali,
-le misure devono essere riallineate in base a quanto fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e nelle disposizioni ad esso correlate e, riguardo a particolari aspetti, devono essere rafforzate in forma più restrittiva, secondo quando consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID- 19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 - a modifica e sostituzione delle misure già fissate con l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 79 del 23 ottobre 2020 e delle altre disposizioni nazionali e regionali vigenti -fino a tutto il 24 novembre 2020:
-disporre l'obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono, altresì, esentati dall'obbligo:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché: coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità ;
4) i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande;
5) gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto.
-dare atto che possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
-confermare il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
-disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con ricorso alla didattica a distanza fino a tutto il 13 novembre 2020, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; successivamente, dal 14 al 24 novembre 2020, a seguito dell'analisi dei dati epidemiologici, si valuterà la possibilità di consentire la didattica digitale integrata nella misura non inferiore al 75% delle attività. Restino in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l'arco delle giornate di lezione; resti consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati.
-disporre altresì, anche a seguito dell'avvenuta interlocuzione con il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C.), di cui all'art. 1 comma 9, lett. U) del DPCM 24 ottobre 2020, dal 26 ottobre al 24 novembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le Università, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza. Restino ferme, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti, le attuali modalità di erogazione “mista” o “blended” delle attività didattiche per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario, delle prove d'esame, nonché le attività da svolgere necessariamente in presenza in loco riguardanti le esercitazioni in laboratorio e il tirocinio. Le Autorità universitarie assicurano misure affinché le varie tipologie di accesso ai plessi siano coerentemente contingentate. Le disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
-confermare l'efficacia delle disposizioni in allegato 1 e allegato 2 all'Ordinanza n. 73/2020, nonché di quelle previste nelle Ordinanze n. 63/2020 e 65/2020, nell'ambito dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole;
- confermare il disposto, a carico delle Aziende Ospedaliere, affinché provvedano ad incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel DCA n. 91/2020, entro il 3 novembre 2020;
- ribadire che sia fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e che l'accesso di parenti e visitatori a strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, sia limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- disporre che non siano consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Siano consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto. Sia consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi pubblici attivi per asporto e consegna a domicilio fino alle ore 24,00;
- che sia raccomandata, su tutto il territorio regionale, la puntuale adesione alle misure di informazione e prevenzione di cui all'art. 3 del DPCM 24 ottobre 2020;
- dare atto, altresì, che ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 0031400-29/09/2020- DGPRE-DGPRE-P, debba essere consentito l'uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per intercettare casi d'infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di numerose persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro) e allo screening di cui all'Ordinanza n. 55/2020 e alle relative procedure in allegato 1 all'Ordinanza n. 59/2020, ferma restando la necessità di confermare gli eventuali risultati positivi mediante un tampone molecolare;
-dare atto inoltre che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
-fare obbligo agli operatori sanitari appositamente individuati dalle Aziende Sanitarie Provinciali, al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema centrale di Immuni;
-ribadire, per gli operatori sanitari addetti alle indagini epidemiologiche e al contact tracing, l'obbligo di utilizzare una scheda informatizzata per la raccolta dei dati sui casi, la ricerca della fonte d'infezione e l'identificazione dei contatti, sulla base di quanto contenuto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020, specificando che resta in capo alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, attraverso i referenti appositamente designati ed abilitati all'accesso, l'inserimento dei dati nella piattaforma web di sorveglianza integrata COVID-19 nazionale ed in quella di reportistica COVID-19 regionale;
-stabilire che i Sindaci dei Comuni dispongano dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per l'accesso dei visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue:
a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;
b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree;
c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;
d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne;
e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori;
- precisare che è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
DATO ATTO che, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e le altre misure previste nei relativi allegati, oltre che quanto previsto nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate;
DATO ATTO altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;
VISTA la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno prot. 64576 del 20 ottobre 2020;
VISTA la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'istruzione prot. 1896 del 19 ottobre 2020;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio regionale;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
ORDINA
per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 24 novembre 2020:
1. È disposto l'obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono, altresì, esentati dall'obbligo:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché: coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità ;
4) i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande;
5) gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
2. È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
3. Si dispone dal 26 ottobre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con ricorso alla didattica a distanza fino a tutto il 13 novembre 2020, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; successivamente, dal 14 al 24 novembre 2020, a seguito dell'analisi dei dati epidemiologici, si valuterà la possibilità di consentire la didattica digitale integrata nella misura non inferiore al 75% delle attività. Restano in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l'arco delle giornate di lezione; è consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati.
4. Si dispone, a seguito dell'avvenuta interlocuzione con il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C.), di cui all'art. 1 comma 9, lett. U) del DPCM 24 ottobre 2020, dal 26 ottobre al 24 novembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le Università, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza. Restano ferme, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti, le attuali modalità di erogazione “mista” o “blended” delle attività didattiche per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario, delle prove d'esame, nonché le attività da svolgere necessariamente in presenza in loco riguardanti le esercitazioni in laboratorio e il tirocinio. Le Autorità universitarie assicurano misure affinché le varie tipologie di accesso ai plessi siano coerentemente contingentate. Le disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
5. È confermata l'efficacia delle disposizioni in allegato 1 e allegato 2 all'Ordinanza n. 73/2020, nonché di quelle previste nelle Ordinanze n. 63/2020 e 65/2020, nell'ambito dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole.
6. È confermato il disposto, a carico delle Aziende Ospedaliere, affinché provvedano ad incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel DCA n. 91/2020, entro il 3 novembre 2020.
7. Si ribadisce che è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e che l'accesso di parenti e visitatori a strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
8. Non sono consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto. Resta consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi per asporto e consegna a domicilio fino alle ore 24,00.
9. È consentito, ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 0031400-29/09/2020-DGPRE- DGPRE-P, l'uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per intercettare casi d'infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di gruppi numerosi di persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro), allo screening di cui all'Ordinanza n. 55/2020 e alle relative procedure in allegato 1 all'Ordinanza n. 59/2020, ferma restando la necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare.
10. Si fa obbligo agli operatori sanitari appositamente individuati dalle Aziende Sanitarie Provinciali, al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema centrale di Immuni;
11. Si ribadisce per gli operatori sanitari addetti alle indagini epidemiologiche e al contact tracing, l'obbligo di utilizzare una scheda informatizzata per la raccolta dei dati sui casi, la ricerca della fonte d'infezione e l'identificazione dei contatti, sulla base di quanto contenuto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020, specificando che resta in capo alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, attraverso i referenti appositamente individuati ed abilitati all'accesso, l'inserimento dei dati nella piattaforma web di sorveglianza integrata COVID-19 nazionale ed in quella di reportistica COVID-19 regionale.
12. È raccomandata, su tutto il territorio regionale, la puntuale adesione alle misure di informazione e prevenzione di cui all'art. 3 del DPCM 24 ottobre 2020 ed è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
13. Si stabilisce che i Sindaci dei Comuni dispongano dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per l'accesso dei visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue:
a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;
b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree;
c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;
d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne;
e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori.
14. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
15. Si dà atto, altresì, che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni, le limitazioni e le sospensioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e le ulteriori misure previste nei relativi allegati, nonché le disposizioni previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
16. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
17. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
18. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
19. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano in sostituzione di quelle già fissate con l'Ordinanza n. 79/2020 e producono efficacia dal 26 ottobre 2020.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, Al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la comunicazione a tutti gli altri Sindaci dei Comuni calabresi, all'UPI, all'USR.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Vice Presidente
Dott. Antonino Spirlì
ALLEGATO AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
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