Regione Sicilia
Ordinanza contingibile e urgente 24 ottobre 2020, n. 51
Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19

Il Presidente della Regione Siciliana
Sentito il Ministro della Salute

Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 32 che dispone “z7 Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, al 31 gennaio 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/202 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell’ambito dell’esercizio dei poteri delegati dall’autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25
febbraio 2020, dell’l marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'll marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale’'’',
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sull’intero territorio nazionale, nonché l’ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporta pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”',
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’l aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’ll aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’l maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, nn. 42 e 43 del 15 ottobre 2020, nn. 44, 45 e 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020, n. 49 del 20 ottobre 2020 e n. 50 del 22 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto Part. 1, co. 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell’8 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Visto l’articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, secondo cui, anche con riferimento alla limitazione delle attività economiche e produttive, è disposto il divieto per i Sindaci di adottare, a pene di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali;
Visto l’attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano che, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e della Regione, registra una riacutizzazione del contagio con un aumento dell’indice di ospedalizzazione e occupazione dei posti letto di terapia intensiva;
Visto in modo specifico che i dati relativi alla diffusione virale, alla data del 21 ottobre 2020, registrano 7850 pazienti positivi, con 648 pazienti ricoverati;
Visto il Parere del CTS della Regione Siciliana del 22 ottobre 2020 secondo cui “al fine di prevenire scenari più allarmanti appare necessario adottare delle idonee misure di contenimento parametrate allo scenario di appartenenza coerenti con la realtà siciliana”, classificando la Sicilia in una classe di rischio “moderata-alta” ed individuando in modo specifico misure più stringenti, sia di natura sanitaria sia interventi di comunità;
Vista la necessità di disporre la didattica a distanza per le scuole medie superiori e le università, e ciò anche in considerazione della ulteriore necessità di ridurre al 50% della capienza consentita l’occupazione dei posti a sedere ed in piedi dei mezzi di trasporto pubblico;
Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome aggiornate 1’8 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, in vigore dal 19 ottobre 2020, a modificazione parziale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;
 

ORDINA

Titolo I
Attività economiche, produttive e sociali


Art. 1
(trasporto pubblico)

1. Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da Covid-19 di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia, per il servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane ed extraurbane su gomma è consentita l'occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. In ogni caso deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro come previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche al Trasporto Pubblico Regionale/Locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano nonché al Trasporto Pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente, sia automobilistico che bus, autobus ai fini turisti), al trasporto pubblico funiviario e scolastico.
3. L’Assessorato delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della Regione emana ulteriori disposizioni al fine di disciplinare e regolamentare l’organizzazione dei trasporti pubblici in esecuzione della presente Ordinanza.
 

Art. 2
(sospensione attività didattica)

1. Nel territorio della Regione Siciliana, dal 26 ottobre 2020, sono sospese le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritetici.
2. Le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza.
 

Art. 3
(circolazione e spostamenti)

1. Su tutto il territorio della Regione Siciliana, ferme le misure maggiormente restrittive per le “zone rosse” ed i Comuni sottoposti a Protocolli contenitivi, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
2. Eventuali limitazioni di ingresso e di uscita dal territorio della Regione Siciliana sono disciplinate dai provvedimenti del Governo nazionale su proposta del Presidente della Regione.
 

Art. 4
(attività di ristorazione)

1. L’attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita dalle ore 5 sino alle ore 23, con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo. La consumazione al banco o comunque in modalità alternative a quella al tavolo è ammessa esclusivamente dalle ore 5 alle ore 18.
2. Nei Comuni indicati come “zone rosse” ovvero oggetto di Protocolli contenitivi è disposta la chiusura totale delle superiori attività.
3. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 24 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, nonché le attività di mense e di catering continuativo su base contrattuale di cui all’articolo 1, comma 6, lettera “ee”, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020.
4. Nel rispetto del DPCM del 18 ottobre 2020, restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti di prevenzione del contagio.
 

Art. 5
(strutture termali, centri benessere, centri culturali, centri sociali, piscine e palestre)

1. Nel rispetto delle vigenti Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono consentite, dalle ore 8 alle ore 20, le attività di strutture termali, centri benessere, centri culturali, centri sociali, piscine e palestre.
 

Art. 6
(sale gioco, sale scommesse e sale bingo)

1. Le attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo, nel rispetto delle vigenti Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è in ogni caso limitata al 50% della capienza massima autorizzata. L’attività è consentita dalle ore 8 alle ore 20.
 

Art. 7
(chiusura nei giorni domenicali e autorizzazione alla consegna a domicilio)

1. Nelle giornate domenicali, l’attività di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, compresi i centri commerciali e gli outlet, è consentita fino alle ore 14, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie a cui si applica il vigente orario di chiusura. Alle attività di ristorazione, anche nelle giornate domenicali, si applica il precedente articolo 4.
È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
 

Art. 8
(disposizioni per la Commemorazione dei defunti)

1. In occasione della commemorazione dei defunti, nelle giornate dell’l e 2 novembre 2020, i Sindaci dei Comuni disciplinano con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento.
 

Titolo II
Ulteriori misure in materia di prevenzione sanitaria


Art. 9
(attuazione degli interventi sanitari indicati dal Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza)

1. Al fine di garantire un’adeguata precocità della diagnosi e delle terapie, l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta provvedimenti tesi a rafforzare le strategie di monitoraggio delle condizioni di salute dei soggetti paucisintomatici posti in isolamento.
2. Il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico presso l’Assessorato della Salute implementa e supporta la campagna di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti e le categorie a rischio. Altresì, il Dipartimento promuove presso farmacie e studi dei medici di famiglia una campagna di sensibilizzazione alla diagnosi precoce mettendo gratuitamente a disposizione tamponi rapidi antigenici, da praticarsi con il supporto del personale medico e infermieristico, individuato anche tramite gli elenchi di disponibilità all’uopo predisposti dall’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina.
3. All’attuazione delle misure di cui ai superiori commi, l’Assessorato della Salute provvede entro la data del 30 ottobre 2020.
 

Art. 10
(disposizioni in materia di Unità Speciali di Continuità Assistenziale)

1. Nel territorio delle Aree Metropolitane di Palermo, Catania e Messina, le Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti mantengono il numero delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale nel rispetto dello standard di una Unità ogni venticinquemila abitanti.
2. Le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza dei casi sospetti da Covid-19 relativi a personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e studenti degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.
3. Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento prestano, in regime h. 24, immediata e urgente assistenza tutte le volte in cui ciò sia ravvisato necessario da parte della Direzione Generale dell’Azienda del S.S.R.
4. Per tutto quanto non previsto in materia di USCA dalla presente disposizione, si rinvia a quanto disposto dall’ordinanza del Presidente della Regione n. 44 del 16 ottobre 2020.
 

Art. 11
(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)

1. I soggetti residenti e domiciliati in Sicilia, dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19, hanno l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di ^Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi alle Aziende Sanitarie Provinciali che provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio, indicando altresì il Comune nel quale ciascun soggetto è sottoposto al regime di isolamento domiciliare. Il medesimo elenco, limitatamente ai dati di natura comunale, deve essere trasmesso a ciascun Sindaco per il proprio Comune.
2. Le misure indicate al comma 1, lettere a) e b) si applicano altresì ai soggetti posti in regime di quarantena da parte dell’Autorità sanitaria per contatto diretto con soggetti positivi. Gli stessi permangono nel proprio domicilio per il periodo di giorni dieci indicato dal Ministero della Salute, al termine del quale vengono sottoposti al test diagnostico rapido. L’elenco nominativo dei soggetti di cui al presente comma è trasmesso alle Prefetture competenti per territorio e, con cadenza giornaliera, comunicato all’Assessorato regionale della Salute da parte dei Dipartimenti di Prevenzione territoriali.
3. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rinvia ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020.
 

Art. 12
(attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020)

1. Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell’istituto Superiore di Sanità di cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020.
2. Tale adempimento va compiuto entro 24 ore dalla diagnosi. I medesimi Direttori Generali sono altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.
3. L’inadempimento delle disposizioni che precedono integra l’ipotesi di grave violazione ai sensi dell’art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
 

Art. 13
(uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché di indossare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto nei casi in cui non si possa garantire in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alla compresenza di più soggetti non conviventi. Si è dispensati dall’obbligo, nelle ipotesi di svolgimento di attività sportiva, motoria intensa e per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l’uso della mascherina nonché per coloro i quali che per interagire con tali soggetti versino nella medesima incompatibilità.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma che precede, possono essere utilizzate le mascherine di comunità, le mascherine monouso e ogni ulteriore dispositivo di protezione delle vie aeree anche autoprodotto purché in materiale idoneo a garantire una adeguata protezione.
 

Art. 14
(raccomandazioni comportamentali)

1. È fortemente raccomandata la limitazione delle uscite giornaliere individuali dalla propria abitazione a quelle finalizzate al raggiungimento del luogo di lavoro e relativo rientro, nonché allo svolgimento delle attività consentite ove necessario.
2. Ad eccezione di minori e persone non autosufficienti, è altresì raccomandato che l’uscita dalla propria abitazione per l’approvvigionamento di generi alimentari, di prima necessità, di farmaci e di altri prodotti sanitari avvenga a titolo individuale e non collettivo.
 

Art. 15
(ulteriori misure di prevenzione sanitaria e di contenimento del contagio da Covid-19)

1. Le Aziende Sanitarie Provinciali, sotto il monitoraggio dell’Assessorato della Salute avviano campagne sulla diffusione nel territorio regionale della epidemia, medianti appositi progetti di tracciamento a partire dalla popolazione in età scolastica ed in aree caratterizzate dalla insorgenza di cluster localizzati.
2. Per le finalità di cui al comma che precede, le Aziende Sanitarie, ad integrazione del proprio, si avvarranno del personale selezionato dalla AOU Policlinico G. Martino di Messina.
3. L’Assessorato regionale della Salute provvede, altresì, alla integrazione dei profili professionali di cui alle procedure selettive attuate con assistenti sanitari, tecnici di laboratorio biomedico, psicologi, psicoterapeuti, chimici ed informatici.
4. Sono fatte salve le altre disposizioni contemplate dalle Ordinanze del Presidente della Regione n. 42 del 15 ottobre 2020 e n. 48 del 19 ottobre 2020.
 

Art. 16
(disposizioni finali)

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatone previste dalla legge.
2. La presente ordinanza, con efficacia dal 25 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.
3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.