Cassazione Penale, Sez. 4, 26 ottobre 2020, n. 29609 - Infortunio mortale con un trattore cingolato in pessimo stato di manutenzione e obbligo formativo


 

 

Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: MENICHETTI CARLA
Data Udienza: 13/10/2020
 

 

Fatto

 


1. Con sentenza in data 1/7/2019 la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di C.G. in relazione al reato di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro; confermava altresì le statuizioni civili in favore dell'Inail, costituitosi in giudizio al fine di conseguire il rimborso delle prestazioni economiche erogate in favore degli eredi della vittima G.F..
Era stata contestata all'imputato, oltre ad una colpa generica ed alla violazione dell'art.2087 cod.civ., la specifica inosservanza degli artt.36, 37, 71 e 73 D. Lgs.81/2008, per aver incaricato il G.F. dell'esecuzione di lavori agricoli di aratura su terreni della propria azienda, utilizzando un trattore cingolato, senza aver previamente informato e formato il lavoratore sui rischi specifici cui era esposto in relazione all'attività svolta e alle condizioni di impiego del mezzo in rapporto alle situazioni anormali prevedibili, trattore peraltro non conforme ai requisiti di sicurezza indicati dalla legge e non sottoposto ad idonea manutenzione.
Era così accaduto che durante i lavori di aratura sui terreni dell'azienda agricola dell'imputato, il G.F., dopo aver arrestato il trattore, privo di un efficace sistema frenante di stazionamento, su terreno in pendenza, ed essere sceso dalla posizione di guida, era stato travolto dal mezzo in arretramento e schiacciato tra il cingolo dello stesso ed il rimorchio agricolo ad esso agganciato (c.d. tiller), decedendo per il conseguente arresto cardio-circolatorio da grave trauma toracico-addominale.
2. Rispondendo al primo motivo di appello, con cui la difesa contestava l'affermazione di responsabilità, la Corte territoriale ha in primo luogo accertato che il G.F. non aveva ricevuto dal C.G. alcuna formazione circa l'uso senza rischi del mezzo, posto che la documentazione attestante tale attività era stata depositata e registrata solo dopo il decesso dell'operaio, la cui assunzione era stata formalizzata quello stesso giorno, anch'essa dopo l'evento. Ha quindi rimarcato le pessime condizioni del trattore, costruito nel 1969, privo delle dotazioni essenziali di sicurezza (cintura di sicurezza e tettoia di protezione), con evidenti perdite di olio da ogni parte meccanica e mancato funzionamento del freno a mano. Era stata proprio una perdita di olio, con allarmante surriscaldamento e conseguente vistosa fumosità del motore, che aveva indotto l'anziano operaio - come appurato dalle successive verifiche - a fermare la marcia del mezzo ed a scendere per controllare, senza azionare il freno a mano perché, appunto, non funzionante. Egli aveva pertanto - assai inopportunamente, proprio a causa della mancata formazione - azionato le forche dell'estirpatore (c.d. tiller) al posto del freno fuori uso, per provare a bloccare il mezzo, ma tale appiglio, in mancanza di un valido impianto frenante, si era dimostrato non efficace, tanto che il trattore aveva travolto il G.F., che era sceso a terra per esaminare la situazione. Proprio a causa della mancata formazione il G.F. aveva posto in essere un comportamento imprudente e non idoneo ad assicurare la stabilità del trattore, in quanto avrebbe potuto ovviare al guasto dei freni solo spegnendo il motore ed azionando la marcia.
Rispondendo al secondo motivo di appello, con cui la difesa lamentava la conferma del risarcimento dovuto all'Inail, pari alla somma sborsata in favore dei congiunti della vittima, senza tenere conto del concorso di colpa del deceduto nell'evento letale, la Corte ha affermato che l'Istituto previdenziale, dopo aver erogato l'indennizzo, nella misura documentata in atti, aveva diritto di agire in regresso nei confronti dell'imputato per il ristoro completo e non parziale della somma sborsata, restando impregiudicati, nella sede autonoma delle relazioni tra Assicuratore, assicurato e responsabile, gli aggiustamenti valoristici delle obbligazioni risarcitorie comunque accertate.

3. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando sei motivi.
I) Violazione di legge per errore di diritto, laddove la sentenza individua l'avvenuta violazione delle disposizioni in materia di obblighi di formazione ed informazione del lavoratore con riferimento agli artt.36, 37 e 73 d.lgs.n.81/2008, riconducendo la stessa alla colpa specifica. L'accordo Stato-Regioni previsto dall'art.73, comma 5, del citato d.lgs., volto a disciplinare la materia con specifico riferimento al "trattorista", era intervenuto solo in data 22/2/2012, successivamente alla data del sinistro e comunque conferiva rilevanza al dato pratico del lavoratore dotato di esperienza, anche soggetta a c.d. "autocertificazione". Non sussisteva pertanto alcuna violazione normativa delle disposizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro riguardanti gli obblighi di formazione ed informazione, tanto che lo Spresal non aveva sollevato alcuna contestazione al C.G. in materia di violazione di tali disposizioni, ed anche nel capo di imputazione non era contestata la violazione dell'art.55, co.5, lett.c), d.lgs.81/2008.
II) Violazione degli artt.192, co.1, e 526, co.1, cod.proc.pen. in ordine alla valutazione delle prove acquisite in dibattimento sugli indicati profili di colpa specifica, contraddittorietà della motivazione per travisamento delle prove medesime. La sentenza impugnata non valuta nella sua integrità la testimonianza resa dai tecnici dello Spresal, da cui emerge (in tal senso il teste Lo Biondo) che la documentazione circa l'avvenuta formazione ed informazione del lavoratore era attestata dal verbale recante la stessa data del giorno del sinistro, che il rapporto di lavoro era stato posto in essere lo stesso giorno del sinistro, e che i verbali di formazione ed informazione prodotti agli ispettori erano idonei al fine di ritenere adempiuto quanto imposto dal T.U. in materia di sicurezza sul lavoro. L'affermazione contenuta nella sentenza di appello secondo cui il G.F. fosse "un vecchio pensionato di altro settore, risultato assunto come bracciante trattorista solo dopo la morte" contrasta con le deposizioni del M.llo D'Ambrosio, in servizio all'epoca presso la stazione dei CC di Prizzi, e di G.S., figlio della vittima, secondo i quali G.F. era un trattorista esperto.
III) Violazione di legge in ordine alla sussistenza della presunta violazione dell'art.71 d.lgs.81/2008, nell'ipotesi di colpa specifica per mancata revisione del mezzo agricolo. Si osserva che nelle sentenze di merito non è stata operata la necessaria distinzione tra revisione di sicurezza e revisione meccanica. Quanto alla prima (revisione di sicurezza) lo Spresal aveva emesso un verbale di contestazione riguardante, sul mezzo, l'assenza di telaio o cabina di protezione del conducente in caso di ribaltamento e della cintura di sicurezza, elementi irrilevanti rispetto al sinistro occorso. Quanto alla seconda (revisione meccanica), si deduce che la disciplina che impone una revisione ufficiale del mezzo agricolo è stata introdotta solo con Decreto Interministeriale 20/5/2015, in attuazione di quanto contenuto nell'art.111 Codice Stradale e nell'art.295 del Regolamento di esecuzione, dopo circa quattro anni dai fatti per cui è processo, mentre l'unica Valutazione formulata sull'anno di produzione del trattore (1969) non era determinante per superare i profili di errore di diritto in parola.
IV) Vizio di motivazione in ordine alla sussunzione della presunta violazione degli artt.71, d.lgs.81/2008, e 43 cod.pen. nell'ipotesi di colpa specifica e nesso di causalità ex art.41, co.2, cod.pen. Violazione delle regole probatorie di cui agli artt.192, comma 1, e 526, comma 1, cod.proc.pen. e contraddittorietà in ordine al travisamento della prova con riferimento all'assenza di funzionamento de.I freno a mano del trattore. I giudici di merito non hanno considerato nella forma adeguata tutti gli elementi probatori emersi nel corso del procedimento in relazione all'incidenza sul sinistro del mancato funzionamento del freno a mano. In particolare si è omesso di considerare nella sua interezza la deposizione del C.T. del P.M. (peraltro unico consulente nel processo), dalla quale si ricava come in virtù delle condizioni del luogo in cu'i si è verificato l'incidente nonché della forza trainante del mezzo lasciato in moto, il freno a mano, anche qualora funzionante, non avrebbe avuto alcuna incidenza, posto che l'unica possibilità di evitare il sinistro era lo spegnimento del motore e l'inserimento della marcia, comportamento esigibile da un trattorista esperto quale il G.F..
V) Violazione di legge in ordine alla sussistenza dei profili di causalità ex art.41, comma 2, cod.pen.; abnormità dell'azione del lavoratore. L'errore di diritto in cui sono incorsi i giudici di merito consiste nell'aver posto in essere un automatismo circa l'assenza dell'abnormità nella condotta del lavoratore in virtù della sola circostanza per cui l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa. Con tale motivazione la Corte d'Appello non ha tenuto conto che, come chiarito in sede dibattimentale, l'azione corretta da porre in essere sarebbe dovuta consistere nell'arrestare il mezzo, inserire la marcia e spegnere il motore, ponendo il trattore in posizione orizzontale rispetto alla linea di pendenza del terreno. L'improvvida diversa condotta del lavoratore aveva perciò interrotto il nesso di causalità tra la condotta datoriale e l'evento.
VI) Violazione di legge in relazione agli artt.10 e 11 T.U.1124/1965; erronea applicazione delle disposizioni richiamate in relazione all'assenza di valutazione del profilo del concorso di colpa del lavoratore nell'ammontare della liquidazione in favore dell'Inail per l'azione di regresso. Nel confermare la liquidazione dell'importo in favore dell'Inail disposta dal Tribunale, la sentenza impugnata non ha valutato i profili soggettivi riguardanti il concorso di colpa del lavoratore nel sinistro verificatosi, senza considerare quanto indicato dall'art.11, co.3, T.U.1124/1965 che legittima l'esercizio dell'azione di regresso dell'Istituto previdenziale anche nei confronti del lavoratore laddove sia riconosciuto un dolo in capo allo stesso per l'infortunio occorsogli. L'assenza di considerazione circa i profili soggettivi della condotta del lavoratore nella determinazione del sinistro conducono ad una violazione in diritto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del T.U.1124/1965.

4. La parte civile Inail ha depositato memoria - con allegate conclusioni e nota spese - nella quale ha contestato le singole ragioni di ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

5. All'udienza pubblica odierna il difensore dell'imputato ha eccepito la incostituzionalità dell'art.589, comma 2, cod.pen., richiamando l'ordinanza n.75 resa dal GUP di Treviso il 24 dicembre 2019 (pubblicata sulla G.U. n.26 del 24 giugno 2020), che ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art.589, comma 2, cod.pen. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) per mancata previsione di una diminuzione di pena nel caso in cui "l'evento non sia esclusivamente conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole", come invece previsto dall'art.589-bis cod.pen. (omicidio colposo commesso con v;iolazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), con conseguente violazione dell'art.3 Cost.

 

Diritto




1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.

2. I primi due motivi, riguardanti la violazione degli obblighi di formazione ed informazione sono manifestamente infondati.
La circostanza che l'Accordo Stato-Regioni a cui l'art.73, comma 5, d.lgs.81/2008 demanda l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché delle modalità per il suo riconoscimento, sia stato raggiunto successivamente alla data del sinistro, ovvero il 22 febbraio 2012, con conseguente insussistenza, a dire della difesa, di qualunque obbligo inadempiuto da parte datoriale, appare del tutto inconferente rispetto ai profili di colpa specifica contestati all'imputato.
Le questioni agitate nel processo, sulle quali si sono concentrati i giudici di merito, pervenendo a conclusioni conformi, attengono infatti alla violazione di una serie di regole cautelari contenute nel d.lgs.81/2008 e segnatamente: l'art.36, intitolato alle informazioni ai lavoratori; l'art.37, riguardante la formazione dei lavoratori; l'art.71, che fa obbligo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere; l'art.73, secondo il quale, nell'ambito degli obblighi di cui agli artt.36 e 37 il datore di lavoro provvede alla formazione dei lavoratori circa l'uso delle attrezzature messe a disposizione, con riferimento sia alle normali condizioni di impiego sia alle situazioni anormali prevedibili, e provvede altresì ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, affinché possano essere utilizzate in modo idoneo e sicuro.
Si tratta di obblighi immediatamente cogenti, che ripropongono, con maggiore incisività, la precedente disciplina in tema di sicurezza del lavoro, che nulla hanno a che vedere con le specifiche abilitazioni ovvero le condizioni considerate equivalenti cui fa riferimento il ricorrente.
Ciò posto è emerso documentalmente e non è oggetto di contestazione che il G.F. - come evidenziato già dal Tribunale - avesse ricevuto la formazione e informazione sui rischi presenti in azienda connessi all'attività svolta solo un'ora prima dell'incidente: di qui la deduzione, di evidente logicità, che detto adempimento non poteva che aver assunto carattere prettamente cartolare, e dunque non effettivamente formativo ed informativo del lavoratore circa l'attività da svolgere ed i rischi connessi.
Dunque la Corte territoriale non è incorsa in alcun travisamento della prova, avendo posto a base della propria decisione elementi fattuali acquisiti al processo, ai quali ha dato una lettura coerente e logica, non mancando di sottolineare come l'indagine amministrativa fosse stata sul punto alquanto superficiale, essendosi limitata all'acquisizione acritica del documento attestante, in realtà solo apparentemente, l'avvenuta formazione ed informazione del lavoratore sull'uso del trattore e sui rischi inerenti tale attività.
Né all'adempimento di tali obblighi il datore di lavoro poteva sottrarsi in considerazione dell'asserita esperienza dell'anziano G.F. che secondo l'opinione espressa da due testi - M.llo D'Ambrosio Luisiano e G.S. - aveva buona conoscenza delle macchine agricole.
Si ricorda infatti che "Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l'adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa" (Sez.4, n.8163 del 13/2/2020, Rv.278603; Sez.4, n.49593 del 14/6/2018, Rv.274042).
Non è ravvisabile in atti, alla stregua delle argomentazioni proposte dalla difesa, il vizio del travisamento della prova.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, "il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di «travisamento della prova» deve, a pena di inammissibilità: (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato" (così Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035 - 01).
Ebbene, le argomentazioni poste a fondamento dell'asserito travisamento della prova non sono idonee a disarticolare il ragionamento probatorio declinato.
In tema di travisamento della prova va poi ribadito che tale vizio "può essere dedotto con il ricorso per cassazione in caso di c.d. doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti" (Sez.2, n.5336 del 9/1/2018, Rv.272018; Sez.4, n.44764 del 22/10/2013, Rv.256837), ed "è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di c.d. doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio" (Sez.5, n.48050 del 2/7/2019, Rv.277758).
Per quanto si è detto, la motivazione .in esame è immune dal denunciato vizio di legittimità.
3. Manifestamente infondato anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente contesta la configurabilità della violazione dell'art.71 d.lgs.81/2008, lamentando che la sentenza impugnata non ha distinto tra revisione di sicurezza e revisione meccanica del mezzo: in particolare osserva il difensore del C.G. che nel verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.6/2012-1 lo Spresal riscontrò la non conformità del trattore utilizzato dal G.F. ai requisiti generali di sicurezza, essendo sprovvisto di struttura di protezione (telaio o cabina) del conducente in caso di ribaltamento e cintura di sicurezza, elementi però irrilevanti rispetto al sinistro occorso e che invece, per quanto attiene alla revisione meccanica, il relativo obbligo per le macchine agricole era stato introdotto con un decreto Ministeriale del 2015, successivo ai fatti.
La doglianza non coglie nel segno.
La Corte di merito ha infatti ben evidenziato che il trattore era del 1969 (al momento della tragedia era già in funzione da 42 anni) ed oltre ad essere vetusto e privo delle essenziali dotazioni di sicurezza - effettivamente non incidenti causalmente sul sinistro - era in pessimo stato di manutenzione, poiché il freno a mano non era funzionante e presentava diffuse perdite di olio nella carrozzeria e lungo le tubazioni dei circuiti idraulici.
Ciò aveva consentito di ricostruire la dinamica dell'incidente nel seguente modo: il G.F. stava procedendo in salita alla guida del trattore quando si era verificata una improvvisa perdita d'olio nella parte anteriore del mezzo, che, andando ad impregnare le parti calde del veicolo, aveva certamente causato una fuoriuscita di fumo, convincendo, il lavoratore a scendere dal posto di guida. Questi aveva quindi tentato di arrestare la marcia del trattore, non già azionando la leva del freno a mano, non funzionante, ma abbassando le forche del tiller al fine di tentare l'ancoraggio al suolo del trattore, 'che scivolava comunque all'indietro travolgendo il lavoratore che da terra lo stava esaminando.
Tale ricostruzione in fatto, non oggetto di contestazione e non sindacabile in questa sede di legittimità, dimostra non solo la pericolosità del mezzo ma soprattutto l'incidenza causale del pessimo stato di manutenzione rispetto all'evento morte: la situazione di emergenza e la percezione di un pericolo grave, dovuto alla fuoriuscita di olio e del fumo che si sprigionava dal motore, uniti alla consapevolezza del non funzionamento del sistema frenante, avevano indotto il G.F. a tentare di arrestare la marcia con l'abbassamento delle forche per un ancoraggio a terra almeno momentaneo, manovra inutile e frutto anch'essa della mancata formazione ed informazione circa il corretto uso del mezzo: il consulente tecnico del P.M. ha infatti testimoniato nel senso che il G.F. avrebbe potuto ovviare al guasto dei freni solo spegnendo il motore ed azionando la marcia.
Di qui il ravvisato profilo di colpa specifica dell'aver fornito al lavoratore un'attrezzatura non sicura, anzi estremamente pericolosa, secondo la ineccepibile e motivata valutazione dei giudici di merito, e totalmente inadeguata all'attività agricola da svolgere su terreno in pendenza.

4. Il quarto motivo di ricorso si sofferma ancora sullo stato del trattore e sulla incidenza del mancato funzionamento del freno a mano sul sinistro, che la difesa esclude. Richiamato quanto detto al punto 3 che precede, giova rilevare che la Corte ha ritenuto incontrovertibile che se l'impianto frenante avesse funzionato bene, il G.F. non avrebbe provato a fermare la marcia ed assicurare la stabilità del trattore affidandosi alle sole forche tiller, cioè a porre in essere quella manovra incauta ed errata che aveva poi determinato il tragico evento. Manovra errata dovuta - si ripete - alla mancata formazione ed informazione sull'uso del mezzo agricolo, oltre alla situazione di oggettivo pericolo che si era creata per il pessimo stato di manutenzione del mezzo.
Secondo univoca giurisprudenza di questa Corte Suprema, "il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui, risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio dipeso da negligenza del lavoratore, il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile degli obblighi formativi" (Sez.4, n.49593 del 14/6/2018, Rv.274042).
Tale principio trova un limite in caso di comportamento "abnorme" o "esorbitante" del lavoratore, quale fattore interruttivo del nesso di causalità tra l'omissione contestata al datore di lavoro e l'evento.

5. Si introduce così il quinto motivo di ricorso, in cui appunto si prospetta come errore di diritto la violazione degli artt.40 e 41 cod.pen. per avere i giudici di merito affermato l'assenza di abnormità della condotta del lavoratore sulla base della sola circostanza che l'evento si era verificato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Sul tema si è statuito nel senso che "il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro" (Sez.4, n.7188 del 10/1/2018, Rv.272222).
E' stato ulteriormente precisato - sempre in tema di prevenzione antinfortunistica - che "perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme ed idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario che sia, oltre che imprevedibile, tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governato dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (Sez.4, n.5007 del 28/11/2018, Rv.275017; Sez.4, n.15124 del 13/12/2016, Rv.269603).
Dunque, solo una volta che il datore di lavoro abbia compiutamente adempiuto all'obbligo di informazione e formazione del lavoratore, mettendolo a conoscenza dei rischi connessi alle mansioni a lui affidate ed educandolo al corretto svolgimento delle medesime, potrà essere affrontata la questione di una condotta del lavoratore conforme a quanto appreso dal datore di lavoro ed all'attività a lui demandata, ovvero del tutto eccentrica rispetto ad essa, sì da comportare una situazione di rischio nuovo ed imprevedibile, come tale non governabile dal titolare della posizione di garanzia.
Nel caso di specie il G.F. stava operando con il trattore nello svolgimento del lavoro affidatogli dal C.G., utilizzando un mezzo agricolo non sicuro, senza che fosse stato formato ed informato su come fermarlo in caso di necessità tenuto conto del mancato funzionamento del freno di stazionamento: di qui la giuridica irrilevanza dell'imprudenza del lavoratore, che ha costituito mera occasione dell'infortunio e non comportamento interruttivo del nesso di causalità.
Ne deriva la totale infondatezza anche del quarto e del quinto motivo di ricorso.

6. Il sesto motivo non si confronta con la sentenza impugnata.
Secondo gli articoli 10 e 11 del T.U.1124/1965, in caso di condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, l'Istituto assicuratore, anche attraverso la costituzione di parte civile, ha diritto di regresso per le somme pagate a titolo di indennità.
La questione di una riduzione dei detti importi in misura percentuale al concorso di colpa del lavoratore - che la Corte territoriale ha risolto escludendo che potesse essere esaminata in sede penale - è in realtà inconferente, atteso che nessun concorso di colpa è stato ravvisato a carico della vittima.
Per la stessa ragione è inconferente, sotto il profilo della irrilevanza ai fini del decidere, l'eccezione di incostituzionalità dell'art.589, comma 2, cod,.pen. oggi prospettata dalla difesa.

7. per quanto sin qui é argomentato, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro duemila, non ravvisandosi ragioni di esonero, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Inail, liquidate come da dispositivo.


 

P.Q.M.




Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Inail che liquida in euro 3.500,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, cpa e iva.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2020