Tipologia: Accordo modifica ed integrazione Protocollo
Data firma: 28 ottobre 2020
Parti: Agenzia delle Entrate e Coordinamento RSA/Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Comparti: P.A., Agenzia delle entrate
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di accordo di modifica ed integrazione al “Protocollo condiviso sulla regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto al virus COVID 19 nell'ambiente di lavoro” del 13/5/2020 del giorno 28 ottobre 2020 in Roma tra Agenzia delle Entrate - Riscossione e gli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Premesso che
- a seguito del diffondersi del virus COVID-19 a livello pandemico, in conformità a quanto previsto dai provvedimenti governativi, l'Ente ha predisposto le necessarie e idonee soluzioni per il contenimento della diffusione dell'epidemia e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- con l'avvio della c.d. “Fase 2” - ripresa progressiva delle attività produttive che erano rimaste sospese - e in accordo con il DPCM 26 aprile 2020, le Parti con il Protocollo del 13 maggio u.s. avevano condiviso di limitare la presenza dei lavoratori nelle sedi alle sole attività e ai servizi che non potevano essere erogati in regime di lavoro agile e adottare criteri di rotazione del personale;
- all'interno del predetto Protocollo del 13 maggio 2020 sono state previste, al paragrafo 4, diposizioni a tutela dei lavoratori cosiddetti “fragili”;
- sono intervenute, nel frattempo, modifiche legislative che rendono necessario procedere ad alcune rettifiche del predetto paragrafo 4 del Protocollo del 13 maggio 2020;
- in particolare, l'art 1, comma 3, del D.L. n 83 del 30 luglio 2020, convertito con la legge n. 124 del 25 settembre 2020, non ha prorogato l'art. 83 (Sorveglianza sanitaria) del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;
- pertanto dal 1° agosto 2020 è cessato l'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale, nell'ambito della quale il medico competente svolgeva le attività di accertamento del diritto dei lavoratori allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, così come espressamente previsto dall'art. 90 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;
- l'intervento del medico competente, a tutela dei lavoratori fragili, è stato, di conseguenza, ricondotto alle modalità ordinarie della sorveglianza sanitaria. Ciò comporta che per i lavoratori fragili deve essere richiesta apposita visita ex art. 41 D.Lgs. n. 81/08, così come confermato dalla circolare congiunta n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e della Salute;
- resta tuttora in vigore l'art. 39 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (disposizioni in materia di lavoro agile) che attribuisce ai lavoratori disabili in situazioni di gravità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Tanto sopra premesso le Parti convengono quanto segue
Il paragrafo 4 del Protocollo condiviso del 13 maggio 2020 sulla regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto al virus COVID 19 nell'ambiente di lavoro viene modificato come segue.
4.1 Ai sensi dell'art. 39 del DL del 17/3/2020 n. 18, così come modificato in sede di conversione dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, i dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, hanno diritto a svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile;
4.2 non possono inoltre svolgere lavorazioni in presenza coloro che sono affetti dalle particolari patologie a rischio indicate dal Ministero della Salute (come, a titolo di puro esempio, pazienti immunodepressi - persone con immunodeficienze congenite o secondarie - le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o onco-ematologiche), previa richiesta di visita di sorveglianza sanitaria al Medico competente aziendale ex art. 41 D.lgs. 81/2008. Per coloro che convivono con persone affette da tali patologie, il lavoratore dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, allegando certificato medico che attesti che il familiare convivente rientra nella categoria di “soggetto fragile”.
4.3 Non potranno svolgere mansioni in presenza le lavoratrici in stato di gravidanza.
4.4 Eventuali ulteriori richieste di adibizione in via continuativa al lavoro agile, da parte di personale affetto da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, saranno valutate previa richiesta di visita di sorveglianza sanitaria al Medico competente aziendale ex art. 41 D.lgs. 81/2008.
Le parti convengono infine che per quanto non modificato dal presente Verbale, viene integralmente confermato quanto sottoscritto nel citato Protocollo condiviso del 13 maggio 2020.