Tipologia: CCNL
Data firma: 30 settembre 2020
Validità: 30.09.2020 - 30.09.2023
Parti: Aneas, Ateca, Assopro e Fiadel
Settori: Servizi, Imprese pulizia, multiservizi ecc.
Fonte: cnel

Sommario:

 

Premessa
Validità del contratto
Campo di applicazione
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mansioni lavorative e variazioni di posizione organizzativa
Art. 4 - Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Art. 5 - Dispositivi di protezione individuale (DPI) e indumenti di lavoro
Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 9 - Permessi
Art. 10 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 11 - Diritto allo studio
Art. 12 - Congedi per formazione
Art. 13 - Disciplina della richiesta di congedo
Art. 14 - Conservazione del posto di lavoro
Art. 15 - Normale retribuzione
Art. 16 - Tipologie di retribuzione
Art. 17 - Minimi di paga
Art. 18 - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 19 - Procedure di prima applicazione del presente contratto
Art. 20 - Assorbimenti
Art. 21 - Trattamento personale a provvigione
Art. 22 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 23 - Premio di risultato
Art. 24 - Anzianità di servizio e aumenti di merito
Art. 25 - Indennità varie
Art. 26 - Assenze
Art. 27 - Malattia
Art. 28 - Obblighi del prestatore di lavoro
Art. 29 - Periodo di comporto
Art. 30 - Trattamento economico per malattia
Art. 31 - Infortunio
Art. 32 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 33 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Art. 34 - Aspettativa
Art. 35 - Congedi parentali
Art. 36 - Congedi e permessi per handicap
Art. 37 - Congedo matrimoniale - servizio militare
Art. 38 - Part-Time temporaneo per malattia o assistenza
Art. 39 - Trasferte
Art. 40 - Rimborso spese chilometrico
Art. 41 - Trasferimento
Art. 42 - Distacco
Art. 43 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Art. 44 - Sistemi di video sorveglianza aziendale e GPS
Art. 45 - Preavviso
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 47 - Tutela della Dignità e Parità dei Lavoratori
Contrattazione di prossimità
Art. 48 - Contrattazione collettiva decentrata
Contratti flessibili
Lavoro part time

Art. 49 - Tipologie di lavoro a tempo parziale
Art. 50 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 51 - Assunzione
Art. 52 - Clausole di flessibilità ed elastiche
Art. 53 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 54 - Retribuzione
Art. 55 - Consistenza dell'organico aziendale
Art. 56 - Diritto di precedenza
Lavoro intermittente
Art. 57 - Definizione contratto di lavoro intermittente
Art. 58 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
Art. 59 - Assunzione
Art. 60 - Indennità di disponibilità
Art. 61 - Retribuzione
Lavoro a tempo determinato
Art. 62 - Requisiti di applicabilità
Art. 63 - Apposizione del termine
Art. 64 - Periodo di Prova
Art. 65 - Durata e proroghe
Art. 66 - Proporzione numerica
Art. 67 - Diritto di precedenza
Art. 68 - Retribuzione
Somministrazione
Art. 69 - Sfera dì applicabilità
Art. 70 - Proporzione numerica
Art. 71 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
Art. 72 - Retribuzione

 

Telelavoro e lavoro agile
Art. 73 - Definizione
Art. 74 - Sfera di applicabilità
Art. 75 - Disciplina del rapporto
Art. 76 - Diritti e doveri del telelavoratore
Art. 77 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
Art. 78 - Dotazioni strumentali e utenze
Art. 79 - Orario di lavoro
Art. 80 - Retribuzione
Cooperative
Art. 81 - Premessa
Art. 82 - Campo di applicazione
Art. 83 - Disposizioni generali
Apprendistato
Art. 84 - Qualificazione del rapporto contrattuale
Art. 85 - Apprendistato professionalizzante
Art. 86 - Proporzione numerica
Art. 87 - Disciplina del rapporto
Art. 88 - Parere di conformità
Art. 89 - Periodo di prova
Art. 90 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 91 - Doveri dell'apprendista
Art. 92 - Trattamento normativo
Art. 93 - Livelli d'inquadramento professionale, durata e trattamento economico
Art. 94 - Malattia
Art. 95 - Infortunio
Art. 96 - Obblighi di comunicazione
Art. 97 - Formazione
Art. 98 - Apprendistato in cicli stagionali
Art. 99 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
Art. 100 - Rinvio alla legge
Collaborazioni coordinate continuative call center
Art. 101 - Ambito di applicazione
Art. 102 - Definizioni
Art. 103 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Art. 104 - Natura della prestazione
Art. 105 - Autonomia e coordinamento
Art. 106 - Assenza del potere gerarchico
Art. 107 - Assenza del potere disciplinare
Art. 108 - Modalità di esecuzione della prestazione
Art. 109 - Informazione e verifiche periodiche
Art. 110 - Durata del contratto di collaborazione
Art. 111 - Strumenti a disposizione del Collaboratore
Art. 112 - Maternità e paternità, malattia e infortunio
Art. 113 - Doveri del Collaboratore.
Art. 114 - Profili fiscali e contributivi
Art. 115 - Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell’integrità fisica
Art. 116 - Assicurazione obbligatoria
Art. 117 - Cessazione del rapporto
Art. 118 - Diritti sindacali
Art. 119 - Commissione nazionale paritetica di conciliazione e raffreddamento
Art. 120 - Certificazione del contratto
Art. 121 - Disposizioni finali
Art. 122 - Compensi
Commissioni paritetiche di conciliazione
Art. 123 - Composizione e sede della Commissione Nazionale
Art. 124 - Convocazione della Commissione Nazionale
Art. 125 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale
Art. 126 - Commissione di Conciliazione Provinciale
Art. 127 - Composizione e sede della Commissione di conciliazione Provinciale
Art. 128 - Convocazione della Commissione Provinciale
Art. 129 - Istruttoria e decisione della Commissione Provinciale
Art. 130 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 131 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Istituti sindacali
Art. 132 - Rappresentanze Sindacali
Art. 133 - Sistema della bilateralità
Art. 134 - Forme di finanziamento
Art. 135 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 136 - Fondi
Art. 137 - Osservatorio Nazionale e Territoriali
Art. 138 - Conciliazione delle controversie in sede sindacale
Art. 139 - Controversie Collettive
Art. 140 - Classificazione del personale
Art. 141 - Cambio Appalto
Art. 142 - Archivio Contratto
Art. 143 - Disposizioni generali
Art. 144 - Divieto di riproduzione e condizioni di stampa
Art. 145 - Decorrenza e durata
Tabella A
Tabella B
Allegato 1 - Regolamento RSU
Allegato 2 - Regolamento elettorale per i RLS


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori ed impiegati delle imprese operanti nel settore dei servizi di pulizia, multiservizi e attività affini

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di settembre, presso la sede Nazionale Fiadel sita in via Goito n. 17 nel Comune di Roma, tra Aneas - Associazione Nazionale Esperti ed Addetti della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro […], Ateca - Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani e Agricoltori […], Assopro - Associazione dei Professionisti e Imprenditori […] e Fiadel - Federazione Italiana Autonoma dei Dipendenti degli Enti Locali […], si stipula il presente CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro per i lavoratori e impiegati delle imprese operanti nel settore delle pulizie, multiservizi e attività affini, con validità dal 30/09/2020 al 30/09/2023.
Le parti nel sottoscrivere il CCNL in oggetto si impegnano: in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il presente CCNL che viene accettato per totale ed incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine.

Premessa
Validità del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, le collaborazioni e i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende di Pulimento, Multiservizi ed affini

Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese industriali, artigiane, cooperative, dai consorzi e dalle società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività di seguito riportate a titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia:
- servizi di pulizia (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.);
- servizi di sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.);
- servizi di pulizia, di manutenzione e servizi analoghi in domicili privati (ad es. abitazioni private, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale, interventi in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc,);
- servizi alla ristorazione (trasporto e distribuzione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc,);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.;
- servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante;
interventi aerei, con piattaforme o cestelli, per la manutenzione di impianti elettrici e di illuminazione, pulizia tetti e grondaie, ecc.;
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc,);
- nettezza urbana: spazzamelo, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti;
- Taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi;
- transennature stradali, anche provvisorie;
- impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque, con o senza recupero energetico;
- impiantì di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica, servizi di irrigazione di impianti per l'agricoltura;
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barrellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e distribuzione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, parcheggi, edifici ed attrezzature comprese la gestione di parcheggi a pagamento o noti a- pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- portierato e guardiania;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, incluso call-center, ecc.;
- accompagnamento, cattura e ingabbiamento e scarico di bestiame presso mattatoi;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, ecc.);
- gestione nella totalità delle attività inerenti magazzini e centri distributivi, servizi di confezionamento di prodotti alimentari e non;
- servizi di manutenzione impianti di sollevamento;
- servizi di manutenzione impianti antintrusione (allarmi e video sorveglianza)
- facchinaggio, mercati ortofrutticoli, anche con l'utilizzo di macchinari;
- servizi ausiliari alle produzioni industriali fuori linea.

Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 3 - Mansioni lavorative e variazioni di posizione organizzativa

[…]
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, anche attraverso piattaforme E-learning, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove posizioni organizzative.
[…]

Art. 4 - Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all'Art. 9 della Legge n. 300/1970, nonché ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Le parti concordano l'esigenza prioritaria di promuovere e sviluppare una cultura sistematica della prevenzione per l'igiene e la sicurezza adottando tutti i mezzi idonei e informativi per sensibilizzare tutti gli operatori del settore,
Le parti ritengono fondamentale la cooperazione per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni. Sarà posta molta attenzione alla formazione nel campo dell'igiene e sicurezza, nei luoghi di lavori e in particolare di tutti gli operatori del settore (RLS e lavoratori),
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti,

Art. 5 - Dispositivi di protezione individuale (DPI) e indumenti di lavoro Fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
La fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il lavaggio) di tutte le tipologie di DPI individuate dal piano di valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono a carico dell'azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore.
Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di obblighi del datore di lavoro e obblighi dei lavoratori, il datore di lavoro, individuati nel piano di valutazione dei rischi con riferimento alle specifiche attività aziendali - tutti i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) ivi compresi gli indumenti da lavoro (quali, ad esempio, In quanto previsti dal piano predetto: mascherine, guanti, scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento, tute, ecc,):
1) fornisce preventivamente al lavoratore istruzioni comprensibili e informazioni adeguate per l'uso dei DPI, ivi comprese quelle concernenti i rischi dai quali il DPI lo protegge;
2) assicura una formazione adeguata per l'uso corretto dei DPI;
mentre il lavoratore:
1) utilizza i DPI messi a sua disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e ne cura la buona conservazione;
2) non apporta modifiche ai DPI di propria iniziativa;
3) segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a sua disposizione.
Indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi per la salute e la sicurezza (DPI)
In relazione al piano di valutazione dei rischi, ai lavoratori impegnati su strada in condizioni di scarsa visibilità l'azienda ha l'obbligo di fornire idonei indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a distanza.
I lavoratori di cui al comma 1 sono coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa. Tali lavoratori sono obbligati ad utilizzare capi di vestiario ad alta visibilità e dispositivi autonomi ad alta visibilità, che li rendano visibili in qualsiasi condizione di luce diurna e notturna.
Le caratteristiche dei materiali, le tipologie e le condizioni di utilizzo dei capi di vestiario ad alta visibilità e dei dispositivi autonomi ad alta visibilità sono quelle stabilite dal Disciplinare tecnico allegato al Decreto Ministero Lavori Pubblici 3.6.1995 (G.U. 27.7.1995, n.174).
Gli indumenti e i dispositivi autonomi di cui ai commi che precedono rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione individuale dai rischi (DPI) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Rientrano altresì tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) gli indumenti da lavoro finalizzati ad evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive, caustiche.
Indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili
Gli indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili dall'ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa - che non sono, pertanto, individuati espressamente nel piano di valutazione dei rischi come DPI - sono forniti dall’azienda ai lavoratori in uso gratuito, con facoltà di richiederne la restituzione all'atto della fornitura di ogni nuova, specifica dotazione.
La dotazione degli indumenti di lavoro viene stabilita dall'azienda, previa contrattazione con i soggetti sindacali competenti individuati nell'Art. 1 del presente CCNL
La fornitura degli indumenti, nonché di tutti gli altri strumenti di lavoro, deve avvenire esclusivamente e direttamente da parte dell'azienda. Essi devono essere usati esclusivamente per i compiti d'istituto.
Le aziende sono tenute a fornire indumenti di lavoro a tutto il personale interessato. Le quantità, le fogge, etc., vengono individuate in ogni singola azienda con riferimento alla struttura ed alla organizzazione del lavoro.
Gli oggetti di vestiario devono essere indossati dal personale obbligatoriamente ed esclusivamente durante il servizio. Il personale stesso è tenuto a curare l'uso appropriato e la buona conservazione degli indumenti da lavoro assegnati.
Non è consentita la corresponsione di somme in denaro o buoni acquisti in sostituzione degli indumenti.

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS
In tutte le aziende o unità produttive, viene eletto il RLS. Qualora non si proceda alle elezioni previste, l'organizzazione Sindacale dei lavoratori firmataria del presente CCNL, fornirà alla parte datoriale un elenco di nominativi che si renderanno disponibili ad assumere il ruolo di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a livello territoriale di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 81/08. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08 s.m.i..
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti dall'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale. Il percorso formativo sarà di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale potrà essere effettuata in aula, in modalità blended learning che prevede una modalità didattica mista, in cui parte delle attività didattiche possono essere realizzate a distanza e parte in presenza sui rischi specifici presenti in azienda o in modalità on-line. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in conformità a quanto prevede il D.Lgs. 81/2008, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani di sicurezza; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza.
Incarico al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
La costituzione della rappresentanza dei lavoratori deve avvenire mediante elezione diretta da parte dei lavoratori. Hanno diritto al voto tutti 1 lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori che prestino la loro attività.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Possono essere eletti tutti.( lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori del settore Edile.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario che provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Io stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni, in tal caso al dimissionario competono le sole ore dì permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa,
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 50 del D.Lgs, 81/2008 s.m.i., le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
In applicazione dell'art. 50 comma 1, lettere e), f), h) e i) del D.Lgs. 8112008, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Di tali dati e delle attività connesse di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto professionale aziendale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi ed aggiornamenti per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione appone la propria firma sul verbale della stessa.
Consultazione RLS
Il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività,
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle attività aziendali, in corso o in via di definizione.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell'avvenuta consultazione.
Documentazione ed informativa
Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare il DVR - Documento Valutazione dei Rischi aziendale i documenti e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto professionale.
Attività riconosciuta per il RLS
In tutti 1 casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso al Datore di Lavoro almeno 2 giorni 1avorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

Art. 7 - Orario di lavoro
Orario di lavoro settimanale
La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 40 ore settimanali.
Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali.
Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa
Esposizione orario di lavoro
Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell’azienda o del CST, all'ispettorato del Lavoro.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale,
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d’opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue.
[…]
Registro lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali, presso la sede del CST competente territorialmente.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle Aziende che abbiano la contabilità informatizzata presso il CST.
[…]

Art. 8 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative In materia.
Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso in caso di specifiche commesse o per turni su 7 giorni.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
• i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
• attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
• attività di cui all'Art. 7 della Legge n. 370/1934, fermo restando che, ai sensi dell'artt. 1 della stessa Legge n. 370/1934, questa non si applica:
- alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
- ai lavoranti al proprio domicilio;
- al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un’azienda ed avente diretta responsabilità nell’andamento dei servizi;
- attività indicate agli artt. 11, 12 e 13 D.Lgs. n. 114/1998 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), e di cui all‘Art. 3 Legge n. 323/2000 (stabilimenti termali).
Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano ~ può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
[…]
Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

Art. 25 - Indennità varie
[…]
Indennità lavoro disagiato.
Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di bilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 15% della retribuzione tabellare, indennità d'alta montagna.
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna (sopra i 1.000 metri slm), l'impresa corrisponderà un'indennità pari a 100,00 euro al mese,
[…]
Indennità rimozione scorie e polverino altoforni.
Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli altoforni, l'impresa corrisponderà un'indennità di € 0.10 per ogni ora di lavoro.
Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali.
Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l'impresa corrisponderà un'indennità di € 0.05 per ogni ora di lavoro,
[…]

Art. 28 - Obblighi del prestatore di lavoro
[…]
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri connessi con la sua mansione, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le disposizioni amministrative e di legge specie per quanto attiene ai lavoratori a contatto con merci alimentari sempre che gli adempimenti siano di competenza per mansione ed inquadramento.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
[…]
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. […]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altea disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell’azienda.

Art. 31- Infortunio
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
[…]
il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. […]

Art. 38 - Part-Time Temporaneo per Malattia o Assistenza
Nell'ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari.
A tal fine le Parti hanno individuato nel Part-Time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi.
Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del Part-Time dal presente contratto collettivo.
(Durata temporale del Part-Time temporaneo)
I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell’orario di lavoro per periodi di tre o sei mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi - cumulatoli anche in diverse richieste non tutte cronologicamente collegate.
Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante raccomandata r.r. o pec.
(Beneficiari)
Possono utilizzare il Part-Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
• malati oncologici;
• Assistenza agli anziani;
• genitore o tutore legale di minore di anni 3;
• genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di handicap.
[…]
(Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo)
Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del Part-Time temporaneo, facciano richiesta di passaggio definitivo all’orario ridotto, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza nel passaggio, sempre che le esigenze organizzative dell'impresa lo consentano.
(Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo)
In caso di richiesta da parte del lavoratore in Part-Time temporaneo di interrompere la prestazione lavorativa ridotta prima della sua naturale scadenza, è facoltà dell'azienda valuterà positivamente la domanda, sempre che non si sia provveduto ad effettuare una assunzione a tempo determinato per la copertura delle ore lavorative mancanti.
(Deleghe all'Ente Bilaterale)
Le Parti delegano l'Ente Bilaterale indicato nel presente CCNL per la valutazione della reale applicazione del presente istituto e per individuare eventuali modifiche che lo possano rendere più rispondente alla volontà delle aziende di facilitare i lavoratori sottoposti a temporanei momenti di minore capacità/disponibilità lavorativa.

Art. 43 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
e. licenziamento individuale.
[…]
Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
a. Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
c. Multa: vi si incorre per:
I) inosservanza dell'orario di lavoro;
[…]
III) negligenza nell’effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
IV) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
L'importo della multa è commisurato dal datore di lavoro.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, nell’arco del biennio, dà facoltà - all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
[…]
d. Sospensione: vi si incorre per:
I) inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell'orario di lavoro;
[…]
IV) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
V) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
VI) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
[…]
VIII) esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell'orario di lavoro;
IX) insubordinazione verso i superiori;
[…]
XI) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking).
In caso di mancanze che abbiano dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione nell'arco del biennio il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento.
e. Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
[…]
III) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
IV) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini […]
V) danneggiamento grave al materiale o all'immagine aziendale;
VI) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità e alla salute delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
IX) esecuzione di lavori all'interno dell’Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro, […]
X) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
XI) gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
XIV) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
[…]

Art. 47 - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano l’altro genitore all'interno del nucleo familiare convivente, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria,
(Pari Opportunità)
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro,
(Azioni Positive)
Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, adotteranno misure concrete per garantire un pari diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale femminile.
Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell’individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l’utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro.
(Molestie sui luoghi di lavoro)
Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
(Lavoratori stranieri)
Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.
[…]
(Salubrità degli ambienti di lavoro)
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro,
(Tutela dei genitori di portatori di Handicap)
Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di portatori di handicap non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del Servizio Sanitario Nazionale, un titolo di preferenza per la concessione del periodo di ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro.
(Mobbing)
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo.
A tal fine le Parti delegano l'Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare tra i dipendenti.

Contratti flessibili
Lavoro intermittente
Art. 58 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente

[…]
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
[…]
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Lavoro a tempo determinato
Art. 66 - Proporzione numerica

Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra. […]
Annualmente l'azienda fornirà alla RSA indicazioni in merito al numero totale dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, distinti per causale, e il numero totale delle ore di lavoro rispettivamente prestate,

Somministrazione
Art. 69 - Sfera di applicabilità

[…]
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 70 - Proporzione numerica
Le Parti convengono che l'imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato non superiore al 50% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra,
Fatto salvo quanto previsto al co. 1 del presente articolo e al co. 1 del precedente articolo "Proporzione numerica", qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l’azienda abbia necessità di superare i limiti previsti, potrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione, da inviarsi a mezzo PEC, all'Ente Bilaterale Territoriale competente che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di una deroga, in base agli elementi forniti dall'istante a supporto della richiesta. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga. Nel caso in cui non ci sia risposta nel suddetto termine la richiesta si intende accolta.

Art. 71 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al d.lgs. n. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto, nei confronti dei propri dipendenti.
[…]

Telelavoro e lavoro agile
Art. 73 - Definizione

Il telelavoro è l’attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali, in quanto consiste In una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la sua azienda. Il lavoro agile è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente in parte con presenza fisica all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, ovvero in forme remotizzate.
Non possono pertanto essere svolte con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza costante o prevalente del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
a, autisti;
b. operatori di vendita;
c. lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
d. ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
e. domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
f. mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
g. remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore né con gli uffici aziendali.
Il centro di telelavoro o la singola postazione presso 11 domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell'azienda.
Per il lavoro agile, fatte salve le evoluzioni normative, valgono le stesse tipizzazioni del precedente punto 3).

Art. 74 - Sfera di applicabilità
il telelavoro e il lavoro agile hanno carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro o lavoro agile non può in alcun modo essere pretesa - salvo sia stata espressamente concordata all'atto della assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro.
L'accordo tra l'azienda e il lavoratore sul telelavoro o sul lavoro agile deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata del telelavoro o del telelavoro, a tempo parziale, determinato, indeterminato o intermittente.
L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Nel caso di accordo per il tempo in de terminato, ciascuna delle parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni, dare disdetta dell'accordo e chiedere il ritorno allo svolgimento stabile dell'attività lavorativa presso l'azienda, Nel caso di accordo per il tempo determinato, il telelavoro o il lavoro agile potrà essere disdettato, prima della scadenza del termine, da parte dell’azienda soltanto in caso di comprovate esigenze funzionali/organizzative ma, salvo il caso di giustificato motivo, con un preavviso non inferiore a 30 giorni o 90 giorni in caso di lavoratori disabili.
Nel caso di accordo per il tempo parziale valgono le regole del part time.
Il telelavoro o il lavoro agile può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il rapporto presenziale con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo presenziale sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura, logistica o mancanza di infrastrutture telematiche sicure non possono essere svolte stando al di fuori dell'azienda stessa.
Gli accordi di telelavoro o di lavoro agile sottoscritti dai lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l’astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.

Art. 75 - Disciplina del rapporto
Il telelavoro o lavoro agile con modalità domiciliare o remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tali modalità non possono pertanto trovare applicazione rispetto ai lavoratori occasionali né a quelli autonomi.
Il telelavoro o il lavoro agile può svolgersi anche con contratto part-time, a tempo determinato o intermittente, qualunque sia il modo in cui si espleta.
Il telelavoro e il lavoro agile sono semplicemente una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale, il telelavoratore e il lavoratore agile fanno infatti parte a pieno titolo dell'organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è, in tutto o in parte, esterno all'azienda.
[…]
Gli accordi per effettuare il telelavoro sottoscritti da lavoratrici, o da lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di un anno di vita del bambino non potranno essere disdettati dall'azienda.
La modalità del telelavoro può essere utilizzata anche per i ricercatori che, oltre all'attività lavorativa in favore dell'azienda, continuino a svolgere attività di studio o ricerca presso centri universitari o assimilabili. In questa fattispecie, se il rapporto di lavoro è stato sin dall'instaurazione nella modalità del telelavoro l'eventuale sua modifica potrà avvenire solo con un accordo tra Azienda e lavoratore.
Sicurezza e prevenzione degli infortuni - L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare. In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà darne immediata comunicazione all'azienda fornendo una dettagliata relazione sulle modalità che hanno portato all'incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.
[…]

Art. 76 - Diritti e doveri del telelavoratore
Al telelavoratore e al lavoratore agile sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell'azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'azienda.
Il telelavoratore e il lavoratore agile devono essere messi nelle condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono, in correlazione con la strumentazione aziendale, e sulle tecniche di tale forma di organizzazione del lavoro.
La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al telelavoratore o al lavoratore agile, per quanto compatibile con le particolarità della prestazione.
Al telelavoratore e al lavoratore agile è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature eventualmente fomite e delle infrastrutture di accesso.
L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo de) datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni.
L'accordo di cui al punto precedente individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 77 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
La postazione del telelavoratore o del lavoratore agile e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro, salvo diversi accordi.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quanto riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore o dal lavoratore agile per fini professionali.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore e il lavoratore agile in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, a cui debba attenersi.
Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e delle altre attrezzature di lavoro, fermo restando il divieto dell'utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo, tramite software, all'insaputa del telelavoratore o del lavoratore agile.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia (backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e del lavoratore agile, tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro o di lavoro agile, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere stato informato e di conoscere le prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare; fermo restando che tali informazioni e prescrizioni possano essere fornite in forme telematiche con appositi tutorial.
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Art. 78 - Dotazioni strumentali e utenze
Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro o lavoro agile, salvo diverse intese, dovranno essere fomite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
[…] In caso di danneggiamento in volontario o di guasto delle dotazioni strumentali fomite al lavoratore, Io stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni, Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro o lavoro agile e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
[…]
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità, dovrà essere definita con la contrattazione aziendale o individuale prima dell’inizio del contratto di telelavoro o di lavoro agile.

Art. 79 - Orario di lavoro
Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda,
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore l’art. 3 (orario normale di lavoro), art. 4 (durata massima dell’orario di lavoro), art. 5 (lavoro straordinario), art. 7 (riposo giornaliero), art. 8 (pause), artt. 2 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del Dlgs.n. 66/2003.
Il lavoratore agile seguirà, salvo le intese modificative anche occasionali, lo schema di lavoro, in alternanza tra presenza nel o nei luoghi di lavoro e assenza dagli stessi, previsto dagli accordi iniziali e dalle successive modificazioni concordate.
L'azienda potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell'avvenuto inizio del lavoro e della sua ripresa dopo la pausa.
 

Apprendistato

Art. 86 - Proporzione numerica
In aziende in cui il numero di dipendenti è inferiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori in servizio presso l'azienda stessa, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori o che ne abbia in numero uguale o inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
In aziende in cui il numero di dipendenti è pari o superiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori in servizio.

Art. 87 - Disciplina del rapporto
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento Iniziale, quello intermedio (ove esistente) e quello finale, la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale e il tutor assegnato.
Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell'ente bilaterale.
Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.

Art. 88 - Parere di conformità
Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'ente bilaterale per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà negata.

Art. 90 - Obblighi del datore di lavoro
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che proceda all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo;
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal contratto;
d. di accordarci permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 91 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona (tutor) da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 92 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori, salve specifiche disposizioni.
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo

Art. 97 - Formazione
A) Durata
L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all’Azienda non inferiore ad 80 ore per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.
B) Contenuti
Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall'Ente Bilaterale che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall’INAPP.
È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Il tutor aziendale deve essere una persona, interna o esterna alla struttura ma specificamente delegata dalla Direzione e indicata nel piano formativo, che sia in possesso di qualificazione professionale e di competenze adeguate al percorso professionalizzante, nonché disponibile ad un approccio maieutico non soltanto dal lato tecnico-professionale, ma anche da quello umano-relazionale.
L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tute ambientale;
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
[…]
Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali. L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità PAD e/o e-learning.
Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.

Art. 98 - Apprendistato in cicli stagionali
Per apprendistato in cicli stagionali s'intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata al ciclo delle stagioni produttive.
Per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
In tali casi la durata del percorso formativo dell'apprendista stagionale dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l'apprendista.
II datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
L'apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un'azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza, per un anno, nell'assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti,
Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall'azienda per giusta causa.

Collaborazioni coordinate continuative call center
Il Regolamento seguente attiene ai trattamenti economici e normativi dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2 D.lgs. n. 81/2015 nell'attività di cali center in modalità outbound.
[…]

Articolo 103 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2 c.2 lett. a) di cui al D.lgs. n. 81/2015 deve essere redatto in forma scritta e deve contenere le seguenti informazioni:
[…]
e) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
[…]
l) le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Committente;
[…]

Articolo 115 - Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell’integrità fisica
Il Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, anche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per la tutela dell’integrità personale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, al Collaboratore sono fomiti, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale.

Articolo 116 - Assicurazione obbligatoria
Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare - laddove dovuto - il Collaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro.

Istituti sindacali
Art. 132 - Rappresentanze Sindacali

[…]
Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti, L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel presente CCNL.
Clausola di salvaguardia
Ai sensi dell'accordo interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie allegato al CCNL, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 300/70.
[...]
Contrattazione aziendale
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
• turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
• eventuali forme di flessibilità;
• part-time;
• […]
• contratti a termine;
• accesso alla formazione;
• tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
[…]
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e, per i datori di lavoro, del CST competente.
Assemblea
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l'azienda è tenuta a consentire l'accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.
[…]
Delegato Provinciale
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
[…]

Art. 133 - Sistema di bilateralità
Le Parti concordano che gli enti bilaterali costituiti dalle stesse hanno la funzione di svolgere attività in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale senza poter perseguire lo scopo di lucro. Può essere prevista la costituzione di un fondo di solidarietà eventualmente da parte delle OO.SS, firmatarie dal presente CCNL.
Gli enti bilaterali sono costituiti e strutturati In base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento che non possono essere in contrasto con le previsioni del presente CCNL Gli stessi possono stipulare accordi e convenzioni con altri enti bilaterali specializzati in specifici settori purché gli stessi non siano in contrasto con le previsioni del presente CCNL.
A tal fine agli enti bilaterali costituiti dalle parti viene demandato il perseguimento delle seguenti finalità:
• formazione, in conformità alla previsioni dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nell'ottica della tutela del lavoratore, della sua formazione professionalizzante e tenuto conto del livello di conoscenza della lingua italiana anche con percorsi a supporto della lingua natia, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale, e in relazione al contratto di apprendistato, anche finalizzate al rilascio della certificazione;
• solidarietà a sostegno del reddito e nell'occupazione dei lavoratori e soci lavoratori, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
•socialità a vantaggio dei lavoratori o soci lavoratori iscritti all'Ente, con particolare riguardo all'erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. oltre ad eventuali prestazioni assicurative per invalidità ed infortuni;
• monitorare, attraverso la Commissione pari opportunità, la parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e a eventuali azioni positive attraverso la progettazione di moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile;
• sostenere attività di studio e di ricerca in materia di mercato del lavoro, occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali;
• adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione, incrementare l'occupazione;
• sostenere iniziative di sviluppo, di informazione e di consulenza su tematiche e sugli aggiornamenti che interessano i lavoratori e le imprese dei settori di riferimento, realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro, al fine di adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• istituire la Commissione Nazionale di Certificazione e/o la Commissione Paritetica Nazionale Intersettoriale e ove necessario le Commissioni Paritetiche provinciali per la validazione e certificazione dei contratti di lavoro d’apprendistato, contratti e progetti di formazione e lavoro, certificare i contratti di lavoro, d'appalto e sub-appalto;
• istituire la Commissione Paritetica Nazionale Intersettoriale e, ove necessario, le Commissioni Paritetiche provinciali per le controversie;
• conciliazione di controversie lavorative tra datare di lavoro e lavoratore;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• realizzare piani formativi e profili individuali per gli apprendisti;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• promuovere l'eventuale nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
• costituire un Fondo di Previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• costituire il Fondo di Assistenza Sanitaria per fornire prestazioni in direzione di un razionale utilizzo delle risorse dedicate dalle imprese e dai lavoratori a tale scopo,
• gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale in favore dei lavoratori per interventi solidaristici, iniziative di previdenza e di mutualizzazione di prestazioni integrative;
• istituire un comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative e/o specifiche convenzioni in materia di formazione continua, apprendistato, tirocini formativi e/o di orientamento, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Enti e Organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91 s.m.i,, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• attivare iniziative inerenti lo sviluppo dell'organizzazione delle aziende e strutture datoriali, finalizzate all'avvio delle procedure di qualità e relative alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'art. 808 ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'art 409 del medesimo codice;
• avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che permetta o faciliti il raggiungimento dei fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad associazioni e enti;
• conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;
• costituzione della banca dati RSU e dei RLS eletti ai sensi degli Accordi intervenuti tra i soci nell'ambito della Contrattazione di riferimento;
• interpretazione autentica del presente CCNL nel caso in cui vi fosse necessità;
• monitorare a fini statistici le iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché verifica della normativa europea e nazionale in materia di PMI, dell'andamento della contrattazione di II livello e delle vertenze esaminate dalla Commissione di Conciliazione con la costituzione di un Osservatorio Permanente;
• promuovere e sostenere i piani formativi aziendali e territoriali concordati tra le parti sociali con particolare riferimento a quelli destinatari di finanziamenti pubblici.
Gli stessi enti bilaterali, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale composte dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva, Per la certificazione dei contratti di lavoro, possono disporre dì un'apposita Commissione Nazionale di Certificazione,
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, agli enti bilaterali può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali. Inoltre, possono essere chiamati a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
Gli Organi di gestione degli enti bilaterali saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL La costituzione di articolazioni regionali e provinciali è deliberata dagli organi centrali nazionali e deve esserne regolamentato il loro funzionamento con apposito regolamento, L'ente potrà promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse umane interne.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti intendono avvalersi anche di eventuali organismi partiteci nazionali esclusivamente adibiti alla promozione, erogazione e attestazione delle attività formative aventi ad oggetto la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ci si avvarrà dell'organismo paritetico anche ove risulti necessario assistere e formare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale siano essi interni o esterni alla compagine aziendale e asseverare l'adozione di modelli di organizzazione e gestione aziendale idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle imprese.
Infine, come già precisato in precedenza, le Parti stipulanti concordano sull'opportunità di permettere la stipula di convenzioni e accordi tra gli enti bilaterali da loro costituiti e ulteriori enti specializzati in specifici settori, quali il welfare aziendale demandato agli enti bilaterali. Tuttavia le previsioni di tali accordi non possono essere in contrasto con quanto disciplinato dai rispettivi CCNL istitutivi,

Art. 137 - Osservatorio Nazionale e Territoriali
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento che gli enti bilaterali possono istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
L'ente bilaterale può istituire propri Osservatori Territoriali che svolgano, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale realizzando una fase d'esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.

Allegato 2 Regolamento elettorale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avvertenza
Le parti si danno reciprocamene atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all'esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. 1 titoli, pertanto, non sono esaustivi dell'indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali non costituiscono elemento d'interpretazione della norma.


Norme per l'applicazione del d.lgs 81/08 protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del decreto legislativo 81/08 s.m.i.
Titolo I - Aziende sino a15 dipendenti
Art. 1 Sfera di applicazione

L’individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 Elezioni del RLS
L'RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 Formazione RLS
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III.

Art. 5 Permessi retribuiti per l’espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.
Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l’utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti ai punti B, C, D, E, G dell'articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 no verranno utilizzati i predetti monte ore.

Art. 6 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell'RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a livello Territoriale (RLST) di cui all’articolo 48 del D.Lgs, 81/08 s.m.i., che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 7 Applicazione D.Lgs 81/08
L’RLST è espressione dell'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale per l'applicazione del D.Lgs, 81/08 s,m,i. per i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla Ateca, Aneas, Assopro, Fiadel.
Accedono all'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale le OO.SS. stipulanti i diversi CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 8 Dimensioni del territorio
L'Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 20 imprese.

Art. 10 Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 Clausola estensiva
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge.
Le aziende o UP che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale,

Art. 12 Retribuzione RLST
L'Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell’Art. 30 della L. 300/70.

Art. 13 Notifica nominativi RLST
L'Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed all’INAIL, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo II - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 14 Sfera di applicazione

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Art. 15 Numero degli RLS
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Art. 16 Monte ore per RLS
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 80 ore annue per RLS;
- aziende da 101 a 300 dipendenti 100 ore annue per RLS;
- aziende con più di 300 dipendenti 120 ore annue per RLS.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti ai punti B, C, D, E, G dell'articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 non verranno utilizzati i predetti monte ore.

Art. 17 Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA,

Art. 18 Modalità di elezione
Per l'elezione dell’RLS valgono le norme pattuite per reiezione delle RSU, di cui all'accordo interconfederale.

Titolo III - Formazione degli RLS/RLST
Art. 19 Formazione RLS/RLST

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall’organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale.
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 20 RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti, Società o istituti di formazione di diretta emanazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 21 RLS
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l’Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale e sue delegazioni territoriali, anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti, Società o Istituti di formazione o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale salvo che per integrazioni formative di cui all'art 19.

Art. 22 Permessi per la formazione retribuiti
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione le ore annue previste per la formazione basica, nonché per gli aggiornamenti.
Qualora allo scadere del proprio mandato l’RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore previste per la formazione basica per la prima nomina.

Titolo III - Percorso formativo
Art. 23 Formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti dall'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale, Il percorso formativo sarà di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
La formazione dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale potrà essere effettuata in aula, in modalità blended learning che prevede una modalità didattica mista, in cui parte delle attività didattiche possono essere realizzate a distanza e parte in presenza sui rischi specifici presenti in azienda o in modalità on- line.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza di cui all'art. 37, commi 10-13 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., con durata minimo di 32 ore di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, nonché un aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere effettuata in aula, in modalità blended learning che prevede una modalità didattica mista, in cui parte delle attività didattiche possono essere realizzate a distanza (20 ore) e parte in presenza (12 ore sui rischi specifici presenti in azienda) o in modalità on-line.

Art. 24 Criteri valutativi
L'Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l’uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 25 Riconoscimento RLS
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all'RLS un ulteriore monte ore formativo.
Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli arti 5 e 16.

Titolo IV- Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 26 Accesso ai luoghi di lavoro

I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.
Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 81/08 l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno cinque giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

Art. 28 Informazione
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 29 Documentazione aziendale
Nell’espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l’azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell’espletamento del
proprio mandato,

Art. 30 Norme di salvaguardia ed estensive
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo V - Norme transitorie e finali
Art. 31 Sostituzione RLS

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. precedenti.

Art. 32 Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui all'art. 31 si convocherà un’assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 33 Aziende con più di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti.

Art. 34 Sostituzione RLST
L’Organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati.

Art. 35 Clausola di salvaguardia
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S, di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 L. 300/70 con retribuzione a cura dell'organismo Paritetico Territoriale Nazionale Intersettoriale sino alla scadenza dell'anno solare. Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l’azienda cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l’aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 36 Decorrenza e durata
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma. Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r o pec a tutte le parti sottoscrittrici.