Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

 

Ai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria
Al Dirigente Responsabile degli Acquisti del D.A.P.
E, per conoscenza
Al Signor Capo del Dipartimento
Alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Alla Direzione Generale della Formazione
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
Agli Uffici di Staff del Capo del Dipartimento
Alla Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale
Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e Istituti di Istruzione
Agli Uffici della Direzione Generale del Personale e delle Risorse

 

OGGETTO: Acquisizione dispositivi di protezione individuali (DPI), medicali e prodotti per l’igiene ai fini del contenimento del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19).

A seguito del susseguirsi delle numerose ordinanze adottate, con cadenza pressoché giornaliera, dal Dipartimento della Protezione Civile in ragione del repentino evolversi del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché dell’emanazione del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (all. n. 1), contenente "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", si forniscono indicazioni circa le modalità di acquisto dei prodotti necessari per fronteggiare l’emergenza, dai dispositivi di protezione individuali (DPI) individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020 (mascherine di tipo almeno FFP2, occhiali o visiera, tuta di protezione modello Tichem* e guanti) ad altri dispositivi medicali o prodotti igienico sanitari.
Il quadro ordinamentale che ne è derivato, risulta, infatti, alquanto composito in ragione delle numerose deroghe normative previste in favore di chi opera nell’ambito della protezione civile, della salute, della difesa e della sicurezza.
L’art. 1, comma 1 dell’OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 (all. n. 2) stabilisce che “per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori...”.
Le Amministrazioni dello Stato sono individuate, dall’art. 4, comma 1 del D.lgs. n. 1/2018 (“Codice della protezione civile'”) quali “componente del Servizio nazionale della protezione civile e, pertanto, rientrano tra i soggetti di cui si avvale il Capo del Dipartimento della protezione civile.
In particolare, poi, questa Amministrazione, in quanto operante nel comparto della Sicurezza, può essere autorizzata, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 2 dell’OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 (all. n. 3) ad acquistare, direttamente ed autonomamente e con priorità su altri ordini, i dispositivi di protezione individuale (DPI) come individuati dalla citata circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020 (all. n. 4).
Con nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. COVID/0010358 del 2/03/2020 (all. n. 5) recante “Emergenza Coronavirus - OCDPC 630/2020 - Autorizzazione acquisto”, questa Amministrazione è stata autorizzata all’acquisto dei DPI necessari per fronteggiare l’emergenza in argomento in ragione del fabbisogno comunicato con nota m_dg.GDAP.28/02/2020.0070471.U (all. n. 6), sulla scorta di quanto rilevato dalle SS.LL. ciascuno per i territori di rispettiva competenza.
Una minima parte dei DPI acquistati riceverà copertura sul fondo emergenze; i restanti fabbisogni dovranno essere soddisfatti con risorse ordinarie e nei limiti delle stesse. Ai fondi già assegnati, si aggiungono le integrazioni nei termini di cui alle schede in allegato (all. n. 7).
Sulla base della predetta autorizzazione, potrà procedersi, quindi, all’acquisto di quanto ritenuto necessario ed indispensabile al contrasto dell’infezione, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici e delle speciali disposizioni dettate dall’OCDPC n. 630 (opportunamente richiamata nell’oggetto della nota autorizzativa) che, sommariamente, si evidenziano, per le parti di più diretto interesse.
Giova ricordare che il Codice dei contratti, in presenza di particolari condizioni di urgenza, adeguatamente rilevate c argomentate nell’ambito delle motivazioni che costituiscono la determina a contrarre, già mette a disposizione delle stazioni appaltanti utili strumenti di gestione degli acquisti in casi, anche, di estrema urgenza e di somma urgenza.
Ne sono un esempio l’art. 63, comma 2, lett. c), che prevede la possibilità di procedere senza previa pubblicazione di un bando “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione giudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettate ; ovvero l’art. 163, che detta regole particolarissime per le procedure in caso di somma urgenza, quando le circostanze non consentono alcun indugio.
Nell’evidenziare, infatti, che ogni disposizione in deroga alla normativa vigente, in quanto tale, è da considerarsi di stretta interpretazione, occorre che ciascun strumento derogatorio venga utilizzato cum grano salis, sulla base di oggettive e adeguate motivazioni e tenuto conto del contesto (più o meno emergenziale) in cui si opera, senza perdere di vista “z principi generali dell’ordinamento giuridico e i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario" (art. 3, comma 1, OCDPC n. 630).
Pertanto, premesso tutto quanto sopra e tenuto conto delle particolari circostanze derivanti dalla proclamazione dello stato di emergenza nazionale, per sei mesi, di cui al DPCM del 31.01.2020 (all. n. 8) è possibile delineare, sulla scorta delle disposizioni emanate dal Governo e dalla Protezione Civile, i seguenti regimi di acquisto.

Dispositivi di protezione individuali (DPI) e medicali
Come accennato, l’OCDPC n. 639 del 25.02.2020, all’art. 1, comma 2, dispone che "Le amministrazioni del Comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico ed il Ministero della salute provvedono direttamente ed autonomamente alle acquisizioni dei dispositivi di cui al comma 1 previa autorizzazione del Dipartimento della proiezione civile... ”, demandando, quindi, alle stesse Amministrazioni, previa autorizzazione, l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI), così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020.
Detta autorizzazione, pervenuta, come detto, con nota prot. n. COVID/0010358 del 2/03/2020, consente a questa Amministrazione di operare in qualità di soggetto di cui si avvale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (art. 1, comma 1, OCDPC n. 630) per fronteggiare l’emergenza, in quanto componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Tenuto conto del regime derogatorio dettato dall’OCDPC n. 630, nonché di quanto disposto dall’art. 34 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “ Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali”, si evidenziano, in particolare, i seguenti passaggi.
L’art. 3, al comma 5, così come sostituito dall’art. 1 dell’OCDPC n. 638 del 22 febbraio 2020, dispone che:
“5. Ai fini dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 1 [dell’OCDPC n. 630, ndr] provvedono con la procedura di cui all’articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all ’interno delle white list delle Prefetture. ”
Si consente, quindi, di derogare alla preventiva consultazione di operatori economici prevista per i contratti sotto soglia (art. 36 D.lgs. 50/2016) e per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara dettate da ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente (art. 63, comma 2, lettera c), nonché di mutuare le modalità previste in caso di somma urgenza dall’art. 163, del D.lgs. 50/2016 relativamente alle verifiche circa il possesso dei requisiti (comma 7) ed alla determinazione del corrispettivo (commi 3 e 9). Per tali procedure devono essere prioritariamente selezionati gli operatori presenti nelle white list delle Prefetture, ove esistenti.
Tra le ulteriori deroghe previste dall’art. 3 dell’OCDPC n. 630 al D.lgs. 50/2016 e dal D.L. n. 9/2020, si evidenziano le seguenti:
- la possibilità di accettare, “a/ momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure” (art. 3, comma 4);
- in deroga all’art. 113 bis, la possibilità, tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n. 630, di prevedere penalità adeguate all’urgenza (art. 3, comma 6);
- in deroga all’art. 35 del Codice, la possibilità di corrispondere al fornitore l’anticipazione del prezzo dell’intera fornitura. La particolare delicatezza e rischiosità di tale deroga suggerisce di procedere con la giusta cautela e la dovuta attenzione, in ogni caso ricorrendo ad un’adeguata motivazione.

Prodotti per l'igiene personale e per la pulizia delle superfici
Per l’acquisto di prodotti per l’igiene personale (sapone liquido, detergenti, ecc...) e per la pulizia degli ambienti e delle superfici, diversi da quelli che rientrano nella classificazione nazionale dei dispositivi medicali, non sembra sussistere una priorità nell’ordine di acquisto come, invece, per i DPI e il ricorso ad eventuali deroghe alla normativa vigente in materia di appalti deve costituire l’eccezione, peraltro specificamente motivata in stretta connessione con le finalità di cui all’OCDPC n. 630, tenendo sempre presente che esistono strumenti ordinari che consentono di gestire una condizione di estrema urgenza e di somma urgenza (es: qualora non fosse possibile ricorrere a detti strumenti ordinari, potrebbe argomentarsi, in maniera stringente, una possibile deroga al comma 6 dell’art. 63).

Competenze a procedere e risorse finanziarie
Le SS.LL. avranno cura di procedere agli approvvigionamenti necessari accentrando le procedure e accorpando i fabbisogni degli Uffici, Istituti e Servizi del proprio territorio (comprese Scuole di Formazione e Istituti di Istruzione, di cui si allegano fabbisogni stimati - all. n. 9), assumendo in carico anche quelli relativi al personale del GOM assegnato ai singoli reparti.
Per gli Uffici e Servizi operativi centrali e per la Direzione Generale della Formazione (fabbisogno rilevato dalla Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale) provvederà il Dirigente Responsabile degli Acquisti sulla base delle rispettive esigenze.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie, le SS.LL. provvederanno nei limiti dei fondi già disponibili e delle ulteriori integrazioni come da prospetti allegati per singoli capitoli (cfr. all. n. 7).
In particolare, i prodotti per l’igiene personale e la sanificazione degli ambienti detentivi a favore dei detenuti, graveranno sui fondi del Capitolo 1766/1.
Gli acquisti dei DPI e dei dispositivi medicali, nonché di altri prodotti per l’igiene personale e ambientale insisteranno, invece, in ogni caso, sul Capitolo 1762/1, sul quale sono stati stanziati fondi appositamente destinati al contrasto di tale emergenza. Il Dirigente Responsabile degli Acquisti avrà cura di far pervenire la stima del fabbisogno finanziario all’ufficio VII - Coordinamento tecnico e gestione immobili, che assicurerà le risorse necessarie.
Considerata l’esiguità delle risorse finanziarie disponibili, si invitano le SS.LL., in attuazione di quanto disposto dal Gabinetto del Ministro con nota m_dg.GAB.03/03/2020.0008772.U (all. n. 10), ad '‘‘‘orientare la spesa sulla base delle effettive esigenze ...al fine di scongiurare sia l’uso indiscriminato dei dispositivi sia l’eccessivo stoccaggio di DPI che, per numero e tipologia, potrebbe rilevarsi di fatto inutilizzabile”. A tal fine “si raccomanda ... affinché l’utilizzo dei predetti dispositivi avvenga scrupolosamente nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel d.P.C.M. 1 marzo 2020 (all. n. 11) e nelle circolari del Ministero della salute”.
Le SS.LL. sono tenute, altresì, a comunicare, tempestivamente, a questa Direzione Generale eventuali dotazioni ricevute da altri Enti (es: Protezione civile locale, Regione, ecc.) al fine di meglio dimensionare la distribuzione delle risorse disponibili.
Eventuali ulteriori fabbisogni, che non trovassero capienza negli stanziamenti disposti, dovranno essere tempestivamente rappresentati e adeguatamente motivati e documentati al fine di consentire le possibili, opportune integrazioni.

Tensostrutture
Questa Amministrazione ha provveduto, con nota m_dg.GDAP.02/0232020.0071639.U (all. n. 12), a trasmettere alla Protezione Civile i fabbisogni comunicati dalle SS.LL. circa la necessità di tende auto-stabili da montare all’ingresso degli istituti penitenziari, allo scopo di permettere i necessari controlli di pre-triage previsti dalla normativa vigente. Con DPCM 1 marzo 2020, all’art. 4, comma 1, lett. h), è stato disposto che “/e articolazioni territoriali del Servizio Sanitario Nazionale assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire ... i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni...”.
Eventuali, ulteriori fabbisogni, accuratamente ponderati dalle SS.LL., dovranno essere tempestivamente comunicati a questa Direzione Generale per il successivo coordinamento con gli organi della Protezione Civile, salvo, poi, consentirne la gestione in fase operativa tramite referenti locali.
Si informa, per ogni possibile utilità, che Consip S.p.A., in data 28 febbraio 2020, ha pubblicato una “comunicazione alle imprese" (all. n. 13) invitando tutti gli operatori economici italiani e stranieri, produttori e/o distributori di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2/FFP3 e N95 a registrarsi sul Me.P.A. per esporre il proprio catalogo di prodotti e facilitare in tal modo le procedure di approvvigionamento da parte delle PP.AA.
I bandi di maggiore aderenza ai detti prodotti sono i seguenti:
- Forniture specifiche per la Sanità;
- Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa;
- Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti.
In proposito, si evidenzia che il D.L. n. 9/2020, all’art. 34, comma 2, ha stabilito che fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630".
Infine, al comma 3 del medesimo articolo, si è disposto che “in relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità".
Si confida nella consueta collaborazione.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi


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