Tipologia: Accordo per la bilateralità
Data firma: 19 ottobre 2020
Validità: 19.10.2020 - 31.12.2021
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs-Uil
Settori: Commercio, TDS, Veneto
Fonte: cnel.it


Accordo per la bilateralità del terziario distribuzione servizi e turismo del Veneto Emergenza sanitaria COVID-19

Il giorno 19 ottobre 2020, si sono incontrati presso la sede dell'Ente Bilaterale Veneto FVG in Martellago, Via Castellana, 88C, Confesercenti Regionale del Veneto […], Filcams-Cgil Veneto […], Fisascat-Cisl Veneto […], UilTucs-Uil Veneto […], Confesercenti Regionale del Friuli Venezia Giulia […], Filcams-Cgil Friuli Venezia Giulia […], Fisascat-Cisl Friuli Venezia Giulia […], UilTucs-Uil Friuli Venezia Giulia […], per esaminare le conseguenze sui lavoratori e sulle imprese del settore del Terziario, Distribuzione e Servizi e del Turismo e concordare interventi straordinari da realizzarsi attraverso la bilateralità contrattuale per rispondere alla situazione emergenziale in atto, anche alla luce degli accordi siglati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Visti
- L'Accordo per la bilateralità del terziario distribuzione servizi e turismo emergenza sanitaria Covid-19 siglato a livello nazionale il 30 luglio 2020 da Confesercenti e da Filcams-Cgil, Fisascat, Cisl, UilTucs-Uil;
- Il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid19 negli ambienti di lavoro, firmato il 14 marzo 2020 dalle Parti Sociali alla presenza del Governo e successivamente integrato il 24 aprile 2020 e recepito dal DPCM del 26-4-2020;
- L'Accordo quadro integrativo del protocollo del 14 marzo u.s. citato siglato il 6 aprile 2020 da Confesercenti e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil;
- Le Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative da parte delle Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, richiamate nell'art. 1, commi 14-15-16, del D.L. n. 33/2020 e recepite nell'Allegato n. 17 del DPCM del 17 maggio 2020;
- D.P.C.M del 18 ottobre 2020
Eventuali altri disposizioni nazionali, regionali o comunali emanate oltre a quelle indicate.

Premesso che
- A seguito dell'emergenza epidemiologia del Covid-19 e della conseguente emergenza economica causata dalla chiusura di molte attività e dalle restrizioni imposte a cittadini e imprese per limitare il contagio, le attività economiche e i consumi hanno subito pesanti contrazioni;
- I settori del turismo e del terziario sono stati i settori più colpiti da tali contrazioni e nel panorama nazionale, la Regione Veneto, è stata tra le più colpite dal virus e dalle conseguenti difficoltà economiche;
- Le parti sociali nell'accordo siglato il 30 luglio 2020 per la bilateralità sull'emergenza Covid-19 hanno previsto misure straordinarie di contrasto all'attuale situazione economica con uno stanziamento per il tramite degli EE.BB del commercio e del turismo di € 700.000, di cui € 500.000 deliberate dal Consiglio Direttivo dell’EBNTER per il comparto del Commercio e € 200.000 deliberate dal Consiglio Direttivo di EBN per il comparto del Turismo;
- La ripartizione di tali risorse a livello territoriale, deliberata dagli EE.BB. nazionali, prevede per le Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, una somma pari a € 137.223,24 per il Terziario e € 51.038,83 per il Turismo, per un totale di € 188.262,07 che dovranno essere co-finanziate al 50% dall'Ente Bilaterale Veneto FVG
- L’accordo firmato a livello nazionale prevede inoltre che il 70% di tali risorse venga utilizzato per contributi solidaristici rivolti ai lavoratori particolarmente colpiti dalla crisi, con sospensione dell'attività lavorativa e il 30% per interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Al punto 2 dell'art. 13 del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid19 negli ambienti di lavoro", si prevede, laddove non si possa dare luogo a Comitati Aziendali, l’istituzione di un "Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali" e che tale protocollo viene richiamato nell'accordo siglato dalle parti sociali il 30 luglio 2020;
Considerato che
- la situazione delle aziende del settore è estremamente articolata in quanto alcune hanno potuto continuare l'attività in ragione dell'appartenenza alle attività specificatamente individuate dalle disposizioni governative e regionali, mentre altre hanno interrotto la propria attività già prima dell'adozione dei provvedimenti restrittivi o comunque in conseguenza di essi, in quanto non ricomprese tra le attività consentite dai provvedimenti citati;
- molti lavoratori e molte famiglie, specie quelle con figli piccoli a carico, sono stati duramente colpiti dalla situazione economia emergenziale e dalle difficoltà imposte dalle restrizioni;
- la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;
- la mancata attuazione del Protocollo del 24 aprile u.s. di cui in premessa, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- è obiettivo prioritario che la prosecuzione e la ripresa delle attività produttive sia attuata garantendo condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
- le Parti hanno avviato attivamente a livello territoriale un sistema bilaterale ampiamente consolidato, in grado di offrire servizi di sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie e di supporto alle imprese, altamente qualificati ed efficienti;
- il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confesercenti e il CCNL del Turismo Confesercenti assegnano agli enti bilaterali territoriali compiti in materia della tutela della salute e della dignità della persona.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue

Servizi e prestazioni Covid-19
1. Si prevede uno stanziamento complessivo per i due anni di esercizio 2020 e 2021 di €188.262,07 da parte dell'Ente Bilaterale Veneto FVG, quale co-finanziamento al 50% delle risorse deliberate dagli EE.BB nazionali per l’emergenza Covid-19 di cui all'accordo tra parti sociali in premessa;
2. L'insieme di tali risorse, per un ammontare complessivo € 376.524,14, co-finanziato al 50% dall'Ente Bilaterale Veneto FVG e al 50% dagli EE.BB nazionali, vengono messi a disposizione dell’Ente Bilaterale Veneto FVG per erogare prestazioni e servizi straordinari per far fronte all'emergenza Covid-19, in base a modalità di erogazione che saranno definite dal Comitato Esecutivo dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente accordo.
3. Tali risorse dovranno essere spese per il 70% per servizi di sostegno al reddito di lavoratori iscritti all'ente, che nel periodo ricompreso tra il 23-2-2020 e il 31-12-2020 siano stati sospesi dal lavoro con causale Covid-19, anche con prestazioni o rimborsi che permettano di ridurre i costi sostenuti dai lavoratori per esigenze famigliari, di benessere o di conciliazione vita-lavoro o attivando buoni spesa o altri servizi innovativi che facilitino la spesa presso gli esercizi commerciali del territorio. A tale scopo potranno essere attivati servizi di sostegno alla natalità, rimborso per asilo nido, libri di testo, centri estivi, per assistenza genitori anziani, per dispositivi anti-abbandono dei figli in auto, contributi per assenze non retribuite per assistere figli minori a casa o genitori anziani o per isolamento fiduciario, contributi per la disabilità, buoni di conciliazione vita-lavoro.
4. Tali risorse dovranno essere spese per il 30% per co-finanziare l'istituzione del Comitato Covid-19 di cui al successivo punto 7 e per rimborsi o servizi rivolti alle imprese iscritte all'ente che nel periodo ricompreso tra il 23-2-2020 e il 31-12-2020 abbiamo attivato ammortizzatori sociali con causale Covid-19, che permettano di ridurre i costi di adeguamento di strutture, attrezzature e procedure organizzative per garantire il rispetto delle limitazioni sanitarie vigenti e/o per garantire, nonostante tali limitazioni, un livello qualitativo di servizio rispondente alle esigente dei clienti. A tale scopo potranno essere attivati servizi di rimborso di protocollo Covid-19 o modifica DVR in funzione Covid-19, dispositivi individuali (per es. mascherine), termo-scanner, plexiglass, attrezzatture o servizi di sanificazione, software o strumenti innovativi che facilitano il distanziamento sociale o limitano i contatti fisici (piattaforme di prenotazioni online o consegne a domicilio, conta-persona, ecc.).
5. In un'ottica di sistema solidaristico e considerando la situazione particolarmente grave del comparto turistico, si concorda di riunire in un unico fondo le risorse cofinanziate da Ebnter e Ebn per essere erogate in base alle richieste a prescindere dal settore di riferimento.
6. Data l'urgenza e l'importanza della situazione economica, al fine di avviare l'erogazione delle prestazioni nel più breve tempo possibile, con procedure possibilmente già rodate e collaudate, e con lo scopo di ottimizzare le diverse risorse messe in campo, si prevede, per quanto possibile, di creare delle sinergie virtuose tra le prestazioni e i servizi erogati per il Covid-19 e quelli erogati ordinariamente dall'ente.
7. Le parti demandano al Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale Veneto di definire nel dettaglio le prestazioni e i servizi che saranno offerti, nel rispetto di quanto stabilito dal presente accordo e di approvare uno specifico regolamento dei servizi per quanto non sia già previsto dai regolamenti dell'ente.

Comitato Covid-19
8. Inoltre, nel comune intento di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi, pubblico e fornitori, che dovessero interagire nei locali aziendali, le parti concordano di costituire il Comitato Territoriale previsto all'art. 13, punto 2, del Protocollo del 24 aprile 2020.
9. Tale Comitato, denominato Comitato Covid-19, è composto pariteticamente da sei componenti designati dalle parti sociali sottoscrittrici il presente Accordo, ha sede presso l'Ente Bilaterale Veneto FVG ed avrà l’obiettivo di:
a. fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19", che tuttavia continua ad essere considerato un "rischio biologico generico";
b. proporre l'adozione di una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia;
c. indicare percorsi di formazione in favore delle aziende e dei lavoratori coinvolti dalle procedure di contrasto al contagio da COVID 19 e valutarne la rispondenza agli obiettivi del presente Protocollo.
10. Il Comitato si avvarrà di un medico del lavoro e potrà avvalersi di altri esperti (psicologo del lavoro, tecnico RSPP, esponenti ATS e INAIL territoriali).
11. Le aziende, d'intesa con le RR.SS.AA/R.S.U o con gli RLS, ove presenti, in alternativa alla costituzione dei comitati aziendali, potranno avvalersi del Comitato Covid-19.
12. Fermo restando quanto definito nel Protocollo del 24 aprile 2020 e dalle Linee di Indirizzo indicate in premesse e da quanto disposto in materia dalle disposizioni normative vigenti o dagli organi competenti, l'azienda potrà integrare quanto previsto anche in accordo con medico competente, e RSPP ove previsti, e inviarla al Comitato Covid-19 affinché ne valuti la conformità ai protocolli esistenti in relazione alle specificità aziendali. Laddove si riscontrassero difformità e necessità di modifiche/integrazioni il Comitato Covid-19 ne informerà l'azienda, la quale provvederà al relativo aggiornamento e al conseguente re-invio al Comitato.
13. Sarà cura del Comitato Covid-19, in caso di nuove disposizioni legislative e/o provvedimenti locali che dovessero intervenire sulla disciplina ad oggi vigente in materia di contrasto al contagio da COVID19, promuovere la diffusione e comunicare gli eventuali aggiornamenti.

Disposizioni finali
14. Le Parti promuoveranno il presente accordo nelle opportune sedi istituzionali al fine di un coinvolgimento delle stesse nel sistema di valutazione delle procedure adottate dalle aziende e nella definizione di specifiche iniziative a sostegno di imprese e lavoratori.
15. Le Parti concordano di prevedere un monitoraggio almeno trimestrale in merito
all'applicazione del presente accordo e concordano nella necessità di individuare nuovi strumenti di sensibilizzazione dei lavoratori e delle aziende per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
16. Per tutto quanto non previsto nel presente Protocollo, si rinvia alla normativa vigente o alle eventuali delibere del Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale Veneto FVG.
17. Il presente Protocollo decorre dal 19 ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2021.