Tipologia: Protocollo attuativo
Data firma: 2 novembre 2020
Parti: OO.AA. e OO.SS.
Settori: Trasporti-Servizi, Riders
Fonte: cnel

Sommario:


Protocollo attuativo dell’art. 47bis ss. D.lgs. 81/2015 CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione

In data 2 novembre 2020 si è avviato un confronto tra le Parti che sottoscrivono il CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione e il relativo Protocollo del 18 luglio 2018 le quali hanno stabilito quanto segue in attuazione dell’art. 47bis ss. d.lgs. 81/2015.

1. Definizioni e ambito di applicazione
Ai fini del presente Protocollo, si intende per
- piattaforma digitale: qualunque programma e/o procedura informatica utilizzati dal committente del lavoratore di cui all'art. 47bis d.lgs. 81/2015 che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione;
- per lavoratore: il lavoratore di cui all'art. 47bis ss. d.lgs. 81/2015 il quale svolge attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47, co. 2, lettera a), del codice della strada, d.lgs. 285/1992, mediante piattaforme anche digitali.
Il presente Protocollo si applica a qualsivoglia operatore commerciale e/o piattaforma digitale e/o committente che utilizzi lavoratori di cui sopra.

2. Disciplina della prestazione lavorativa e del relativo trattamento economico e normativo
Le tutele relative alla disciplina della prestazione lavorativa e del relativo trattamento economico già definite nel Protocollo del  18 luglio 2018, riferibili al CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni, si applicheranno altresì ai lavoratori di cui di cui all’art. 47bis ss. d.lgs. 81/2015 che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’art. 47, co. 2, lettera a), del codice della strada, d.lgs. 285/1992, mediante piattaforme anche digitali.
In attuazione dell’art. 47quater d.lgs. 81/2015, le parti convengono che il CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni, essendo stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, definisce i criteri di determinazione del compenso complessivo dei lavoratori di cui all’art. 47bis d.lgs. 81/2015, tenendo conto di quanto definito nel Protocollo 18 luglio 2018.
Resta fermo il principio che i lavoratori di cui all'articolo 47bis d.lgs. 81/2015 non potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito il compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dal Protocollo 18 luglio 2018.
Ai lavoratori di cui all'art. 47bis d.lgs. 81/2015 vengono garantite le indennità integrative del compenso mensile, giornaliero od orario per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli previste dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e dalla contrattazione di secondo livello.

3. Forma del contratto individuale. Forma delle occasioni di lavoro
I contratti individuali di lavoro di cui all'art. 47-bis d.lgs. 81/2015 debbono essere redatti per iscritto, anche ai finì della prova, e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In caso di violazione, oltre alle sanzioni stabilite dalla legge, il lavoratore avrà diritto a una speciale indennità risarcitoria pari ai compensi percepiti nell'ultimo anno determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

4. Dignità. Libertà sindacale. Divieto di discriminazioni
Ai lavoratori di cui all'art. 47bis d.lgs. 81/2015 sì applicano la disciplina a tutela della libertà e dignità del lavoratore di cui alla l. 300/1970 e la disciplina antidiscriminatoria che la legge predispone per i lavoratori subordinati.
In relazione al Titolo III della l. 300/1970 (RSA, assemblea, referendum, affissione, contributi sindacali, locali, permessi, aspettative, guarentigie, etc.) le Parti Nazionali definiranno un regolamento a livello nazionale per promuovere a livello aziendale e territoriale l’esercizio di tali diritti sindacali, anche mediante strumenti digitali.

5. Diritto alle prestazioni delia bilateralità del CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni
Le tutele relative alla bilateralità e all’assistenza sanitaria integrativa, già definite nel Protocollo del 18 luglio 2018, riferibili al CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni, si applicheranno altresì ai lavoratori di cui di cui all’art. 47bis ss. d.lgs. 81/2015 che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'art. 47, co. 2, lettera a), del codice della strada, d.lgs. 285/1992, mediante piattaforme anche digitali.

6. Contrattazione collettiva di secondo livello - territoriale o aziendale
Vista la peculiarità delle figure in oggetto, le caratteristiche delle attività svolte fortemente interconnesse con le singole articolazioni urbane ed al fine di addivenire ad una organizzazione del lavoro coerente rispetto alle esigenze aziendali e comprensiva delle condizioni dei lavoratori e delle specifiche situazioni territoriali, le parti stipulanti e competenti territorialmente, su richiesta di una di esse, si incontreranno per definire accordi, in sede aziendale o territoriale. In tali accordi potranno trovare definizione, tra l'altro: la predisposizione di percorsi di formazione che le parti ritenessero utili e necessari anche in relazione all'utilizzo di sistemi digitali, il riconoscimento del buono pasto giornaliero, la definizione di un premio di risultato, gli aspetti relativi alla privacy in relazione all'utilizzo di strumenti telematici che rilevano la posizione del lavoratore e che non possono in alcun modo essere utilizzati ai fini disciplinari, la definizione di tutti gli aspetti relativi all'utilizzo dei mezzi per non creare oneri diretti al lavoratore. Tali elementi sono a titolo indicativo e non esaustivo.

Roma, 2 novembre 2020
 

Le Associazioni Datoriali
Aitet
Aiti
Assoespressi
Assologistica
Assotir
Claai
Cna Fita
Confartigianato Trasporti
Conftrasporto
Fai
Federlogistica
Federtraslochi
Unitai
Federlavoro E Servizi-Confcooperative
Confetra
Fedespedi
Fedit
Fiap
Fisi
Legacoop Produzione E Servizi
Sna-Casartigiani
Trasportounito/Fiap

Le OO.SS: Nazionali
Filt/Cgil
Fit/Cisl
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