Tipologia: Verbale
Data firma: 29 novembre 2000
Parti: OP Confindustria-Cgil, Cisl, Uil Modena
Settori: Industria, Modena
Fonte: CGIL Modena

Sommario:
Valutazione dei rischi e consultazione
Accesso al documento di valutazione dei rischi
Allegato 1 al verbale di riunione 29 novembre 2000


Verbale di riunione dell’Organismo Paritetico costituito tra Confindustria e OO.SS. ai sensi del d. Lgs 626/94

Il giorno 29 novembre 2000, su richiesta della componente delle Organizzazioni sindacali, si è regolarmente riunito l’Organismo Paritetico Provinciale al fine di approfondire le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza previste dall’art.19 del decreto legislativo 626/’94 e successive modifiche.

In particolare sono stati oggetto di analisi e discussione i diritti previsti dall’art. 19 co. 1 lett. b) e lett. e) per definire i seguenti aspetti:
a) modalità di consultazione del Rappresentante per la sicurezza in ordine alla valutazione del rischio;
b) i documenti e le informazioni che il RLS ha il diritto di ricevere.

Valutazione dei rischi e consultazione
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94, la valutazione dei rischi è il procedimento mediante il quale il datore di lavoro individua i rischi e di conseguenza le azioni di prevenzione.
Il procedimento della valutazione dei rischi, ivi compresi i criteri adottati per attuarla, è finalizzato alla redazione del documento di valutazione dei rischi.
Il rappresentante alla sicurezza, è consultato in ordine a tutte le tematiche oggetto di valutazione, ivi compreso i criteri con cui la valutazione è effettuata.
In base all'accordo interconfederale del 22/06/95, in occasione della/e consultazione/i, il datore di lavoro sottoporrà al/ai RLS, il modulo di verbale di consultazione che risulta in allegato*1.
Il/I RLS, in orario di lavoro, dopo aver attentamente valutato tutte le tematiche proposte, provvederà/nno a sottoscrivere il documento riportando sue/loro eventuali opinioni o proposte.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94, la valutazione dei rischi e quindi la consultazione andranno nuovamente ripetute in occasione dell'acquisto di nuovi macchinari o sostanze e preparati chimici o in caso di cambiamenti significativi nell'organizzazione aziendale riferiti alla sicurezza. Se dall'esito della valutazione dei rischi o della consultazione del RLS opportunamente verbalizzata, emergessero nuovi rischi, il documento di valutazione dei rischi andrà aggiornato e rielaborato.

Accesso al documento di valutazione dei rischi
Nel rispetto dell'art. 19 co. 5 del D.Lgs. 626/94 il RLS può accedere al documento di valutazione dei rischi e pertanto il datore di lavoro è tenuto a mettere il documento a disposizione del RLS per la consultazione in azienda, fermo restando il diritto per il RLS di ricevere documentazione inerente la valutazione dei rischi. Va tuttavia precisato che la consegna del DVR al/i RLS sia la miglior forma di collaborazione fermo restando l'obbligo da parte del RLS di mantenere il segreto in ordine processi lavorativi dell'Azienda.
Informazioni e documentazione aziendale che il RLS ha diritto di ricevere (art. 19 co. 1 lett. e)
A titolo di esempio le informazioni e documentazione aziendale, nel rispetto del D. Lgs n.626/’94, possono consistere in:
- risultati di eventuali misurazioni di fattori di rischio (microclima, rumore, ecc.);
- per le “misure di prevenzione” la documentazione da consegnare al RLS può consistere in tutti quegli atti, depliants, misure di prevenzione previste dall’azienda e interventi di variazione e miglioramento delle condizioni di lavoro esclusivamente nella parte afferente la tutela della salute e della sicurezza;
- circa le “informazioni sulle sostanze e preparati pericolosi”, la documentazione è rappresentata dalle schede di sicurezza delle sostanze medesime che sono fornite in copia;
- per “gli impianti e le macchine” il RLS può accedere ai libretti di uso e manutenzione delle macchine previsti dalla normativa vigente;
- per “gli infortuni e le malattie professionali” il RLS può accedere al registro infortuni; poiché le malattie professionali non sono indicate in tale registro, il RLS ha il diritto di chiedere all’azienda informazioni riguardanti, con riferimento ad un certo arco temporale, il tipo e numero di malattie professionali riconosciute nel rispetto dell’anonimato;
- circa “l’organizzazione e gli ambienti di lavoro” le informazioni possono riguardare misure di prevenzione di tipo organizzativo (ad es. rotazione dei lavoratori);
- le informazioni sugli accertamenti sanitari sono comunicate al RLS, in forma anonima e collettiva, direttamente dal medico competente in occasione della riunione periodica di prevenzione;
- il RLS riceve il verbale delle riunioni periodiche di prevenzione e i verbali degli organi di vigilanza;
- i DPI sono oggetto di valutazione da parte del RLS in occasione della consultazione relativa al documento di valutazione dei rischi;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori sono oggetto di esame da parte del RLS in occasione della riunione periodica di prevenzione.

l'Unione Industriali Modena
le OO.SS.: Cgil, Uil, Cisl

Allegato 1 al verbale di riunione 29 novembre 2000

Verbale di consultazione del RLS redatto ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. B del d.lgs. 626/94 e succ. mod.

Io sottoscritto ………………………., datore di lavoro (o delegato dal datore di lavoro) della Ditta ……………………., in data ……………….. ho sottoposto ai RLS in carica Sigg. ………………………………. ai fini della consultazione i seguenti argomenti ……………........................................................................ :
                                                                            (indicare le tematiche oggetto di consultazione)

I RLS nelle persone di ……………..………………………………………………..............................…,
dopo aver attentamente valutato tutte le questioni oggetto della consultazione esprimono ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 626/94, il seguente parere:

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Data ………………



per l'azienda                                                                                                              Firma RLS

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