Regione Lazio
Ordinanza del Presidente 13 novembre 2020, n. Z00066
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
 

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;
VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e del 30 gennaio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;
VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”:
VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 nonchè le Linee guida di cui all'Allegato n. 1 e 2 del Decreto medesimo, del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure in relazione all'andamento epidemiologico su scala internazionale;
VISTA la legge 25 settembre 2020, n. 124 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
VISTO il DPCM del 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale, in rapporto alla proroga dello stato di emergenza, sono state dettate disposizioni in materia di disciplina in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, interoperabilità dell'applicazione “Immuni” con le piattaforme nel territorio dell'Unione europea, recepimento direttiva europea 2020/729, concernente l'inserimento del SARS- CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo;
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020;
VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.258 del 18-10-2020)
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.265 del 25-10-2020)
VISTO il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 con il quale sono state introdotte misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020 - Supplemento Ordinario n. 41 ;
VISTO il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 con il quale sono state introdotte ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 279 del 9 novembre 2020;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, anche alla luce dell'ultimo aggiornamento epidemiologico settimanale alla data odierna;
RITENUTO opportuno, pertanto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, prevedere che nei giorni festivi e prefestivi siano chiuse le medie e grandi strutture di vendita, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
COMUNICATO il provvedimento al CTS, sentito per le vie brevi;
ACQUISITO l'intesa del Ministero della Salute in data 13 novembre 2020;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus
 

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,
 

Art. 1
(Disposizioni per le grandi strutture di vendita)

1. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita, di cui all'art. 15 comma 1, lettera l della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;
2. Nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari.
3.Le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire:
a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento;
b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti;
c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell'allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.
 

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione e sono efficaci fino al 30 novembre 2020.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente
Nicola Zingaretti