Tipologia: CCNL
Data firma: 31maggio 2004
Validità: 31.05.2004 - 31.12.2007
Parti: Agci e Silcco, Fidicc
Settori: Credito Assicurazioni, Bcc-Cra
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Capitolo I - Area contrattuale
Art. 1 - Area contrattuale e ambito di applicazione.
Art. 2 - Osservatorio nazionale.
Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni.
• Orari di lavoro.
• Inquadramenti.
Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili.
• Contratti complementari.
Art. 5 - Definizioni contrattuali.
Art. 6 - Condizioni più favorevoli.
Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali
Art. 7 - Livelli di contrattazione.
Art. 8 - Decorrenze e scadenze.
Art. 9 - Procedura di rinnovo - Indennità di vacanza contrattuale (IVC).
Art. 10 - Commissione nazionale per la sicurezza.
Art. 11 - Conciliazione e arbitrato.
Art. 12 - Pari opportunità.
Art. 13 - Organismo paritetico sulla formazione.
Art. 14 - Diritti e libertà sindacali.
Art. 15 - Interpretazione del CCNL.
Art. 16 - Successione del CCNL.
Art. 17 - Prevenzione dei conflitti collettivi.
• Parte I
• Parte II
• Parte III
Art. 18 - Collocamento lavoratori in mobilità.
Art. 19 - Contratti d'area.
Art. 20 - Congedi parentali.
Capitolo III - Contrattazione di 2° livello
Art. 21 - Decorrenza e procedure di rinnovo.
Capitolo IV - Politiche attive per l'occupazione - Assunzioni
Art. 22 - Contratti di lavoro a tempo determinato.
Art. 23 - Apprendistato e contratti d'inserimento - Contratti di somministrazione di lavoro - Lavoro intermittente - Distacchi - Lavoro ripartito.
Art. 24 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 25 - Limitazioni per assunzioni.
Art. 26 - Modalità delle assunzioni.
Art. 27 - Periodo di prova.
Capitolo V - Doveri e diritti del personale - Provvedimenti disciplinari
Art. 28 - Obblighi fondamentali.
Art. 29 - Obblighi per il personale di cassa.
Art. 30 - Incarichi pubblici e sindacali.
Art. 31 - Lavoratore sottoposto a procedimento penale.
Art. 32 - Tutela per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni.
Art. 33 - Responsabilità civile verso terzi.
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari.
Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 35 - Sistema retributivo.
Art. 36 - Stipendio mensile.
Art. 37 - Scatti d'anzianità.
Art. 38 - Tredicesima mensilità.
Art. 39 - Rinnovo parte economica.
Art. 40 - Premio di risultato.
Art. 41 - Assegno di preposto.
Art. 42 - Indennità di servizio.
Art. 43 - Retribuzione giornaliera ed oraria.
Art. 44 - Liquidazione mensile.
Art. 45 - Sistema incentivante.
Art. 46 - Premio di fedeltà.
Art. 47 - Ticket pasto.
Capitolo VII - Riposo settimanale, festività, ferie e assenze
Art. 48 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività.
Art. 49 - Ferie.
Art. 50 - Permessi per ex festività.
Art. 51 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale.
Capitolo VIII - Malattie, infortuni e maternità
Art. 52 - Malattie e infortuni.
Art. 53 - Maternità.
Art. 54 - Cure termali.
Art. 55 - Controllo sanitario.
Capitolo IX - Servizio militare
Art. 56 - Obblighi di leva - Richiamo alle armi.
 Capitolo X - Missioni - Trasferimenti - Mobilità
Art. 57 - Missioni (Italia ed estero).
Art. 58 - Trasferimenti.
Art. 59 - Mobilità.
Capitolo XI - Formazione - Criteri di sviluppo professionale e di carriera - Valutazione del lavoratore
Art. 60 - Formazione.
Capitolo XII - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Art. 61 - Lavoratori studenti.
Art. 62 - Indennità annuali.
Capitolo XIII - Sicurezza del lavoro e altre provvidenze

Art. 63 - Misure di sicurezza.
Art. 64 - Assicurazioni infortuni.
Art. 65 - Previdenza complementare aggiuntiva e tutela sanitaria.
Capitolo XIV - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 66 - Cause di cessazione - Attestato di servizio.
Art. 67 - Invalidità perdurante.
Art. 68 - Licenziamento per giustificato motivo.
Art. 69 - Licenziamento per giusta causa.
Art. 70 - Disciplina dei licenziamenti.
Art. 71 - Dimissioni volontarie.
Art. 72 - Dimissioni per giusta causa.
Art. 73 - Collocamento a riposo.
Art. 74 - Risoluzione per morte.
Art. 75 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 76 - Preavviso di licenziamento.
Art. 77 - Preavviso di dimissioni.
Art. 78 - Effetti del preavviso.
Capitolo XV - Disposizioni di carattere sociale
Art. 79 - Azioni sociali.
Art. 80 - Provvidenze per i disabili.
Capitolo XVI - Quadri direttivi
Art. 81 - Inquadramento.
Art. 82 - Fungibilità - Sostituzioni.
Art. 83 - Trattamento di reperibilità.
Art. 84 - Applicabilità legge n. 223/91.
Capitolo XVII - Aree professionali
Art. 85 - Sistema di inquadramento del personale.
Art. 86 - Prima area professionale.
Art. 87 - Seconda area professionale.
Art. 88 - Terza area professionale.
Capitolo XVIII
Art. 89 - Preposti a succursale: inquadramento minimo.
Art. 90 - Assegnazione a mansioni superiori.
Art. 91 - Rotazioni del personale.
Capitolo XIX - Orario di lavoro
Art. 92 - Orario settimanale.
Art. 93 - Orario giornaliero.
Art. 94 - Adibizione a macchine.
Art. 95 - Turni.
Art. 96 - Orario di sportello.
Art. 97 - Intervallo.
Art. 98 - Reperibilità.
Art. 99 - Orario multiperiodale.
Art. 100 - Prestazione lavorativa nei giorni festivi e semifestivi.
Art. 101 - Lavoro straordinario.
Art. 102 - Compenso per lavoro festivo, straordinario e notturno.
Art. 103 - Autorizzazioni e controlli.
Allegati
Allegato A Tabelle retributive
Allegato B Speciali indennità
Allegato C Regolamento delle anticipazioni su trattamento di fine rapporto
Art. 1 - Beneficiari.
Art. 2 - Limiti.
Art. 3 - Misura.
Art. 4 - Motivi.
Art. 5 - Criteri.
Art. 6 - Procedimento.
Art. 7 - Documenti.
Art. 8 - Decadenza.
Art. 9 - Detrazione.
Art. 10 - Deroghe.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle banche di credito cooperativo, casse rurali e artigiane

Il giorno 31 maggio 2004 in Bologna, tra Associazione Generale Cooperative Italiane (Agci) e Sindacato Italiano Lavoratori del Credito Cooperativo (Silcco); Federazione Intersindacale Dipendenti Credito Cooperativo (Fidicc) si è stipulato il seguente CCNL per i Quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane.

Capitolo I - Area contrattuale
Art. 1 - Area contrattuale e ambito di applicazione.

Il presente contratto contiene una disciplina unitaria e inscindibile dei rapporti di lavoro del personale inquadrato nelle categorie dei Quadri direttivi e delle Aree professionali - come di seguito individuate - delle Bcc/Cra, degli Istituti centrali e di quelli territorialmente decentrati del movimento cooperativo aderenti alla Associazione datoriale stipulante il presente CCNL.
Dichiarazione delle parti.
La presente disciplina può essere applicata anche ad altre Bcc/Cra purché aderenti alla Associazione datoriale stipulante il presente CCNL.
Le Parti con l'obiettivo di rendere la presente disciplina contrattuale compatibile con le diverse caratteristiche economico- dimensionali delle Bcc/Cr stabiliscono di classificarle nelle seguenti tre fasce:
- 1ª fascia: nella quale vengono ricomprese le bcc/Cr di nuova costituzione (fino ai primi 5 anni di attività);
- 2ª fascia: Bcc/Cr di dimensioni medie;
- 3ª fascia: Bcc/Cr di dimensioni maggiori e Istituti centrali.
L'appartenenza alla 2a e alla 3a fascia viene individuata attraverso il ricorso al sistema dei montanti aziendali delle banche. Le parti convengono, a tal fine, di valutare i seguenti elementi: raccolta (diretta, indiretta, pronti contro termine, altre forme), impieghi, patrimonio, servizi, struttura organizzativa, situazione territoriale. Con successivo accordo da stipularsi entro e non oltre 120 giorni dalla stipula del presente contratto verrà individuato analiticamente il peso dei singoli elementi nella determinazione del montante aziendale.
Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto specifiche regolamentazioni in tema di orario e di inquadramenti.
Il presente contratto non si applica ai rapporti di lavoro del personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2 - Osservatorio nazionale.
Fermo quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo, su istanza delle parti stipulanti, in relazione alle previsioni del D.lgs. n. 385/93, le parti medesime si impegnano ad incontrarsi in successivi momenti di verifica per esaminare congiuntamente, caso per caso, in relazione agli specifici assetti societari e alle loro evoluzioni, la situazione delle aziende che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), D.lgs. n. 385/93, ovvero quelle connesse e strumentali, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.

Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni.
In relazione a quanto previsto dal comma 1, art. 1, nell'ambito delle Bcc/Cra destinatarie del presente contratto si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai commi successivi:
A) Intermediazione mobiliare.
B) Leasing e Factoring.
C) Credito al consumo.
D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
E) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo / contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture interregionali o locali), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
- nell'area sistema di pagamento:
bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito;
imposte e tasse; enti previdenziali; assegni circolari/bancari;
- nell'area estero:
crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;
- nell'area finanza:
amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
- nell'area titoli:
custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione;
GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
- nell'area supporto:
anagrafe; conti correnti;
- nell'area servizi generali:
contabilità, ivi compresa quella fornitori.
F) Gestione amministrativa degli immobili d'uso.
G) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.

Orari di lavoro.
Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al comma 1 che precede sono contenute nel capitolo XIX del presente contratto.

Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili.
Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
(1) servizio portafoglio (escluse quelle di cui all'art. 3, lett. e) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di 'data entry' relative ad attività di 'back office';
(2) trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori;
(3) attività di supporto tecnico/funzionale perself-banking, POS, 'electronic banking' e banca telefonica;
(4) gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.
Chiarimento a verbale.
Per "lavorazioni didata entry relative ad attività diback office" si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l'inserimento dati negli archivi informatici.

Contratti complementari.
Le Parti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:
- orario di lavoro;
- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all'articolo che precede (specifiche regolamentazioni);
[…]
Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15, art. 1, D.lgs. n. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno venire individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.

Art. 5 - Definizioni contrattuali.
I termini previsti dal presente contratto che non siano espressamente ordinati sulla base di giorni lavorativi, sono da intendere costituiti da giorni di calendario.

Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali
Art. 7 - Livelli di contrattazione.

Le Parti convengono l'esistenza di due livelli di contrattazione: il primo, a livello nazionale come disciplinato dal presente accordo e il secondo, territoriale, così strutturato.
La trattativa decentrata riguarderà il premio di risultato, che dovrà avere la caratteristica di totale variabilità in funzione dei risultati conseguiti, 'fringe benefits', criteri per la concessione dei permessi di cui all'art. 51 e relative tipologie, contenuti e modalità di partecipazione ai corsi di formazione, sicurezza sul lavoro, tutela delle condizioni igienico ambientali, nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione, ulteriori ipotesi di inquadramento, ulteriori ipotesi di contratti a termine, ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale, ulteriori attività di cui all'art. 90.
Per le Bcc appartenenti alla 1ª fascia la trattativa si svolge tutte le volte che le Parti ne facciano richiesta ovvero quando le condizioni economico/reddituali lo consentano. In siffatti casi la trattativa viene raggruppata per aree territoriali economicamente omogenee.
Per le Bcc/Cr appartenenti alla 2ª fascia la trattativa decentrata verrà svolta a livello aree territoriali economicamente omogenee.
Per le Bcc/Cr appartenenti alla 3ª fascia la trattativa verrà svolta a livello aziendale.

Art. 10 - Commissione nazionale per la sicurezza.
Le Parti stipulanti attiveranno la Commissione nazionale per la sicurezza costituita ai sensi del D.lgs. n. 626/94 successivamente alla emanazione del relativo Testo Unico.

Art. 13 - Organismo paritetico sulla formazione.
Le Parti possono istituire un Organismo paritetico che deve valutare le esigenze formative per le specifiche figure professionali richieste dal mercato del lavoro e può individuare i percorsi formativi del personale, anche neo- assunto, delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane per la cui realizzazione sono da attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali e della Cooperazione.

Art. 14 - Diritti e libertà sindacali.
La materia dei diritti e delle libertà sindacali è ordinata dalle norme di legge. Le parti convengono di incontrarsi entro il 30.9.04 per la definizione delle agibilità sindacali.
[…]

Art. 15 - Interpretazione del CCNL.
Sorgendo questioni sulla interpretazione del presente contratto, la Associazione datoriale stipulante con propria iniziativa o su richiesta di una delle altre Parti stipulanti, convocherà tutte le Parti stipulanti del presente contratto, al fine di esaminare la possibilità di una interpretazione comune.
Raggiungendosi l'accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte da tutte le Parti stipulanti del presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo contratto.
Le controversie collettive aventi ad oggetto l'interpretazione di norme del presente contratto possono venire congiuntamente esaminate dalle parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione.

Art. 17 - Prevenzione dei conflitti collettivi.
Nel corso di un apposito incontro annuale, su richiesta delle Organizzazioni sindacali aziendali, l'azienda fornirà una informativa su appalti di servizi, andamento degli organici, assunzioni del personale, innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni.
Nel comune intento di prevenire situazioni che, all'interno del sistema del Credito Cooperativo, possano determinare ricadute sulle condizioni di lavoro del personale ed eventuali squilibri occupazionali, le Parti convengono sull'opportunità di attivare, secondo quanto concordato nel presente articolo, le procedure di informazione, di esame congiunto, di contrattazione e di confronto, anche al fine di elaborare, dove se ne ravvisi la necessità, proposte, concretamente realizzabili, per risolvere positivamente tali ricadute e tali squilibri.
A tal fine viene individuato, nell'adozione della procedura preventiva di cui ai commi successivi, lo strumento al quale ricorrere prima dell'applicazione delle norme di cui all'art. 24, legge 23.7.91 n. 223.
In particolare le Parti, anche al fine di prevenire i conflitti collettivi, stabiliscono le seguenti procedure, indipendentemente dalla consistenza numerica del personale occupato.

Parte I
Nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, le aziende informano gli Organismi sindacali stipulanti a livello aziendale e, su loro richiesta, procedono all'esame congiunto in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti da tali processi.
Le suddette procedure di informazione e di esame congiunto sono attivate successivamente alla fase decisionale, ma preventivamente rispetto alla attuazione operativa delle ricadute sulle condizioni di lavoro.
Detta procedura deve esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni ed è finalizzata alla ricerca di idonee soluzioni.

Parte II
Nei trasferimenti di azienda, nonché nei processi di fusione, concentrazione e scorporo, al fine di ricercare idonee soluzioni, le aziende interessate, procedono ad informare preventivamente gli Organismi sindacali aziendali.
Detta informazione deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima della definitiva approvazione dei suddetti processi.
L'informativa deve riferirsi:
(a) ai motivi del programmato trasferimento d'azienda, o dei processi di fusione, concentrazione e scorporo;
(b) alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
(c) alle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni gli Organismi sindacali aziendali possono chiedere di attivare la procedura di confronto, con la partecipazione delle aziende interessate. Detta procedura deve esaurirsi entro 20 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
Nel caso di mancato accordo in sede aziendale, le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti possono chiedere, con comunicazione non oltre 5 giorni, alla Associazione datoriale stipulante di attivare una fase di confronto, a livello di sistema, che deve esaurirsi entro 15 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
[…]

Capitolo IV - Politiche attive per l'occupazione - Assunzioni
Art. 23 - Apprendistato e contratti d'inserimento - Contratti di somministrazione di lavoro - Lavoro intermittente - Distacchi - Lavoro ripartito.

Salvo quanto previsto da specifiche norme di immediata applicazione del D.lgs. n. 276/03 e del presente contratto, le Parti si impegnano a costituire entro il 30.9.04 una Commissione paritetica per l'esame e l'attuazione mediante accordi collettivi nazionali della normativa introdotta dal predetto D.lgs n. 276/03.

Art. 26 - Modalità delle assunzioni.
[…]
Raccomandazione.
Le Parti stipulanti del presente contratto raccomandano alle aziende di favorire, laddove possibile, compatibilmente con organizzazione ed esigenze dei propri uffici, collocamento e condizioni di lavoro dei non vedenti e degli handicappati.

Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 42 - Indennità di servizio.

[…]
Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei - situati prevalentemente, cioè per oltre metà dell'altezza, sotto il livello stradale - spetta apposita indennità, nella misura indicata nella tabella B allegata al presente contratto.
Al personale che lavora in turni continuativi, laddove previsti, competono indennità di turno nelle misure giornaliere indicate dalla tabella B allegata al presente contratto.
Tali indennità - di rischio, di aiuto cassiere, per trasporto di valori, per lavoro in locali sotterranei, di turno - sono dovute per 12 mensilità e pertanto non vanno comprese nel computo della 13ª mensilità.
Le indennità di turno vanno liquidate, a ciascun lavoratore, in ragione del numero dei giorni in cui ha effettuato turni
[…]

Capitolo VII - Riposo settimanale, festività, ferie e assenze
Art. 48 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività.

Al personale compete un riposo settimanale, che deve normalmente coincidere con la domenica, secondo le norme di legge.
[…]

Art. 49 - Ferie.
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.
[…]

Capitolo VIII - Malattie, infortuni e maternità
Art. 53 - Maternità.

Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, la lavoratrice/lavoratore ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l'azienda l'indennità corrisposta dall'Inps.
[…]

Art. 55 - Controllo sanitario.
[…]
Il controllo delle assenze per infermità, come pure della idoneità fisica del lavoratore, va effettuato secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

Capitolo XIII - Sicurezza del lavoro e altre provvidenze
Art. 63 - Misure di sicurezza.

In caso di risoluzione del rapporto per morte o invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno della azienda o per ragioni di lavoro, l'azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza a un familiare convivente e a carico del dipendente anzidetto.

Art. 64 - Assicurazioni infortuni.
Il personale deve essere assicurato contro i rischi di morte e invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività, nell'arco dell'intera giornata, secondo le condizioni ordinarie generali di polizza.
[…]
La spesa va integralmente a carico della azienda. Beneficiari devono essere il lavoratore o, in caso di sua morte, i relativi familiari conviventi e a carico o, in mancanza, i suoi eredi.
Estremi e contenuti delle polizze aziendali vanno portati a conoscenza del personale.

Capitolo XV - Disposizioni di carattere sociale
Art. 79 - Azioni sociali.

Le Parti stipulanti, sensibili ai problemi della tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie del disagio sociale, reputano opportuno approfondire l'analisi delle relative tematiche.
Le aziende prenderanno in considerazione la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.
Le aziende in caso di ristrutturazione o nuove costruzioni di sedi bancarie adotteranno le misure che facilitino l'accesso dei lavoratori invalidi al posto di lavoro.

Capitolo XVIII
Art. 91 - Rotazioni del personale.

Viene riconosciuta l'opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
Al fine di favorire detti avvicendamenti, le aziende destinatarie potranno promuovere, sentiti i lavoratori, programmi di rotazione del personale.

Capitolo XIX - Orario di lavoro
Art. 92 - Orario settimanale.

[…]
L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 15 minuti.
Per il personale di custodia addetto alla guardia diurna e per i guardiani notturni l'orario settimanale è fissato in 40 ore.
[…]
L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni per 9 ore) o su 6 (6 giorni per 6 ore) giorni
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina
- comprendente la domenica
- in turni
Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
[…]

Art. 94 - Adibizione a macchine.
Il lavoratore addetto alle macchine contabili non può essere adibito continuamente ed esclusivamente alle medesime per oltre 6 ore al giorno, salvo l'obbligo di completare altrimenti il proprio orario di lavoro.
Per il lavoratore addetto a comuni macchine per scrivere e per calcolo, che venga impiegato in modo esclusivo e continuativo su tali macchine, va disposta interruzione giornaliera di detto lavoro per 1 ora, durante la quale va adibito ad altro lavoro.
Per il personale addetto a macchine perforatrici, per l'intero orario settimanale di lavoro, va disposta pausa giornaliera di 30 minuti, da ripartire in due periodi, o altra soluzione equivalente.

Art. 95 - Turni.
Per turni si intendono articolazioni d'orario che iniziano o terminano fuori dell'orario extra standard.
Per le attività appresso indicate l'azienda ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
1) distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
(a) sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza;
(b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati alla utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);
(c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
(d) gestione carte di credito e debito;
2) distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore:
(a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;
(b) sistemi di pagamento;
3) distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le 23:
(a) intermediazione mobiliare;
(b) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, connessi con i servizi di cui alla lett. a) che precede;
4) distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le 22:
(a) autisti;
(b) Centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a "fusi orari";
(c) banca telefonica;
(d) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.
Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), nonché il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. b) e al punto 4, lett. b), c) e d), possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio "stabile".
Nei confronti dei lavoratori inquadrati nelle tre aree professionali addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra standard, l'azienda potrà adottare - informandone preventivamente gli Organismi sindacali aziendali - l'orario settimanale di 36 ore, senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l'orario di 37 ore e 15 con diritto alla indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore da fruire nel corso dell'anno solare sotto forma di permessi retribuiti.
Ai lavoratori che compiono turni continuativi ad orario intero va concessa una pausa di 30 minuti nella giornata, con modalità tali da escludere interruzioni nel funzionamento del servizio.
L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione resa in turno è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 e in misura pari alla metà se la prestazione resa in turno si colloca in detto intervallo per un periodo pari o inferiore alle 2 ore.
L'indennità di turno diurno è pari ad E 5,00; l'indennità di turno notturno è pari ad E 30,00.
Gli addetti alle attività di cui alla lett. d) del punto 4 che precede possono effettuare turni notturni nel limite massimo individuale di 80 giorni all'anno, salvo deroghe da concordare a livello aziendale.

Art. 96 - Orario di sportello.
Nel corso della settimana l'orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l'azienda.
Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
(1) centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
(2) mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
(3) complessi industriali;
(4) manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands);
(5) sportelli cambio;
(6) posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
Presso le succursali di cui al comma che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l'azienda ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
Il lavoro domenicale e l'apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al precedente comma 2 (esclusi i complessi industriali).
Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l'anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
Il lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d'intesa fra l'azienda e gli Organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello della adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti; fra il termine di tale adibizione e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le 3 ore e 30 minuti.

Art. 97 - Intervallo.
Fatte salve le situazioni in atto il personale - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto a un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto dal comma successivo, fra le ore 13.25 e le 14.45.
La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore con intesa tra l'azienda e gli Organismi sindacali aziendali.
Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all'orario di sportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12 e non dopo le ore 14.40.

Art. 98 - Reperibilità.
L'azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (personale necessario per l'estrazione dei valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all'utenza); in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla azienda, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
[…]
L'azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra; nell'ambito dei lavoratori designati dalla azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.

Art. 99 - Orario multiperiodale.
Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l'azienda ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell'anno.
In ogni caso:
- l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;
- la prestazione del singolo lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di "minor lavoro" a 5 ore giornaliere e 25 ore settimanali;
- nei periodi di "maggior lavoro" - che non possono superare i 4 mesi nell'anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
[…]
L'azienda deve comunicare ai lavoratori con congruo anticipo, l'articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l'intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dalla azienda d'intesa con l'interessato.
L'azienda deve informare preventivamente gli Organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
In ogni caso, l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 10%, con un minimo di 5 addetti, di tutto il personale dipendente dalla azienda.
L'azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall'interessato.
[…]

Art. 100 - Prestazione lavorativa nei giorni festivi e semifestivi.
[…]
Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo in altro giorno. Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione della retribuzione e delle relative maggiorazioni contrattualmente previste.
[…]

Art. 101 - Lavoro straordinario.
L'azienda ha facoltà di chiedere al personale delle aree professionali e ai Quadri direttivi dei livelli 1 e 2 prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo in altro giorno, oltre che al compenso di cui all'art. 102.

Art. 103 - Autorizzazioni e controlli.
Le prestazioni di lavoro aggiuntive, quelle straordinarie, quelle festive, nonché quelle notturne devono essere autorizzate, di volta in volta, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, e devono essere annotate giornalmente.
Tali prestazioni devono essere richieste con adeguato preavviso, salvo il ricorso di esigenze immediate.
Le Organizzazioni sindacali aziendali possono effettuare controlli sulle prestazioni di lavoro di cui al comma 1 mediante membri dei propri direttivi.
I controlli anzidetti vanno effettuati previe specifiche comunicazioni alle aziende.