Tipologia: Accordo
Data firma: 9 gennaio 2004
Parti: Confartigianato, Cna, Casa Artigiani e e Cgil, Cisl, Uil Piemonte
Settori: Artigianato, Piemonte
Fonte: EBAP

Sommario:

 Organismi paritetici territoriali artigianato (OPTA)
Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale
· Formazione
· Permessi retribuiti
· Tutela
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriali
· Compiti demandati ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
· Deroga
· Nota
· Nuovi datori di lavoro
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)
 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale
· Formazione
· Permessi retribuiti
· Tutela
· Compiti demandati ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
· Deroga
· Nota
· Nuovi datori di lavoro
Formazione/informazione dei lavoratori dipendenti e formazione rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
· Formazione/informazione dei lavoratori dipendenti
· Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

EBAP Sicurezza
Accordo attuativo regionale del Decreto Legislativo 626/94 Torino, 09/01/2004

Le Confederazioni Artigiane Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Piemonte, Casa Artigiani Piemonte e le Confederazioni Sindacali Cgil Piemonte, Cisl Piemonte, Uil Piemonte convengono quanto segue

Organismi paritetici territoriali artigianato (OPTA)
Gli Organismi Paritetici (OPTA) sono stati costituiti sulla base dell’Accordo regionale del 12/05/1997.
L’ambito territoriale degli OPTA costituiti nella Regione Piemonte coincide con quello già definito per le sedi degli EBAP di Bacino in forza dell’ Accordo Regionale 28/5/91 e specificamente:
• Alessandria
• Asti
• Cuneo
• Novara
• Torino
• Vercelli
• Biella
• Ivrea
• Verbano/Cusio/Ossola.
In merito al Bacino di Ivrea, le parti prendono atto che non é ancora stato costituito l’EBAP di Bacino. Fino alla sua costituzione le funzioni dell’OPTA di Ivrea verranno svolte dall’OPTA di Torino.
L’OPTA opera presso le sedi degli EBAP di Bacino individuate dall’Accordo Regionale 9 aprile 1996, a cui é affidata la segreteria.
L’OPTA é costituito da 6 componenti effettivi di cui 3 in rappresentanza delle OO.AA tenuto conto delle rappresentanze territoriali già espresse negli EBAP di bacino e 3 in rappresentanza delle OO.SS.
Per ciascun componente effettivo é nominato un membro supplente.
In sede di Bacino le parti possono far coincidere i Rappresentanti dell’OPTA con quelli dell’EBAP territoriale. Essi durano in carica a tempo indeterminato. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento.
Nell’ambito dell’OPTA vengono nominati due coordinatori di cui uno in rappresentanza delle OO.AA. e uno in rappresentanza delle OO.SS.
I pronunciamenti dell’OPTA vengono assunti all’unanimità.
L’OPTA é la sede altresì in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali così come previsto dall’Accordo Nazionale 03.09.96 e dagli Accordi regionali attuativi.
L’OPTA riceve per parte del rappresentante alla sicurezza dei lavoratori territoriali la comunicazione delle aziende, redatta secondo il fac-simile allegato 4 A, dei nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti al servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso, se non già trasmessi all’OPTA.
L’OPTA riceve, inoltre, da parte delle aziende comunicazione, qualora eletto, del nominativo del rappresentante interno alla sicurezza, redatta secondo il fac-simile allegato 2.
L’OPTA riceve da parte delle Organizzazioni sindacali i nominativi dei rappresentanti territoriali alla sicurezza.
L’OPTA é prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge in materia di sicurezza. Pertanto tutti i soggetti interessati - datore di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, rappresentante per la sicurezza, lavoratori- sono impegnati a coinvolgere l’OPTA di bacino, al fine di ricercare e concordare idonee soluzioni, secondo le procedure definite dal CPRA (allegato 5).
Presso l’OPTA vengono tenuti gli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e l’elenco dei medici competenti.
Tutte le informazioni fornite all’OPTA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dagli Accordi tra le Parti e dal D.l.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3.

Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
Il Comitato Paritetico Regionale per l’Artigianato (CPRA) é stato costituito sulla base dell’Accordo regionale del 12/05/1997.
Il CPRA ha sede presso l’EBAP Regionale che ne curerà la segreteria.
Il CPRA é costituito da 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle OO.AA. e 6 in rappresentanza delle OO.SS..
Essi durano in carica a tempo indeterminato. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento.
Nell’ambito di tale Organismo sono nominati 2 coordinatori di cui uno in rappresentanza delle OO.AA. e uno in rappresentanza delle OO.SS..
Le parti datoriali e sindacali nominano rispettivamente all’interno della propria rappresentanza almeno 3 esperti tecnici della materia.
Il CPRA potrà avvalersi di consulenze tecniche sia interne alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, sia esterne anche per supportare l’attività degli OPTA.
Il CPRA é anche sede di seconda istanza per eventuali controversie che non hanno trovato composizione a livello di OPTA, come da procedura di cui allegato 5.
I pronunciamenti del CPRA vengono assunti all’unanimità.
Tutte le informazioni fornite al CPRA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dagli Accordi tra le Parti e dal D.L.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
Le Parti convengono sull’avvio di una seconda fase di procedura inerente la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nei termini che seguono.
1. Le aziende provvederanno ad informare i lavoratori entro il 20 marzo 2004 mediante affissione in bacheca del comunicato di cui allegato 1 che verrà inviato a tutte le aziende risultanti con dipendenti, da parte dell’EBAP Regionale entro il 10 marzo 2004. Qualora il comunicato non fosse recapitato all’azienda, per motivi diversi, la stessa potrà reperirlo presso l’EBAP di bacino.
2. Ai sensi delle norme vigenti il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrà essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o individuato a livello territoriale.
Le Parti firmatarie del presente Accordo confermano che il sistema di rappresentanza territoriale é il più adeguato alla realtà delle piccole imprese.
In forza dell’accordo regionale del 12/5/1997 nell’ambito di ciascun bacino sono stati formalizzati da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali come da allegato 3.
Nelle imprese in cui i lavoratori entro il 31 marzo 2004 non abbiano eletto il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, secondo le modalità previste dall’allegato 2, i lavoratori s’intendono rappresentati dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
Nel caso di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale le aziende comunicheranno all’OPTA il nominativo entro il 20 aprile 2004 come da allegato 2.
Il mandato dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza.
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali possono essere sostituiti dalle Organizzazioni Sindacali che hanno proceduto alla loro formalizzazione in qualsiasi momento o riconfermati alla scadenza del mandato.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale
Formazione

Le norme di legge prevedono a favore dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali una specifica formazione in materia di sicurezza, a carico del datore di lavoro, per una durata minima di 32 ore.

Permessi retribuiti
Le norme di legge prevedono a favore dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali la possibilità di richiedere permessi retribuiti per l’espletamento delle proprie funzioni previste dall’articolo 19 del Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutela
Le norme di legge prevedono che i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali non possono subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria funzione e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriali
Per l’espletamento dell’attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, prevista dal Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, le aziende contribuiranno con un versamento all’EBAP - Sicurezza di € 5,16 annui per dipendente, da effettuarsi entro il 20 luglio di ciascun anno.

Compiti demandati ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), sono quelli definiti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e riportati nell’allegato 4.

Deroga
Sono esclusi dalla normativa riportata nei punti precedenti, inerente la procedura per la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le aziende nell’ambito delle quali i lavoratori abbiano eletto il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale nel corso del biennio 2002-2003. Quanto sopra, in presenza della comunicazione all'OPTA del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale da parte dell’azienda. Anche in tale condizione il mandato del RLS aziendale ha durata triennale.

Nota
Tutte le informazioni fornite ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dagli Accordi tra le Parti e dal D.L.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3.

Nuovi datori di lavoro
Le aziende che acquisiranno la posizione di 'datori di lavoro' successivamente alla data del 29/02/2004, provvederanno ad informare i lavoratori mediante affissione in bacheca del comunicato di cui all’allegato 6 entro 90 giorni dall’inizio dell’attività con personale dipendente.
In tali aziende, qualora i lavoratori entro i successivi quindici giorni non abbiano eletto il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, secondo le modalità previste dall’allegato 2, i lavoratori s’intendono rappresentati dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
Nel caso di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, le aziende comunicheranno all’OPTA il nominativo entro 20 giorni dall’elezione come da allegato 2.
Il versamento per il finanziamento dell’attività della rappresentanza della sicurezza territoriale sarà effettuato entro la prima scadenza annuale.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)
Anche per i lavoratori delle aziende di cui al presente titolo le Parti convengono sull’avvio di una seconda fase di procedura inerente la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nei termini che seguono.
1. Le aziende provvederanno ad informare i lavoratori entro il 20 marzo 2004 mediante affissione in bacheca del comunicato di cui all’allegato 1 che verrà inviato a tutte le aziende risultanti con dipendenti, da parte dell’EBAP Regionale entro il 10 marzo 2004. Qualora il comunicato non fosse recapitato all’azienda per motivi diversi, la stessa potrà reperirlo presso l’EBAP di bacino.
2. Ai sensi delle norme vigenti il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrà essere eletto direttamente dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, é eletto dai lavoratori al loro interno secondo le modalità previste dall’allegato 2. In tale caso l’elezione sarà espletata entro il 31 marzo 2004.
Le aziende comunicheranno all’OPTA il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, qualora eletto, entro il 20 aprile 2004 come da allegato 2.
Il mandato dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale
Formazione

Le norme di legge prevedono a favore dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali una specifica formazione in materia di sicurezza, a carico del datore di lavoro, per una durata minima di 32 ore.

Permessi retribuiti
Le norme di legge prevedono a favore dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali la possibilità di richiedere permessi retribuiti per l’espletamento delle proprie funzioni previste dall’articolo 19 del Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutela
Le norme di legge prevedono che i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali non possono subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria funzione e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Compiti demandati ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), sono quelli definiti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e riportati nell’allegato 4.

Deroga
Sono esclusi dalla normativa riportata nei punti precedenti, inerente la procedura per la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le aziende nell’ambito delle quali i lavoratori abbiano eletto il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale nel corso del biennio 2002-2003. Quanto sopra, in presenza della comunicazione all’OPTA del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale da parte dell’azienda. Anche in tale condizione il mandato del RLS aziendale ha durata triennale.

Nota
Tutte le informazioni fornite ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dagli Accordi tra le Parti e dal D.L.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3.

Nuovi datori di lavoro
Le aziende che acquisiranno la posizione di “datori di lavoro” successivamente alla data del 29/02/2004, provvederanno ad informare i lavoratori entro 90 giorni dall’inizio dell’attività con personale dipendente mediante affissione in bacheca del comunicato di cui all’allegato 6 che potranno reperire all’EBAP di bacino.
In tali aziende l’elezione sarà espletata entro i successivi quindici giorni, secondo le modalità previste dall’allegato 2.
Nel caso di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, le aziende comunicheranno all’OPTA il nominativo entro 20 giorni dall’elezione come da allegato 2.

Formazione/informazione dei lavoratori dipendenti e formazione rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Formazione/informazione dei lavoratori dipendenti
Al CPRA é affidata dalla Parti la predisposizione ed elaborazione di pacchetti formativi e materiale formativo/informativo per i lavoratori inerenti i rischi di carattere generale e specifici per ogni categoria. Il materiale formativo/informativo verrà messo a disposizione delle aziende iscritte all’EBAP tramite l’OPTA e le Organizzazioni Artigiane.
I lavoratori dipendenti dovranno rilasciare ricevuta ai propri datori di lavoro dell’avvenuta consegna del materiale formativo/informativo.

Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sia territoriali che aziendali hanno diritto, ai sensi di legge, a specifica formazione in materia di sicurezza.
Per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali la formazione prevista a carico del datore di lavoro avrà una durata minima di 32 ore.
La formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale sarà espletata tenuto conto delle indicazioni fornite dal CPRA.

Confartigianato
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Casa
Cgil
Cisl