MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

 

(Chiarimento)
PROT. n° 0004882

Roma, 31 marzo 2020
 

Oggetto: Attività 78 dell'Allegato I al DPR 151- Documentazione da allegare alla SCIA - Risposta quesito

Si riscontra il quesito rubricato in oggetto, acquisito agli atti di questa direzione Centrale con nota DCPREV n° 2962 del 25/2/2020 e si rappresenta quanto di seguito indicato.
Si premette che, per le attività di cui all'Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ed in particolare per le aerostazioni di cui al presente quesito, l'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva presentazione, al competente Comando dei Vigili del fuoco, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione di cui all'art.4 del DM 7/8/2012, tra cui l'asseverazione a firma di un tecnico abilitato.
Al riguardo, all'asseverazione di che trattasi sono allegati, in particolare, certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al citato DM 7/8/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, siano stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
Per i prodotti e materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, la documentazione di che trattasi è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste in progetto, resa su MOD PIN 2.3-2018 DICH. PROD. disponibile sul sito http://www.vigilfuoco.it.
Al riguardo si specifica che le aerostazioni di cui al punto 78 dell'allegato I al DPR 151, sono attualmente disciplinate dal D.M. 17 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²”, e quindi i materiali e prodotti da costruzione per i quali va resa la succitata dichiarazione di rispondenza dei prodotti impiegati alle prestazioni prescritte dalla norma e richieste in progetto, sono unicamente quelli di cui al p.to 3.2 del DM 17/7/2014, ed in particolare, per i materiali di arredamento, i soli tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili non imbottiti.
Con riferimento, invece, alle pellicole grafiche, per quanto non specificato nel quesito posto, si precisa che, ove le stesse siano impiegate come rivestimento di pareti, va resa anche per queste la dichiarazione di rispondenza su MOD PIN 2.3-2018 DICH. PROD.