Regione Piemonte
Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione e Veterinaria
Protocollo n. 37998/A1409B del 18.11.2020
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL
Ai Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL)
e pc Ai Direttori Generali delle ASL
Loro Sedi
Oggetto: Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro
Il DPCM del 3 novembre all’art. 1 comma 9 lettera s) dispone che "Sono altresì consentiti [...] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
Pertanto, tutti i corsi in materia di salute e sicurezza possono svolgersi in presenza nel rispetto delle misure richiamate.
Tuttavia, a seguito del perdurare dell’emergenza causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, si ritiene opportuno che tutte le attività formative teoriche in materia di salute e sicurezza siano erogate con modalità di formazione a distanza.
Sulle modalità di erogazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza il quadro normativo attualmente vigente prevede due modalità: la formazione in presenza e la formazione in modalità e-learning (limitatamente ad alcuni corsi di formazione indicati in modo puntuale nell’Accordo 128 del 7 luglio 2016). La videolezione in modalità sincrona viene peraltro richiamata quale modalità di erogazione della formazione e-learning all’interno dell’Allegato II, paragrafo D, dell’Accordo 128 del 7 luglio 2016.
La formazione in videoconferenza sincrona, che può essere definita come un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro tramite più postazioni remote (pc o tablet), connesse ad una piattaforma multimediale di comunicazione, costituisce una modalità formativa intermedia tra la formazione in presenza e la formazione in e-learning.
In questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonostante l’assenza di una specifica normativa di riferimento, si ritiene che i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona possano ritenersi equiparati alla formazione in presenza e che quindi siano idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Nel caso di corsi di formazione che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche in cui è necessaria la presenza fisica o l'interazione in presenza con il docente, la video conferenza sincrona può essere utilizzata solo per le parti teoriche.
Concesso che i soggetti formatori dei corsi in video conferenza siano quelli riconosciuti dal D.lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da tenere in presenza, occorre tenere presente chela gestione di un'aula virtuale comporta dinamiche e procedure diverse dalla gestione d’aula in presenza.
Per erogare la formazione in modalità videoconferenza sincrona, i soggetti formatori dovranno attivare procedure per la gestione delle modalità di accesso e di tracciamento delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento e della gestione dei materiali didattici.
Pertanto, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, si raccomanda l’erogazione delle parti teoriche dei corsi in materia di salute e sicurezza in videoconferenza, a condizione che siano rispettati da parte dei soggetti formatori determinati requisiti di carattere gestionale e tecnologico necessari per garantire l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell'apprendimento, che deve essere sempre individuale.
I soggetti erogatori, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovranno rendere disponibili le credenziali di accesso ai corsi.
Resta inteso che la modalità di formazione a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
Distinti saluti