Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 novembre 2020, n. 26830 - Il decorso dei termini per la liquidazione dell'indennizzo INAIL non fa cessare la sospensione della prescrizione triennale 


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: PICCONE VALERIA Data pubblicazione: 25/11/2020
 

Rilevato che

con sentenza del 19 giugno 2016, la Corte di appello di Catania, in accoglimento dell'appello proposto dall'INAIL, ha respinto la domanda avanzata da A.S. avente ad oggetto l'indennizzo ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000, per un danno biologico pari al 13% in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 23/03/2004;
a sostegno della propria decisione la Corte ha posto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'Istituto alla luce della sospensione della stessa per la definizione del procedimento amministrativo;
avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il A.S., affidandolo a due motivi;
resiste con controricorso l'Inail;


Considerato che


con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione delle sentenze della Corte di cassazione n. 211 del 2015 e 17822 del 2011 poste a base della decisione mentre, con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 2943 cod. civ. comma IV e 2945 cod. civ.;
i due motivi, da trattarsi congiuntamente per l'intima connessione, sono fondati e devono essere accolti;
secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 11928 del 2019, il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata;
alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e la causa va rimessa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche in relazione alle spese relative al giudizio di legittimità;


 

PQM




La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 19 febbraio 2020.