Regione Veneto
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 27 novembre 2020, n. 159
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
B.U.R. 27 novembre 2020, n. 183

Note per la trasparenza
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

 

Il Presidente

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;
Visto il decreto-legge del 7 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 27 novembre 2020, ore 8, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un numero di soggetti attualmente positivi pari a 76.888, 2440 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 303 ricoverati positivi in terapia intensiva, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato, dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;
Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 9-15 novembre 2020
(aggiornati al 18 novembre 2020) registrano:
- Casi totali: 108260 | Incidenza cumulativa: 2205.92 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 9/11-15/11: 20207 | Incidenza: 411.74 per 100000
- Rt: 1.23 (CI: 1.12-1.4) [medio 14gg]
Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione operata sulla base del documento denominato “Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale” che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 del suddetto documento;
Ritenuto di disporre ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione;
Vista l’ordinanza del ministro della Salute 24 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, alla luce della quale alla Regione del Veneto si applicano le disposizioni dell’art. 1, del dpcm 3.11.2020;
Vista l’ordinanza n. 156 del 24.11.2020, lett. A), punti 12 e 13, con la quale è stata disposta, per i giorni festivi e prefestivi, la chiusura degli esercizi di media e grande struttura di vendita, singoli o complessi quale misura aggiuntiva rispetto a quella della lett. ff) dell’art. 1, comma 9, del dpcm 3.11.2020;
Ritenuto, a fronte dei dati disponibili, di modificare la disciplina relativa alla chiusura degli esercizi commerciali nei giorni prefestivi e festivi, riconfermando, peraltro, il limite di compresenza di clienti, e fatta salva l’applicazione della lett. ff) dell’art. 1, comma 9 del dpcm 3.11.2020;
Ritenuto di confermare, per il resto, tutte le disposizioni dell’ordinanza n. 156 del 24.11.2020 e dell’ordinanza n. 158 del 25.11.2020;
Acquisito il parere favorevole della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
 

ordina

A. Misure per gli esercizi commerciali al dettaglio

Nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte esclusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali come previsto dalla lett. ff) dell’art. 1, comma 9, del dpcm 3.11.2020, per la quale “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.
Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione che per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
E’ riconfermata la disposizione dell’ordinanza n. 158 del 25.11.2020, per la quale sono stabiliti i seguenti limiti di compresenza di clienti negli esercizi commerciali al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali:
esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.
Ai fini del controllo sull’applicazione dei suddetti limiti, il gestore del singolo esercizio commerciale, anche interno a centri o parchi commerciali:
è obbligato ad apporre all’ingresso dell’esercizio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al punto 3);
garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o proprio personale, compreso eventualmente il gestore stesso, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata;
adotta le opportune iniziative, quali apposizione di cartelli e verifiche periodiche, volte a far sì che in caso di gruppi di persone in attesa davanti all’esercizio commerciale, sia rigorosamente rispettato il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e l’uso effettivo delle mascherine.
In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-1.
Per tutto quanto non modificato dalla presente ordinanza, valgono le disposizioni delle ordinanze n. 156 del 24.11.2020 e n. 158 del 25.11.2020.
Ai fini dell’applicazione della presente ordinanza valgono i chiarimenti pubblicati sul sito della Regione riguardanti disposizioni analoghe a quelle di cui alla presente ordinanza, riprodotti a titolo esemplificativo nell’allegato 1) della presente ordinanza.
 

B. Disposizioni finali

La presente ordinanza ha effetto dal giorno 28 novembre al 4 dicembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.
La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Luca Zaia

Allegato 1

Chiarimenti
 

1) Nel calcolo delle persone che possono essere presenti negli esercizi commerciali sono conteggiati anche gli operatori dell'esercizio?
No, si conteggiano solo i clienti.

2) Negli esercizi commerciali, la vigilanza sull'accesso deve essere svolta da una persona appositamente dedicata e riservata?
Assolutamente no. La previsione è volta esclusivamente a far in modo che ci sia sempre un responsabile del controllo, che può ben essere, ad esempio, anche il titolare o altro dipendente dell'esercizio, che la può svolgere dall'interno mentre lavora se le dimensioni e la struttura del negozio lo consentono. In sostanza, il gestore o chi opera all'interno è chiamato a verificare che il numero dei clienti all'interno sia in linea con le previsioni anticovid.
Si ricorda che il limite di un cliente per i primi 40 mq è stabilito dai dpcm fin da aprile.

3) I gestori di esercizi commerciali rispondono per qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi?
No. Occorre ricordare che quasi sempre ci si trova su area pubblica, sulla quale gli esercenti non possono intervenire.
Di certo, il gestore che fa il possibile, sulla sua proprietà, per evitare le violazioni all'esterno del negozio (es. utilizzando cartelli o avvisi), non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni.

4) Nei centri o pachi commerciali si computa la superficie comune da cui si accede alle varie strutture di vendita interne per determinare il numero massimo di clienti che possono entrare?
No, si computa solo la superficie commerciale di vendita e quindi quella dei negozi inseriti nei complessi.
L'accesso ai centri e ai parchi commerciali è, pertanto, senza limiti complessivi, i quali limiti valgono per le singole unità, che sono quelle tenute ad apporre i cartelli con il quantitativo massimo di persone per ciascun negozio.
Sulle aree comuni sarà il gestore del complesso commerciale a dover mettere in atto le misure di vigilanza sul rigoroso rispetto di assembramento e sull'obbligo di uso della mascherina e del distanziamento, che vale ovunque in zone solitamente affollate come queste.
A solo titolo informativo potranno essere apposti all'ingresso dei centri o parchi commerciali indicatori dei limiti massimi di presenza derivanti dalle sole superfici di vendita dei vari esercizi commerciali in essi inseriti.

7) I servizi alla persona (es. parrucchieri) sono soggetti ai limiti di presenza dell'ordinanza n. 156?
No. L'ordinanza si riferisce agli esercizi commerciali.

8) Gli ambulatori medici sono soggetti al limite di presenze?
No. La limitazione vale per gli esercizi commerciali.

9) Bar, ristoranti, pasticcerie ed esercizi di somministrazione anche da asporto sono soggetti ai limiti di presenza di persone?
No perché non si tratta di esercizi commerciali e sono soggetti ad autonome regole di prevenzione.