Tipologia: Ipotesi di accordo CCNL
Data firma: 26 novembre 2020
Validità: 01.01.2020-30.06.2023
Parti: Confindustria Ceramica e Filctem-Cgil, Femca-Csil, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Ceramica ecc.
Fonte: femcacisl.it


Ipotesi di accordo

Il giorno 26 novembre 2020, tra Confindustria Ceramica e le Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Femca-Csil, Uiltec-Uil, è stata stipulata la presente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 16/11/2016 per gli addetti all’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.
La presente Ipotesi di Accordo, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, sarà sottoposta alla valutazione dei lavoratori.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a comunicare a Confindustria Ceramica l’avvenuta approvazione entro il 15 gennaio 2021.
L’efficacia della presente Ipotesi di Accordo, le cui norme costituiscono un complesso inscindibile, è sospesa fino all’avvenuta comunicazione di approvazione sopra citata.
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ipotesi di Accordo, le Parti rinviano ai contenuti del CCNL 16 novembre 2016, che saranno oggetto di aggiornamento e semplificazione in relazione alle norme di legge medio tempore intervenute.

Ipotesi di accordo
• Le Parti concordano di recepire in fase di stesura, allegandolo al CCNL, l'"Accordo-quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" siglato tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 25 gennaio 2016.
Al Capitolo I - Parte I "Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale" le Parti convengono di modificare il punto 1 “Osservatorio Nazionale” secondo capoverso, come segue: "L’Osservatorio - ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà con periodicità annuale l’andamento a consuntivo dei dati di comparto e con periodicità semestrale temi specifici di interesse congiunto come, ad esempio, la condivisione di iniziative a sostegno della competitività delle imprese e della salvaguardia dell’occupazione. D’intesa tra le Parti potrà essere individuata una periodicità diversa ove vi siano questioni suscettibili [...]"
Al Capitolo I - Parte I “Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale" le Parti convengono di integrare il punto 1 “Osservatorio Nazionale” come segue "Le Parti nel riconfermare il valore e l’efficacia dell’Osservatorio Nazionale, consolidati negli anni dal continuo rafforzamento dei contenuti informativi previsti, ne auspicano una migliore articolazione che consenta anche di intraprendere iniziative di sostegno congiunto del settore nei confronti delle Istituzioni e dell’opinione pubblica, per il rilancio delle attività e la salvaguardia dell’occupazione.”
Al Capitolo I - Parte I "Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale" le Parti convengono di prevedere quanto segue: "Nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale sarà costituita una sezione sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che sarà oggetto di autonoma convocazione".
Al Capitolo I - Parte I "Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale" le Parti convengono di integrare il punto “Gruppi industriali ed imprese con più di 100 dipendenti” come segue: “Fatte salve le diverse previsioni introdotte dalla contrattazione integrativa aziendale, vengono istituiti gli Osservatori Aziendali con una cadenza almeno semestrale. Il confronto negli Osservatori Aziendali analizzerà preventivamente / temi relativi ai processi d’innovazione tecnologica (industria 4.0) e presterà particolare attenzione alle eventuali ricadute organizzative, gestionali e professionali che ne dovessero derivare. Ove da tale confronto emergessero eventuali ricadute sui livelli occupazionali, le Parti si impegnano a concordare tutte le misure necessarie atte a ridurre e minimizzare le conseguenze sociali”.
Al Capitolo I - Parte I "Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale" le Parti convengono di integrare il Punto 3 “Mercato del lavoro”, paragrafo “Occupabilità e bilanciamento generazionale” - come segue : "Le Parti si impegnano ad individuare in occasione di processi di riorganizzazione, soluzioni appropriate e condivise, volte ad accompagnare i percorsi di agevolazione all'esodo finalizzati al ricambio generazionale, al fine di rendere più competitive le imprese e sostenere l’occupazione nel settore. ”
Al Capitolo I - Parte I “Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale" le Parti convengono di integrare il Punto 4 “Pari opportunità e tutela della persona" come segue: “fermo quanto previsto all'art. 24 D.Lgs. 80/2015, in ipotesi di dipendente inserito/a in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, qualora richiesto dal lavoratore/lavoratrice interessato/a, si darà corso ad un confronto tra Direzione Aziendale e RSU/OO.SS. All’esito di tale confronto, l’azienda si rende disponibile a valutare, sulla base della particolare situazione del lavoratore/lavoratrice interessato/a soluzioni organizzative atte a tutelare il lavoratore / lavoratrice. Tali soluzioni, a titolo esemplificativo, possono prevedere anche la possibilità di rimodulazione dell’orario di lavoro ovvero di spostamento su richiesta del/della dipendente, in altri stabilimenti.”
Al Capitolo I - Parte II “Appalti e decentramenti produttivi" le Parti convengono di integrare e modificare il primo capoverso come segue: “Le aziende informeranno, annualmente, o a richiesta di una delle Parti, le Rappresentanze Sindacali Unitarie: - sul quadro generale, natura, contenuti, obiettivi e caratteristiche delle attività conferite in appalto; [. . .] ceni applicato dalle imprese appaltatrici. Le aziende committenti si impegnano a formalizzare contratti di appalto / esternalizzazione che prevedano oltre al rispetto di tutte le norme di legge anche l’applicazione dei Protocolli e delle Buone Pratiche settoriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Coerentemente le aziende committenti si impegnano a considerare l'applicazione dei Ceni sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale quale criterio prioritario nella scelta dell'appaltatore".
Al Capitolo I - Parte V “Lavoro a tempo parziale (part-time)” le Parti convengono di integrare come segue: “Ai sensi dell'art. 8 c. 3 D.Lgs. 81/2015, i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In via ulteriore, in conformità all’art. 8 c. 7 D.Lgs. 81/2015, Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.Lgs. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta”.
Al Capitolo I - Parte VII “Diversamente abili" le Parti convengono di integrare come segue: “Le Parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore disabile o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto, anche in riferimento alle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE, come recepite in Italia nel d.lgs. n. 216/2003. A tal fine dichiarano di ispirare le proprie iniziative ai contenuti dell’accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 12 dicembre 2018, “Salute e sicurezza - Attuazione del Patto della fabbrica”. In particolare, ribadiscono la necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e l’impegno rivolto ad individuare le possibili soluzioni attraverso l'analisi di modalità tecnologiche, organizzative o contrattuali. ’’
Al Capitolo I - Parte VIII “Formazione", paragrafo 1.2 “Formazione continua", le Parti convengono di integrare come segue: “In relazione all’importanza dei piani formativi, nelle imprese con oltre 50 dipendenti la RSU potrà identificare al proprio interno un delegato alla formazione, che contribuirà alla rilevazione dei fabbisogni formativi e sarà consultato nella definizione dei temi da inserire negli stessi piani.
Il delegato alla formazione dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche. A tal fine, potrà partecipare a corsi organizzati dalle strutture sindacali di riferimento, utilizzando i permessi per lo svolgimento dell’attività della RSU di cui all’art. 12 del presente CCNL. ”
Al Capitolo I - Parte IX - “Welfare di settore" e al Capitolo VII - Parte IX - “Welfare di settore” le Parti convengono di inserire la seguente “Dichiarazione delle Parti stipulanti”: “Le Parti si danno atto della necessità di condurre azioni positive volte a diffondere il Welfare Contrattuale (Foncer e Fasie) con l’obiettivo di promuovere una maggiore adesione da parte dei lavoratori. ”
Al Capitolo II - Art 2 “Sviluppo sostenibile - ambiente di lavoro - prevenzione, igiene e sicurezza lavoro” paragrafo “Sicurezza negli appalti' le Parti convengono di integrare come segue: “Le Parti, ritenendo fondamentali i temi della sicurezza, salute e ambiente, stabiliscono che nell’ambito del monte ore annuo previsto dall’art. 15 per le Assemblee, possa essere effettuata un'ora di assemblea tra RLSSA e RSPP per discutere e confrontarsi con i lavoratori sulle problematiche ambientali e sulle strategie aziendali sulla sicurezza e sulla formazione. A tal fine, le aziende si rendono disponibili a valutare di riconoscere un'ora di assemblea retribuita nell’ipotesi in cui il monte ore previsto dall’articolo 15 fosse esaurito.”
Al Capitolo II “Struttura e normative generali’ - Art. 6 “Contrattazione di secondo livello” le Parti convengono di introdurre nell’elenco delle materie delegate alla contrattazione aziendale, o alternativamente territoriale, le voci “welfare aziendale / territoriale" e “innovazione tecnologica”. In ragione di quanto sopra, si riporta di seguito la parte dell’articolo modificata: “La contrattazione aziendale, o alternativamente territoriale, di tipo normativo potrà avvenire sulle seguenti materie:
- Organizzazione del lavoro
- Orario di lavoro,
- Prestazione lavorativa,
- Occupazione e politiche sociali,
- Welfare aziendale / territoriale
- Innovazione Tecnologica.
Al Capitolo II “Struttura e normative generali” - Art. 11 “Decorrenza e durata” le Parti concordano di modificare l’attuale formulazione come segue: “Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre, per questa vigenza, dal 1 gennaio 2020 e sarà valido sino al 30 giugno 2023.
Lavoro agile - “Il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, laddove ne ricorrano le condizioni, stabilita mediante accordo tra azienda e lavoratore e regolata dalla legge n. 81/2017. In quanto strumento orientato ad incrementare la produttività e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Parti intendono promuoverne l’utilizzo, anche in via sperimentale, e si impegnano alla predisposizione di apposite linee guida entro un anno dalla sottoscrizione del presente rinnovo”. ,
Al Capitolo IV - art 32 “Permessi’ - le Parti convengono di modificare il terzo capoverso come segue: sostituire la parola trimestralmente con mensilmente.
Al Capitolo IV "Normative comuni del rapporto di lavoro” - Art. 39 “Trattamento in caso di maternità/paternità” le Parti convengono le seguenti revisioni in grassetto: “Nel caso di nascita di figlio/i verrà garantito al padre lavoratore, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, due giorni di permesso retribuito da fruire entro 7 giorni dalla data del parto. Tale permesso assorbe e non si cumula con quanto eventualmente già concesso a livello aziendale prima della data di stipula del presente accordo".
Al Capitolo IV "Normative comuni del rapporto di lavoro” - Art. 49 “Preavviso di licenziamento e di dimissioni” [...]
Al Capitolo VI “Classificazione e retribuzione" le Parti convengono di:
■ aggiungere all’Art. 62 “Classificazione del personale” il seguente capoverso: “Le Parti istituiscono una Commissione Tecnica Paritetica che valuterà la necessità di aggiornare il sistema di classificazione in relazione alle modifiche organizzative e tecnologiche intervenute. Tale Commissione si riunirà entro il 30 giugno 2021 e terminerà i lavori entro il 31 dicembre 2022. Gli esiti dei lavori della Commissione potranno costituire una utile base di discussione per il prossimo rinnovo del ceni. A tali fini, eventuali intese aziendali sulla valutazione e sperimentazione di nuovi profili professionali, non riconducibili all'attuale inquadramento, individuabili per effetto dell'innovazione tecnologica e delle specificità delle lavorazioni, potranno essere di riferimento per i lavori della Commissione.
Qualora ritenuto necessario dalle Parti, la Commissione, nello svolgimento dei lavori, potrà ricorrere ad esperti”;
Al Capitolo VI “Classificazione e retribuzione" - Art. 65 ed al Capitolo VII - Art. 65 la rubrica da “Minimi e indennità di posizione organizzativa" viene modificata in “Trattamento economico" e, in conformità a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 “Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di Confindustria e Cgil, Cisl e Uil”, le Parti concordano quanto segue:
TEM: [...]
TEC

[...]
> Inserire in calce all’Art. 66 “Modalità di corresponsione della retribuzione” la seguente dichiarazione a verbale delle Parti Stipulanti:
Dichiarazione a verbale delle Parti Stipulanti per regimi di orario introdotti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) diversi dalle 40 ore di effettivo lavoro
Al fine di superare contrasti interpretativi sull’art. 66, con l’obiettivo di addivenire ad una univoca interpretazione, le Parti istituiscono una Commissione Tecnica Paritetica che avrà il compito di analizzare le modalità di calcolo delle detrazioni orarie in caso di assenza per cause che non comportano il diritto alla retribuzione. Tale Commissione si riunirà entro il 30 giugno 2021 e terminerà i lavori entro il 31 dicembre 2022. Gli esiti dei lavori della Commissione potranno costituire una utile base di discussione per il prossimo rinnovo del CCNL.

Tabelle [...]