Tipologia: Protocollo di sicurezza per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19
Data firma: 26 novembre 2020
Parti: Federvivo e Scl-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom - Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Spettacolo dal vivo
Fonte: fistelveneto.cisl.it
Protocollo di sicurezza per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19
Premessa
Federvivo (Federazione dello Spettacolo dal vivo) aderente all'Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil sottoscrivono il seguente protocollo che, ferme restando Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020, allegate al DPCM del 24 ottobre 2020, è valido sul piano nazionale per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, a tutela della sicurezza sanitaria in un'ottica di prevenzione del contagio, in cui ciascun soggetto coinvolto sia responsabile secondo il ruolo che ricopre, al fine di consentire la prosecuzione delle attività con una programmazione più ampia possibile di proposte artistiche plurime nel duplice interesse di una maggiore occupazione e di una più articolata offerta a favore del pubblico. Resta inteso che se le Istituzioni introdurranno modifiche alle linee guida per il settore dello spettacolo, le Parti si incontreranno per aggiornare il presente protocollo. In ogni caso, su richiesta di ciascuna delle Parti che sottoscrivono il presente accordo esse si dovranno incontrare per concordarne le eventuali modifiche. Ferme restando le disposizioni normative vigenti, le imprese potranno definire dei protocolli di sicurezza interni con la collaborazione del Medico Competente (ove presente) e del servizio di prevenzione e protezione, previa consultazione degli RLS (RLST ove non presenti) e delle RSU / RSA (OO.SS. ove non presenti).
Regole igieniche generali per i Teatri
In tutti gli ambienti dove si svolge e si segue l'attività performativa, nonché negli spazi comuni interni alle strutture è necessario mantenere le seguenti norme igieniche:
- Mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro, utilizzo delle mascherine o altri DPI come da indicazioni dell'Autorità Sanitaria; _
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto (monouso) evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Pulire quotidianamente le superfici e l'attrezzeria con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- Evitare assembramenti in aree comuni;
- Evitare le riunioni se non strettamente indispensabili. In caso sia necessario tenere una riunione, mantenere una distanza di almeno un metro tra i partecipanti e DPI come da indicazioni dell'Autorità Sanitaria.
È necessario, inoltre, predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per le persone di altra nazionalità, per promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del lavoratore stesso.
Gestione di eventuali casi positivi
In caso di persona che presenti sintomi da Covid 19 sul posto di lavoro devono essere isolati il lavoratore e le persone che hanno avuto contatti stretti, ed ove la positività al virus di una persona che ha frequentato gli ambienti di lavoro fosse confermata, è necessario procedere all'aereazione dei locali ed alla sanificazione dell'area secondo le vigenti disposizioni del Ministero della salute. In questo caso l'impresa avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e/o i numeri di emergenza per il Covid 19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L'impresa inoltre collabora per la definizione degli eventuali “contatti stretti”.
Attività produttive
1) Prove e modalità di accesso ai luoghi di spettacolo
1. Poiché la pratica delle attività di spettacolo dal vivo non consente nella maggior parte dei casi l'uso della mascherina individuale, si raccomanda che durante le prove la distanza interpersonale fra i partecipanti coinvolti sia sempre pari ad almeno un metro, con le seguenti eccezioni: per le produzioni di danza la distanza minima è di 2 metri, per le produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e per gli spettacoli musicali devono essere garantiti 1,5 metri per gli strumenti a fiato, 2 metri tra direttore di orchestra e prima fila, 1 metro lateralmente e 2 metri frontalmente tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze potranno essere ridotte ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Ogni partecipante all'attività fino al momento della pratica performativa dovrà aver coperto naso e bocca con mascherina, che toglierà subito prima dello svolgimento dell'attività, e quindi, immediatamente dopo averla conclusa, provvederà ad igienizzare le mani con gel disinfettante e coprirà bocca e naso con la mascherina.
2. L'accesso dei lavoratori di compagnie e/o degli artisti ospiti al luogo di spettacolo è regolato dal DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da interferenze) di cui all'articolo 26 del d.lgs 81/2008, con integrazione specifica relativa alle modalità procedurali adottate per il contenimento del rischio Covid-19.
Gli artisti e lo staff tecnico - amministrativo saranno informati in merito agli eventuali rischi presenti nell'ambiente di lavoro nel quale andranno ad operare (rischio rumore, rischio chimico, rischio incendio) tra cui il rischio di contagio da Covid 19 e, inoltre, verranno messi a conoscenza delle misure generali e puntuali da adottare nonché dei comportamenti da tenere all'interno del teatro/spazio ospitante e, in generale, in tutti gli spazi condivisi.
3. In caso di attività svolta da una compagnia e/o da artisti ospiti, gli stessi dovranno informare il teatro/spazio ospitante delle misure adottate ai fini del contenimento del rischio contagio da Covid 19.
4. L'accesso al luogo di spettacolo può comportare in ogni caso a carico del Gestore/Organizzatore la rilevazione della temperatura come indicato nelle regole generali ed il controllo dell'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI - mascherine chirurgiche) in tutte le parti comuni.
5. Il Gestore/Organizzatore provvede a fornire alla compagnia e/o agli artisti ospiti camerini in numero sufficiente da garantire la presenza di un singolo lavoratore per vano, ovvero concorda con la compagnia e/o con gli artisti ospiti modalità di impiego degli spazi che garantiscano comunque il distanziamento sociale o la protezione dei lavoratori.
6. Il Gestore/Organizzatore provvede a garantire l'accesso a servizi igienici ad esclusivo uso dei membri della compagnia e/o dell'artista ospite.
2) Disposizioni specifiche per artisti su palcoscenico
1. Gli artisti in scena e i tecnici che non possono agire nel rispetto delle distanze di sicurezza in ragione di condizioni imprescindibili poste dalla drammaturgia/coreografia/regia rappresentata, sono sottoposti ai test scientifici più affidabili (tampone molecolare o antigenico naso faringeo - di seguito NF - per ricerca SARS - CoV - 2 o altri testi validati) per accertarne le condizioni di salute ed escludere la positività a Covid-19 immediatamente prima dell'inizio del periodo di prova dello spettacolo in oggetto e con cadenza periodica di almeno sette giorni, in caso di attività in corso e comunque sempre all'inizio di ogni produzione, anche in assenza di sintomatologia. Tale sorveglianza sanitaria, svolta di concerto con il medico competente della compagnia, sarà adottata fino all'esaurimento del periodo di recita e/o al termine dell'eventuale tournée dello spettacolo.
2. Qualora si tratti di artisti / tecnici con contratto di scrittura il cui rapporto si conclude prima del termine previsto dei sette giorni per la ripetizione del tampone NF, lo stesso lavoratore potrà essere sottoposto ad un nuovo test. Ai fini della ripetizione del tampone NF si prevede una tolleranza di 72 ore entro la quale il test è da considerarsi utile per quanto disciplinato dal presente protocollo.
3. Resta nella piena responsabilità dell'impresa e del suo legale rappresentante, nonché del singolo artista ospite, la scelta di derogare ai principi generali di adozione delle misure minime generali per il contenimento del rischio di diffusione del Covid-19. In questo caso si attuano le misure del presente protocollo.
4. Nel caso in cui non sia possibile l'applicazione delle precedenti disposizioni, gli artisti, durante lo spettacolo, dovranno rispettare il distanziamento interpersonale previsto.
3) Interazioni tra artisti e personale
1. Gli artisti dovranno disporre di un camerino o di uno spazio adeguato, ad uso esclusivo e personale, da utilizzare nelle pause di lavorazione e come spogliatoio. Tale spazio sarà igienizzato ogni volta che verrà destinato ad un artista differente.
2. Gli artisti dovranno utilizzare mascherine adeguate quando non in scena, oppure non impegnati in attività di trucco o acconciatura.
3. Nel caso in cui non sia possibile l'applicazione delle precedenti disposizioni relative ai tamponi NF, gli artisti in scena e lo staff tecnico dovranno mantenere le distanze di sicurezza durante la performance. Tali distanze dovranno essere mantenute anche tra gli artisti stessi.
4) Costumi e oggetti di scena
Al fine di limitare il rischio di trasmissione dell'infezione i costumi e gli oggetti di scena saranno individuali e non condivisi dai singoli artisti, finché non saranno stati igienizzati.
Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare costumi ed oggetti individuali, è possibile derogare a tale principio purché prima del rientro in scena vengano igienizzate le mani.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano che agli scritturati dovrà essere garantita la consegna del contratto sottoscritto entro almeno dieci giorni precedenti l'inizio delle prove. In casi eccezionali si potrà derogare a tale limite, salvo garantire il fatto che tale obbligo sarà assolto prima dell'eventuale effettuazione del tampone.
Roma, 26 novembre 2020