Cassazione Penale, Sez. 4, 03 dicembre 2020, n. 34343 - Caduta dalla scala durante l'affissione di un cartellone pubblicitario: omessa valutazione del rischio conseguente alla vicinanza del cartellone a canali di scolo o fossi


 

Anno 2020 Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 10/11/2020
 

Fatto




1. Con sentenza in data 28/02/2018, il Tribunale di Taranto, dichiarava F.A. colpevole del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, c.p., e lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
F.A. era stato tratto a giudizio per rispondere del detto reato perché, quale amministratore unico della s.r.l. "Sapi Pubblicità", proprietaria di un cartellone pubblicitario ubicato presso l'area situata sulla strada per San Giorgio Ionico nei pressi dello svincolo per Pulsano, per imprudenza, negligenza e imperizia e in violazione degli artt. 28, comma 2, lett. b), e 37, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, omettendo l'adozione di misure idonee atte a garantire la sicurezza dei lavoratori nonché di fornire una formazione sufficiente ed adeguata al lavoratore dipendente R.P., cagionava a quest'ultimo gravi lesioni personali, consistite in una contusione della parte toracica e in fratture costali multiple nell'emitorace destro associate a pneumotorace e trauma cranico non commotivo, che comportavano un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a 94 giorni, atteso che, quando si trovava su una scala in alluminio estendibile su cui era salito al fine di effettuare la copertura suindicata e mentre si accingeva a scendere, poneva un piede in fallo cadendo rovinosamente dalla stessa e finendo in un canale di scolo delle acque situato nelle adiacenze.
1.1 Con la sentenza n. 229/2019 del giorno 2/02/2019, la Corte di Appello di Lecce -sez. dist. di Taranto, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione Angelo F.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
I) vizi motivazionali in relazione al travisamento della prova nella motivazione della sentenza in ordine al reato contestato.
Deduce che la formazione ed informazione dei lavoratori è stata sempre effettuata dall'odierno imputato, che ha costantemente avuto cura, dopo aver reso edotti i lavoratori dell'azienda da lui amministrata sulle misure di prevenzione da adottare durante l'attività lavorativa, di vigilare sugli stessi.
Sostiene che la decisione della Corte territoriale contrasta con quanto statuito dal d.lgs. n. 81/2008, che, contrariamente a tali automatismi legislativi, ha inteso proprio il lavoratore come primo responsabile della propria nonché altrui sicurezza.

Afferma che il travisamento probatorio nella motivazione della sentenza impugnata si manifesta per aver omesso un dato dibattimentale poiché il medesimo R.P. già prestava all'epoca dei fatti opera di volontario presso i Vigili del Fuoco e per accedere a questo Corpo si era formato frequentando un corso di 120 ore di addestramento abbinate alla pratica costante, tanto da renderlo particolarmente esperto nella gestione di condizioni lavorative critiche come nel caso di utilizzo di determinate attrezzature quali le scale.
Assume che, in ordine alla presunta incompletezza del Documento di valutazione dei rischi (DVR), la Corte del merito non considera l'assoluta impossibilità da parte di un datore di lavoro come il F.A. di poter valutare i rischi di ogni singolo sito in cui la squadra si reca per allestire un cartellone pubblicitario, luogo, che può anche avere subito delle sostanziali modificazioni ad opera di terzi; inoltre, non risulta dagli atti alcuna prova documentale in merito al fatto che possa al ricorrente attribuirsi una condotta negligente per non aver adeguatamente formato i propri dipendenti. Conseguentemente, nessun rimprovero può muoversi all'odierno ricorrente in un caso siffatto, in quanto egli ha fatto legittimamente affidamento sulla professionalità del soggetto a cui aveva affidato il lavoro da compiersi.


II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 192 cod.proc.pen.


Deduce che la sentenza emessa dai Giudici dell'appello, analogamente a quanto già accaduto con la pronuncia di primo grado, è basata esclusivamente su meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dell'art. 192 c.p.p. ai fini di una loro valenza probatoria e ciò non consente di individuare la sussistenza degli elementi di prova per ritenere configurato il reato ascritto all'imputato.
Sostiene che l'impugnata sentenza fornisce una motivazione meramente apparente che richiama, integralmente ed acriticamente, quanto già evidenziato dalla sentenza di primo grado, aggiungendo esclusivamente degli elementi probatori travisati e non effettuando alcun riferimento in ordine agli specifici motivi relativi alla valutazione della credibilità dei testi ed alla rilevanza probatoria delle rispettive dichiarazioni.
III) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione. al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Deduce che, nonostante l'assoluta assenza di pericolosità sociale desumibile anche dall'inesistenza di precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, i Giudici di appello hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche.

IV) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
Deduce che l'entità delle lesioni subite dal R.P., contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito, non può costituire un limite alla applicabilità della disposizione invocata.

 

Diritto



1. Il ricorso deve essere rigettato.


2. Innanzitutto, va evidenziato che, nel caso di c.d. "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
2.1. Occorre, inoltre, rimarcare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.
2.2. La Corte territoriale ha, in vero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
2.3. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
2.4. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
2.5. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
2.6. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
2.7. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014 Ud. -dep. 03/02/2014- Rv. 258774): ipotesi che, nella specie, deve escludersi.

3. Ciò posto, in replica alle doglianze sub I) e II) -da trattarsi congiuntamente- varrà quanto già detto ai punti che precedono.

3.1. Giova rammentare che, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante è il soggetto che gestisce il rischio" e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.
Nel caso che occupa l'imputato (quale onerato della "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale, come spiegato dai Giudici del merito) era il gestore del rischio e l'evento si è verificato nell'alveo della sua sfera gestoria (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261108). La eventuale ed ipotetica condotta abnorme del R.P. non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento poiché essa non si è collocata al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini, la complessiva condotta del R.P. non fu eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante (il ricorrente quale titolare della ditta) era chiamato a governare (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, cit.); nella condotta del R.P. non si possono, in vero, riscontrare i requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità poiché trattasi di manovra realizzata nel contesto della lavorazione cui lo stesso era addetto e finalizzata (sia pure imprudentemente) a completare il lavoro.
Più esattamente, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, e ciò -nella specie- non è (cfr. Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 Ud. -dep. 27/03/2017- Rv. 269603).
3.2. Ineccepibilmente -in questa sede di legittimità- la Corte del merito ha ritenuto che «la vicinanza ad un canale di scolo delle acque rappresentava il fattore di rischio che il F.A. ha omesso di considerare, sia nella formazione dei lavoratori che nella valutazione dei rischi, omettendo conseguentemente di provvedere a munire i lavoratori di dispositivi atti a garantire la sicurezza dei lavoratori a fronte di tale situazione di pericolo e di dare le necessarie istruzioni [ ... ] non risulta che, al contrario di quanto addotto dall'appellante, i lavoratori siano stati formati e istruiti sul rischio suddetto, cioè sul rischio conseguente alla vicinanza del cartellone a canali di scolo o fossi», esplicando, con logico ragionamento, l'inattendibilità del teste Antonio DM. le cui dichiarazioni contrastano con quelle rese dall'altro teste Ferdinando DM., il quale ha «riferito che il F.A. ha loro dato istruzioni per l'uso dei pannelli per posizionare la scala in caso di dislivelli del piano di appoggio [ ... ] ma non ha accennato al caso della presenza di fossi e canali [ ... ] La mancanza di informazione sul rischio su descritto trova infine conferma indiretta anche nel documento di valutazione rischi del 13.02.2013, anteriore all'incidente. Non facendosi infatti in esso alcuna menzione e previsione del rischio di cadute in canali e fossi, se in esso non vi è valutazione di tale rischio, appare poco credibile che il F.A. abbia dato istruzioni ai lavoratori e li abbia formati al riguardo [ ... ) Solo con il POS del 2015 (v. alla pag.26), prodotto in copia dalla difesa, si è infatti previsto espressamente tale rischio, disponendo la copertura di scavi e fossati con tavoloni e lamiere. Tale previsione "tardiva" (rispetto ai fattipercui si proceduto in questa sede) del rischio finisce con il confermare l'omessa valutazione del rischio nel periodo in cui si è verificato l'incidente».

4. In replica alla doglianza sub III), basterà ribadire che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p.
In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza.
Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20//06/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882; Sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891).

In altri termini, dunque, va riaffermato che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez.2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241, e Sez.4, n. 43424 del 29/09/2015).
4.1. Tra l'altro, la Corte territoriale, in replica alla medesima doglianza già proposta con i motivi d'appello, ha -insindacabilmente in questa sede- ritenuto di non poter accogliere la richiesta della difesa di concedere le attenuanti generiche evidenziando che «l'incensuratezza dell'imputato non è di per sé sufficiente al riconoscimento di dette circostanze[ ... ] non risultano e neppure sono stati allegati dal F.A. elementi da cui desumere la meritevolezza del riconoscimento di dette circostanze e della relativa diminuzione di pena».

5. La censura sub IV) è infondata.
In proposito deve osservarsi che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. (cfr. Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).
Nella specie, la questione è già stata sottoposta al giudice del merito che ha, incensurabilmente, escluso l'applicabilità dell'istituto in parola. In particolare, la Corte territoriale ha, tra l'altro e ineccepibilmente, affermato di aver valutato che «L'offesa arrecata al R.P. non può infatti ritenersi di "particolare tenuità" visto che le lesioni subite lo hanno costretto all'inattività per più di novanta giorni e ne hanno imposto il ricovero in codice rosso (v. referto del pronto soccorso) per le fratture multiple alla cassa toracica e il trauma cranico riportati». Si tratta di argomentazione corretta e priva di errori in diritto, poiché, se è vero che in astratto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile anche al reato di lesioni, è anche vero che la norma in riferimento, ai fini della sua applicabilità, fa riferimento, fra l'altro, al criterio della "esiguità del danno o del pericolo" derivante dal reato. Con la conseguenza, rilevante ai presenti fini, che le conseguenze dannose del reato di lesioni devono essere necessariamente valutate al fine di stabilire se ricorra un'ipotesi di "particolare tenuità" del fatto. Infatti, nella costruzione normativa, il fatto di particolare tenuità ha una minima (se non nulla) rilevanza offensiva in concreto, tale da giustificare il radicale effetto della non punibilità (cfr. Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 27126201; Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015 - dep. 2016, Coppo, Rv. 26675401). Ebbene, sul punto la Corte di merito ha correttamente considerato le conseguenze dannose del reato, valutandole non "esigue", alla luce del lungo periodo di inattività derivante dalla gravità delle lesioni subite dalla persona offesa, secondo una ponderata valutazione di merito che rimane esente da vizi di legittimità rilevabili in Cassazione.
5.1. Giova rammentare che è addirittura inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 581 c.p .p. come novellato dall'art. 1, comma 55, legge 3 agosto 2017, n. 103, il motivo con cui si richieda la concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e che non si confronti, con rilievi critici, con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di merito a sostegno della negativa conclusione sul punto (v. Sez. 2, n. 35493 del 03/07/2019 Cc. -dep. 02/08/2019- Rv. 276435). Comunque, trattandosi di questione attinente al merito, la valutazione del giudice, qualora non sia arbitraria o illogica (e ciò qui non è), sfugge allo scrutinio di legittimità.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 novembre 2020