Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise
e, per loro tramite, ai dirigenti degli
Uffici degli Ambiti Territoriali
e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta
Oggetto: Trasmissione DPCM 4 dicembre 2020.*
Gentili dirigenti,
a seguito della pubblicazione del DPCM 4 dicembre 2020, pare opportuno integrare le precedenti note con le novità previste, che riguardano esclusivamente il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, lettera s).
A far data dal 7 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione collocate nelle cosiddette zone gialle e arancioni organizzeranno la presenza a scuola del 75 per cento degli studenti, garantendo comunque le attività di laboratorio e di inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, per i quali faccio riferimento alle indicazioni previste nelle precedenti note. Occorre pertanto modulare il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, tenendo conto della frequenza a scuola del 75 per cento della popolazione scolastica. Resta inteso che il predetto limite può essere variamente modulato (anche per classi, classi parallele, indirizzi), in considerazione delle esigenze delle istituzioni scolastiche finalizzate a garantire un ottimale svolgimento del servizio e con riferimento alle necessità di garantire le condizioni di sicurezza, fermo restando quanto disciplinato Decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39, recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021” e dal Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”.
Colgo altresì l'occasione, anche a fronte delle segnalazioni pervenute al dipartimento, per segnalare la necessità di un utilizzo ottimale del cd “organico Covid”. Come più volte specificato, non si tratta di un peraltro inesistente “organico di potenziamento”, ma di risorse di personale destinate, per quanto riguarda i docenti, a garantire una migliore gestione dei gruppi classe, al fine di ottimizzarne la numerosità e, per quanto riguarda il personale ATA, volta ad attuare le attività necessarie alla garanzia del diritto allo studio nonché alla sicurezza e all'igiene degli ambienti. Il continuo mutamento della situazione ha richiesto alla dirigenza scolastica di operare con la necessaria flessibilità. Tuttavia, al predetto personale docente, va garantito un orario di servizio il più possibile stabile nonché, al pari dell'organico dell'autonomia, l'assegnazione prioritaria alle classi su orario curricolare. Una particolare segnalazione, in tal senso, riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, ove è necessario, per quanto possibile, assicurare alle classi sull'orario curricolare docenti perlomeno iscritti al corso di laurea di Scienze della formazione primaria.
Sulla base del DPCM sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni. A questo proposito, nel ricordare che i percorsi di IeFP per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione fanno integrale parte del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, è opportuno desumerne che, in via analogica, anche i suddetti percorsi attivati presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione possano svolgersi con le modalità dei percorsi delle scuole secondarie di secondo grado, ferma restando la responsabilità delle regioni per quanto concerne i percorsi erogati da istituzioni formative accreditate.
Il lavoro di predisposizione delle istituzioni scolastiche del secondo grado per la riapertura prevede un ruolo specifico per i dirigenti degli UAT, chiamati a far parte del tavolo di coordinamento “costituito presso ciascuna prefettura - UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della Regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera”.
Non penso sfugga la rilevanza, da parte degli UAT, di una partecipazione attiva che deve trovare, come ha già trovato per la ripresa di settembre, i necessari momenti di confronto con i DS delle istituzioni scolastiche dei territori di competenza, e il raccordo con i direttori degli USR. Si tratta di una occasione per mostrare, ancora una volta, la capacità di risposta da parte delle istituzioni scolastiche e dell'amministrazione.
Gli uffici del Dipartimento e le Direzioni generali sono, come di consueto, a disposizione.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI
* Trattasi del dpcm 3 dicembre 2020 [ndr]