Tipologia: Accordo relazioni sindacali
Data firma: 14 marzo 2013
Parti: Ipzs e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Carta e Stampa
Settori: Poligrafici e Spettacolo, IPZS
Fonte: uglchimici.it


Sommario:

 

Sistema di Relazioni Sindacali Aziendali

Premessa

 

Norme e procedure
Agibilità sindacali


Sistema di Relazioni Sindacali Aziendali
Premessa
Con il presente accordo le Parti condividono l’impegno di contribuire, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, a raggiungere gli obiettivi aziendali e ad affrontare efficacemente le sfide del mercato di riferimento.
Pertanto, anche in coerenza con quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 in materia di rappresentanza e certezza dell’esigibilità della contrattazione aziendale, le Parti intendono consolidare e rafforzare un sistema di relazioni industriali che, partendo dal CCNL di categoria, affidi alla contrattazione collettiva aziendale l’obiettivo di raggiungere risultati funzionali all’attività dell’azienda, nell’obiettivo di accrescerne la produttività, la competitività e l’efficienza.
Su tale presupposto, le Parti intendono rilanciare, in uno spirito di correttezza e trasparenza, il sistema di Relazioni Sindacali Aziendali improntato al confronto costruttivo, al proficuo scambio delle informazioni, allo sviluppo di iniziative finalizzate a creare condizioni di competitività e produttività aziendale, nonché a definire appropriati momenti di interazione positiva che si antepongano ad eventuali fasi di conflittualità.
Inoltre le Parti, attraverso il sistema di relazioni sindacali definito con il presente accordo, si impegnano a realizzare un modello di comunicazione in grado di far crescere in Azienda i livelli di conoscenza e consapevolezza sui temi d’interesse comune e di realizzare specifici momenti di confronto, anche non negoziali, allo scopo di favorire la ricerca di soluzioni condivise, l’innovazione di prodotti/processi e l’accrescimento dei livelli di professionalità delle maestranze.
Inoltre, in considerazione di quanto convenuto negli accordi del 18 dicembre 2012, del 24 ottobre 2006, e di quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale del 6/3/2007 serie generale nr. 54, le Parti confermano che la produzione della Gazzetta Ufficiale, in quanto servizio pubblico essenziale, deve essere in ogni caso garantita nelle fasi di preparazione, stampa, allestimento, consegna agli organi istituzionali, vendita in agenzia, diffusione telematica.
Infine le Parti concordano di includere nell’elenco dei servizi pubblici essenziali le attività produttive legate alle produzioni che si riferiscono ai diritti costituzionalmente garantiti al cittadino, e pertanto convengono di estendere le previste procedure di conciliazione e raffreddamento a tutte le attività suddette.
Il presente Protocollo annulla e sostituisce ogni altro accordo o prassi aziendale e collettiva per le tematiche ivi contenute.
La presente intesa sarà comunque subordinata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Roma, 14 marzo 2013

Norme e procedure
In merito al sistema di relazioni sindacali, ad integrazione degli art. 6, 7, e 8 del vigente CCNL, Parte Prima – Norme Generali, si definiscono i livelli di interlocuzione sindacale che individuano i soggetti e le rispettive materie di competenza:
 Livello di Gruppo (si intende per “Gruppo” un’impresa articolata in diverse unità produttive presenti sul territorio nazionale):
La Direzione Aziendale e le OO.SS. Nazionali firmatarie del presente accordo, con cadenza di norma semestrale, esamineranno gli argomenti di seguito riportati:
- politiche occupazionali aziendali;
- andamento del costo del lavoro e incidenza sul costo del prodotto;
- politiche di formazione;
- approfondimenti delle condizioni di realizzabilità di innovative e specifiche azioni in materia di organizzazione del lavoro basate sullo sviluppo della professionalità dei lavoratori interessati e sull’acquisizione di adeguate conoscenze tecnico produttive;
- politiche di valorizzazione delle competenze/capacità professionali.
- andamento economico/produttivo e relative prospettive di gruppo;
- investimenti;
- processi di internalizzazione ed esternalizzazione delle attività produttive;
- agibilità sindacali;
- assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente non dirigente;
- premio di risultato;
- azioni positive nell’ambito della realizzazione delle pari opportunità uomo/donna;
- politiche sociali aziendali;
- linee di sviluppo delle politiche aziendali riguardanti la salute, la sicurezza sul lavoro e la salvaguardia dell’ambiente;
- tutela dei dati personali e sicurezza del patrimonio aziendale.
 Livello di “Sede/Stabilimento/Uffici" :
La Direzione Aziendale e la “RSU” dell’unità produttiva interessata - eventualmente assistita dalle OO.SS. Territoriali competenti - affronteranno i seguenti argomenti:
- organizzazione del lavoro dei singoli Stabilimenti produttivi, Uffici/Direzioni Centrali;
- orari di lavoro;
- innovazioni dei processi produttivi e dei prodotti aziendali
- mobilità interaziendale;
- progetti formativi;
- adeguamento degli organici;
- efficienza delle attività produttive di Stabilimento;
- andamento delle eventuali prestazioni straordinarie;
- dinamiche delle assenze sul lavoro, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di morbilità;
- impatti sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro degli eventuali cambiamenti riguardanti le attività produttive e organizzative;
- procedure per la salvaguardia dei beni aziendali.

Agibilità sindacali
Le Parti convengono che fermo restando le 96 ore annue di permesso sindacale retribuito per ciascun componente della RSU, ai sensi e per gli effetti dell’Accordo Interconfederale del 20 Dicembre 1993 e della Legge n. 300/70, con la sottoscrizione del presente Accordo, in deroga a quanto già convenuto con l’Accordo Sindacale del 8 febbraio 2011, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, il monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti a disposizione delle Segreterie Nazionali e Territoriali stipulanti il CCNL Grafici-Editoriali, sarà pari a 4760 ore per ciascun anno solare di riferimento (comprensive delle ore previste dall’art. 20 parte prima - norme generali del CCNL vigente). Tale nuova articolazione del monte ore sindacale si impone in virtù delle strategie aziendali finalizzate alla razionalizzazione dei costi e al recupero di risorse all’interno delle Aree produttive.
Le ore di permesso sindacale spettanti alle OO.SS. firmatarie del CCNL di categoria e alle RSU, potranno essere utilizzate, esclusivamente nell’arco dell’anno solare di riferimento, da parte dei componenti degli organismi dirigenti sindacali i cui nominativi andranno comunicati in via preventiva all’Azienda per il tramite delle strutture territoriali di Confindustria.
Le Parti confermano che con la sottoscrizione del presente accordo, i permessi sindacali saranno richiesti formalmente alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Relazioni Sindacali, Normativo e Contenzioso con un preavviso non inferiore, di norma, a 48 ore per i permessi di Segreteria Nazionale e Territoriale (da inviare preventivamente alle strutture territoriali di Confindustria) e di 24 ore per i permessi dei singoli componenti delle diverse RSU.
In caso di convocazione delle RSU ad iniziativa della Direzione aziendale, la stessa non detrarrà le relative ore dal monte ore complessivo previsto per le RSU stesse.
Le richieste di incontro sindacale ad iniziativa delle RSU dovranno pervenire formalmente per iscritto alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Relazioni Sindacali, Normativo e Contenzioso ed essere sottoscritte almeno dalla maggioranza assoluta dei componenti della singola RSU (50% più 1).
La richiesta d’incontro, di norma, dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della data prevista e con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Le Parti convengono sin da ora che prima del rinnovo delle diverse rappresentanze sindacali unitarie, realizzeranno specifici incontri di verifica riguardanti composizione e modalità di funzionamento delle RSU stesse.
Nota a Verbale: i dipendenti aziendali che ricoprono incarichi sindacali a livello Nazionale/Territoriale delle OO.SS. firmatarie del CCNL, in linea con quanto previsto dagli art. 4 e 5 (Parte Seconda), 5 e 6 (Parte Terza) del vigente CCNL di categoria, dovranno necessariamente usufruire fino ad esaurimento, nell’arco di ogni anno solare di riferimento, del periodo di ferie/rol/rao contrattualmente previsto.