Tipologia: CCNL
Data firma: 7 settembre 1996
Validità: 01.10.1996 - 30.09.2000
Parti: Ucict e Fenasalc-Cisal, Cisal
Settori: Commercio, Cisal, Aziende fino a 50 dipendenti
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Proprietà privata
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 2
Dichiarazione a verbale n. 1

Dichiarazione a verbale n. 2
Dichiarazione a verbale n. 3
Art. 3
Titolo III - Mansioni promiscue - Mutamenti di mansioni - Jolly
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Titolo IV - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Escluse dalle quote di riserva
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Titolo V - Periodo di prova
Art. 11
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 12
Art. 13
Titolo VII - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Titolo VIII - Lavoro straordinario
Art. 17
Titolo IX - Riposo settimanale - Festività- Ferie - Permessi
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Titolo X - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Titolo XI - Trasferte - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 25
Art. 26
Titolo XII - Malattie - Infortuni
Art. 27
• A) Periodo di comporto
• B) Trattamento economico
Titolo XIII - Sospensione del lavoro
Art. 28
Titolo XIV - Anzianità di servizio
Art. 29
Titolo XV - Gratifica natalizia
Art. 30
Titolo XVI - Cassa assistenza previdenza - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 31
Titolo XVII - Trattamento economico
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Titolo XVIII - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 38
Art. 39
Titolo XIX - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Titolo XX - Trattamento di fine rapporto
Art. 44
Titolo XXI - Cessione - Trasformazione - Cessione della azienda
Art. 45
 Titolo XXII - Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 46
Titolo XXIII - Lavoratori inabili
Art. 47
Titolo XXIV - Tutela dei tossicodipendent
i
Art. 48
Titolo XXV - Lavoro part-time - Genitori di inabili e tossicodipendenti
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Titolo XXVI - Contratto di formazione e lavoro
Art. 52
Titolo XXVII - Apprendistato
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Titolo XXVIII - Contratti d'inserimento
Art. 56
Titolo XXIX - Appalti
Art. 57
Titolo XXX - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Titolo XXXI - Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 61
Titolo XXXII - Esclusività di stampa - Archivio contratti - Distribuzione contratti
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Titolo XXXIII - Stipulazione contratti integrative
Art. 66
Titolo XXXIV - Trattenuta per il risarcimento danni
Art. 67
Titolo XXXV - Reclami e controversie
Art. 68
Titolo XXXVI - Centro di assistenza contrattuale
Art. 69
Titolo XXXVII - Pensione integrativa
Art. 70
Titolo XXXVIII - Decorrenza e durata
Art. 71
Titolo XXXIX - Diritti sindacali
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Titolo XL - Patronati
Art. 78
Titolo XLI - Codice disciplinare
Art. 79 - Doveri del lavoratore
• Disposizioni disciplinari
Titolo XLII - Composizione delle controversie
Art. 80
Allegati
Allegato A
• 1) - Contributi al 18% Dipendenti e Datore di Lavoro
• 2) Contributi al 14% - Solamente: Dipendenti delle aziende e Cooperative
• 3) Contributi al 14% - Soci delle cooperative
Allegato B
• Dichiarazione a verbale
Allegato C Contratto di formazione e lavoro
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
• Progetto contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle Aziende e Cooperative del settore commercio (Aziende fino a 50 dipendenti)

L'anno millenovecentonovantasei il giorno sette del mese di settembre in Chieti tra la Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo assisitita [...] dal Ancl - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro [...] e la Fenasalc - Cisal- Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio [...], la Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi [...] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del settore Commercio aventi alle proprie dipendenze fino a cinquanta dipendenti, esso si compone:
a) Premessa;
b) Indice;
c) Titoli XLII;
d) Articoli N° 80;
e) Allegati: A) - B) . C).
Letti ed approvati dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti.
Ucict
Ancl
Fenasalc-Cisal
Cisal

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende, associate alle Organizzazioni stipulanti, dedite al commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, come meglio appresso indicate che hanno alle proprie dipendenze fino a cinquanta dipendenti.
Inoltre il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina il rapporto di lavoro del personale delle cooperative e dei consorzi da questi costituiti o non, di qualsiasi settore merceologico o di categoria relative alle attività contemplate nel presente accordo.
Le aziende possono superare il limite di cinquanta unità per un periodo non superiore ad un anno.
I dipendenti assurdi con contratto a tempo determinato non vengono mai computati nel limite numerico delle cinquanta unità.
Le cooperative, per i soci che espletano le loro attività in adempimento dell'oggetto sociale in quanto co-imprenditori e non lavoratori subordinati, non sono soggetti ad alcun limite per l'adozione del presente contratto, ma il limite delle 50 (cinquanta) resta per i dipendenti non soci.
[...]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o della CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[...]
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
A) Alimentazione
1) commercio all'ingrosso ed al minuto (alimentati misti) di generi alimentari;
2) supermercati, ipermercati, soft e hard discount;
3) commercio all'ingrosso ed al minuto di: salumerie, salsamenterie, pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e torrefazioni, cereali, legumi, foraggio, bestiame, carne macellate, pollame, uova, selvaggina, formaggi, burro, latte, latticini, verdure, frutta, vini, mosti, liquori, spumanti, birra, aceto, acque gassate, acque minerali, bibite, olii, affini e derivati;
4) importatori e torrefattori di caffè;
5) macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata;
6) commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti della pesca;
7) commercio al minuto, all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
8) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattieri caseari;
9) aziende che esercitano il commercio di vini, si precisa che sono comprese: aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione dei vini, acquista di vini per imbottigliamento e infiascamento e la relativa vendita.
B) Merci d'uso e prodotti industriali
1) commercio all'ingrosso ed al minuto di: tessuti di ogni genere; di pelli e di pelliccerie; di articoli casalinghi e ferramenta in genere; di articoli di elettricità; di oreficeria ed argenteria e materiali preziosi; di giocattoli; di libri e prodotti affini; di autoveicoli in genere, cicli e motocicli, parti di ricambio ed accessori; di pneumatici; di oli lubrificanti, di prodotti petroliferi in genere e assistenza in genere; di ferro, acciai e prodotti ferrosi; di macchine, strumenti ed attrezzature in genere; di materiale chirurgico, sanitario, ottica, fotografia, strumenti musicali, apparecchi scientifici, pesi-misure, pietre in genere, articoli tecnici; di carboni fossili, carboni vegetali; di combustibili solidi, liquidi e liquefatti; di materiali
2) commercio all'ingrosso ed al minuto di materiali da costruzione in genere;
3) commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti per tappezzerie in genere;
4) commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti chimici in genere, di prodotti chimico-farmaceutici;
5) commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti per l'agricoltura; di legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
6) rivendita di genere di monopolio;
7) gestori di impianti di carburanti;
8) aziende distributrici di metano compresso per automazione;
9) imprese di riscaldamento.
C) Fiori, piante ed affini
1) commercio all'ingrosso al minuto di piante;
2) di fiori; di piante e fiori ornamentali; di piante aromatiche ed officinali; di prodotti erboristici in genere ed affini; di prodotti ed articoli da giardinaggio.
Inoltre tutte quelle attività che possono essere annoverate nel settore commerciale.

Titolo II - Classificazione del personale
Art. 2
Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti demandano al Centro Servizi il compito di approfondire i temi connessi alla classificazione del personale.
I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti contraenti CCNL, per le relative applicazioni.

Titolo III - Mansioni promiscue - Mutamenti di mansioni - Jolly
Art. 6

Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione e/o servizio presente nell'azienda.
L'inquadramento dei jolly viene fatto al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte.

Titolo IV - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Escluse dalle quote di riserva
Art. 8

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti e dichiarazioni del lavoratore:
[...]
4) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari;
[...]

Art. 9
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte dei sanitari di fiducia dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per espletamento del lavoro cui è destinato
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che non sono incompatibili, per la maggior gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà nota al lavoratore.

Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 12

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti l'orario di lavoro, è fissato in 45 (quarantacinque) ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e comunque quanto previsto dall'art. 5 del'R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio saranno, disposti dal datore di lavoro.
Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
In relazione alle particolari esigenze del settore commerciale al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro pari a (40 X 52) maggiorato sino a 2200 ore, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e per un massimo di quattro mesi l'anno e dovrà essere ricuperato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci per cento). (Orario ultrasettimanale).
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporale. (flexi-time).
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro. (job-sharing).
Gli orari di lavoro dei dipendenti addetti a lavori discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui all'art. 61 è fissata nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati all'Ispettorato Provinciale del Lavoro se svolti in regime di flessibilità.

Art. 13
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge n. 977/67 ed eventuali sue modificazioni.

Titolo VII - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 16

[...]
Il personale addetto nei locali notturni il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 24,00 alle ore 6,00 dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo VIII - Lavoro straordinario
Art. 17

[...]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo IX - Riposo settimanale - Festività- Ferie - Permessi
Art. 18

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione; pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte soddisfare bisogni del pubblico.
In riferimento al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339 ed in applicazione dell'art. 3, le parti concordano di demandare le tematiche del predetto D.P.R. alla contrattazione provinciale.

Art. 20
[...]
Le ferie sono irrinunciabili.
[...]

Titolo X - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 23

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XXII - Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 46

[...]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario, è, inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli indumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

Titolo XXIII - Lavoratori inabili
Art. 47

Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
I lavoratori inabili non rientrano nel computo del limite numerico dei 50 (cinquanta) dipendenti per l'applicazione del presente contratto.

Titolo XXVI - Contratto di formazione e lavoro
Art. 52

[...]
L'Ucict per mezzo del proprio ente Enfrau e la Cisal per mezzo dell'Ecap, unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore lavoro.
A tale scopo sarà insediata una apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.
I dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, non rientrano nel computo numerico dei 50 (cinquanta) dipendenti per tutta la durata del periodo di formazione.
[...]

Titolo XXVII - Apprendistato
Art. 53

La disciplina dell'apprendistato è regolato dalle norme di legge, e dalle disposizioni del presente contratto.
[...]
I dipendenti assunti in qualità di apprendisti non rientrano nel computo del limite numerico dei 50 (cinquanta) dipendenti per tutta la durata dell'apprendistato e per ulteriori 2 (due) anni dalla data di qualificazione.

Titolo XXIX - Appalti
Art. 57

Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un rapporto di correttezza nei rapporti.
Al fine, altresì, di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, (per le aziende aderenti alle organizzazioni stipulanti), le aziende appaltanti dovranno esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché le norme previdenziali ed infortunistiche.
L'adempimento di cui sopra si concretizza nella stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.

Titolo XXX - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 58

Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la ricerca l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Art. 59
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiatura, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivo di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivo di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivo di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle foro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivo di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 60
Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale su richiesta di un delle parti, per valutare, sulla base di dati in possesso delle Organizzazioni stipulanti.
L'Ucict, nei confronti delle aziende associate, si impegna a rafforzare l'iniziativa rivolta ad un generale rispetto delle norme relative all'ambiente, con particolare riguardo allo smaltimento degli eventuali rifiuti tossici e nocivi.

Titolo XXXI - Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 61

Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692, approvata con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a) custodi;
b) guardiani diurni e notturni;
c) portieri;
d) uscieri ed inservienti;
e) commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti;
f) personale addetto ai lavori di carico e scarico;
g) addetti ai centralini telefonici privati;
h) personale addetto alla estinzione degli incendi;
i) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento.

Titolo XXXV - Reclami e controversie
Art. 68

Per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione del presente contratto e di contratti integrativi le parti si impegnano in tempestivi incontri e convengono che prima di adire le vie giudiziarie, oltre a rivolgersi al Centro di Assistenza Contrattuale, dovrà essere in ogni caso tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni contraenti ai diversi livelli.

Titolo XXXVI - Centro di assistenza contrattuale
Art. 69

Le parti sentono la necessità di costituire un centro servizi paritetico per esaminare e proporre soluzione alle tematiche appresso specificate:
a) assistere le imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987;
b) esaminare le problematiche relative alle direttivi dell'Unione Europea concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
c) approfondire i temi connessi alla classificazione del personale.

Titolo XXXIX - Diritti sindacali
Art. 72

Le parti riconoscono concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei li miti di 8 (otto) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
[...]

Art. 77
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge 300/1970, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
[...]

Titolo XLI - Codice disciplinare - (Redatto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970)
Art. 79 - Doveri del lavoratore

Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
[...]
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto di norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
[...]
6) divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda ovvero per quanto previsto dal contratto collettivo o da disposizioni legislative;
7) aspettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari
I lavoratori che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravita dell'inadempienza commessa con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
[...]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:
[...]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza,
e) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda;
f) contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;
[...]
h) non rispettino le norme e le regole stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le m minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
[...]

Allegati
Allegato C - Contratto di formazione e lavoro
Art. 2

[...]
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche elevate (Tipo "A.1") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 2° livello di inquadramento ed avrà durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche intermedie (Tipo "A.2") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3° e 4° livello di inquadramento ed avrà una durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una formazione teorica pari a 20 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
[...]
La formazione teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori.

Art. 3
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL.
[...]