Cassazione Penale, Sez. 4, 16 dicembre 2020, n. 35964 - Lesioni gravi al fornitore esterno che si mette alla guida di un carrello elevatore aziendale e si sbilancia. Evidenti carenze organizzative
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 03/12/2020
Fatto
l. La Corte di Appello di Caltanisetta in parziale riforma della decisione del Tribunale di Enna, riconosciuta la intervenuta prescrizione delle contravvenzioni contestate, rideterminava la pena nei confronti di L.C. in mesi tre di reclusione, condannandolo altresì alle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita.
2. Al L.C., titolare della impresa "Edilartigiana di L.C." era contestato il reato di lesioni personali gravi, con violazione di specifiche disposizioni del D.Lgs.81/2008 per avere posto in esercizio un mezzo meccanico (carrello elevatore tipo FIAT OM mod.DI 15) alla cui guida si era posto P.A. che si era recato presso il cantiere ove operava la suddetta ditta per trasportare del materiale e si era servito di detto carrello per scaricalo dal camion; durante le operazioni di movimentazione del carrello da parte del P.A. si era verificato lo sbilanciamento e il ribaltamento del muletto, dal quale il lavoratore veniva schiacciato anche in ragione dell'assenza di strumenti di trattenuta atti ad evitare i rischi di caduta dall'abitacolo. Al ricorrente era altresì contestato di avere omesso di adottare adeguate misure tecniche ed organizzative tali da garantire la stabilità del mezzo durante le operazioni di lavoro tenendo conto della natura del suolo scosceso e di impartire opportune disposizioni volte ad impedire che il personale estraneo all'azienda potesse servirsi dei mezzi meccanici senza le opportune autorizzazioni e in mancanza di informazioni sulle modalità di utilizzo e sui rischi connessi al loro impiego.
3. La Corte di Appello riconosceva la fondatezza della prospettazione accusatoria sotto entrambi i profili, evidenziando come le lesioni riportate dal P.A. costituissero la prevedibile conseguenza di entrambe le inosservanze sopra evidenziate, sia in ragione del fatto che il muletto era stato lasciato con le chiavi inserite, all'interno di cantiere caratterizzato da rilevanti pendenze di terreno e altresì in quanto si trovava privo dei necessari sistemi di trattenuta, nonché pronto per l'uso e quotidianamente utilizzato dai dipendenti del L.C..
3.1 Assumeva pertanto la Corte di Appello che pure a dare credito alla tesi difensiva dell'imputato secondo la quale il P.A. era giunto in cantiere in coincidenza con l'ora di pausa degli operai ivi presenti e aveva utilizzato il carrello senza chiedere l'autorizzazione al responsabile del cantiere, nondimeno erano ipotizzabili profili di colpa anzidetti in capo all'imprenditore, per carenze organizzative nella predisposizione del cantiere e dei mezzi di lavoro ivi presenti. Sotto diverso profilo utilizzava una serie di elementi dichiarativi e logici da cui inferire la fondatezza della versione dei fatti proposta dalla persona offesa secondo cui, una volta giunto sul cantiere in orario di lavoro, il responsabile del cantiere R. lo aveva invitato a scaricare la merce utilizzando il suddetto muletto e pertanto ravvisava profili di colpa in capo al ricorrente non solo sotto il profilo organizzativo ma nell'avere messo a disposizione del P.A. un mezzo inadeguato, pericoloso e privo di dispositivi di protezione e di non avere adeguatamente controllato l'utilizzo del mezzo.
Nel dichiarare la prescrizione dei reati contravvenzionali escludeva che si fosse realizzato il termine prescrizionale in relazione al reato di lesioni colpose atteso che, in ragione dei periodi di sospensione, in termine veniva a maturazione soltanto in data 5 Agosto 2019.
4. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa di L.C. articolando plurimi motivi di ricorso. Con un primo motivo deduce violazione di legge anche sotto il profilo della erronea applicazione dell'art.192 cod.proc.pen. e difetto di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità del ricorrente con particolare riferimento alla attendibilità della persona offesa e alla omessa valutazione degli elementi di prova favorevoli all'imputato, come ricavabili dalla testimonianza dei testimoni presenti nel cantiere, deducendo altresì un travisamento della prova in relazione all'orario di arrivo della persona offesa presso il cantiere che già il giudice di prima cure aveva collocato intorno alle h.12,15 mentre la persona sosteneva essersi verificato circa alle 11.30, smentito dagli altri testimoni e dal proprio datore di lavoro L..
Con una seconda articolazione deduce manifesta illogicità della motivazione laddove ha ritenuto che la condotta della persona offesa non potesse integrare una causa da sola sufficiente a determinare l'evento ai sensi dell'art.41 comma 2 cod.pen. evidenziando la condotta incongrua ed eccentrica della persona offesa che avrebbe dovuto scaricare il camion con la gru in dotazione e in termini assolutamente esorbitanti aveva utilizzato un mezzo che non era in dotazione del proprio datore di lavoro, di talchè non ponevano venire in considerazione le regole antinfortunistiche dettate nei rapporti di lavoro tra datore di lavoro e le maestranze.
Con una terza articolazione lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.;
deduce ulteriormente violazione di legge per non essere stata pronunciata la estinzione per prescrizione del reato evidenziando che alcune delle sospensioni determinate dal rinvio di udienza erano giustificate dal legittimo impedimento dell'imputato o del difensore che andavano computati nei limiti stabiliti dall'art.159 cod.pen. e pertanto in misura non superiore ai sessanta giorni.
3. All'esito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale ai sensi dell'art.23 comma 8 d.l. n.137/2020 la difesa del ricorrente L.C. depositava note di replica in cui, nel ribadire le censure formulate nei motivi di ricorso concludeva anche in via subordinata, affinchè fosse pronunciato l'annullamento della impugnata sentenza per intervenuta prescrizione del reato.
Depositava altresì le proprie conclusioni la parte civile costituita P.A. chiedendo una pronuncia di inammissibilità, ovvero di rigetto della impugnazione dell'imputato e comunque la conferma delle statuizioni civili a favore della parte civile, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità.
Diritto
1 Il termine prescrizionale è venuto a scadenza nelle more della udienza di discussione dinanzi al giudice di legittimità e d'altro canto le doglianze del ricorrente non risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate. Deve pertanto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Tale statuizione risulta assorbente delle censure afferenti appunto al decorso del termine prescrizionale prima della pronuncia in appello e rispetto alla censura concernente la invocata causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
2. In ordine alle questioni civili, sulle quali la Corte è comunque tenuta a pronunciarsi pure in costanza di una causa estintiva della responsabilità penale, ai sensi dell'art.578 cod.proc.pen. in presenza di condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, il ricorso dell'imputato va rigettato quanto ai denunciati vizi processuali e di merito.
3. Il primo motivo di ricorso risulta infondato laddove all'imputato, titolare della ditta utilizzatrice, per nolo a freddo, del montacarichi impiegato dalla persona offesa nelle operazioni di scarico e trasbordo del materiale trasportato, responsabile del cantiere, viene riconosciuto un autonomo contributo concorsuale ai fini della realizzazione dell'evento, per avere omesso, tra l'altro, di organizzare il cantiere in modo tale da circoscrivere l'impiego di strumenti di lavoro ivi presenti nel cantiere, peraltro inidonei in ragione delle caratteristiche accidentate del terreno e delle deficienze riscontrate sul mezzo (mancanza di dispositivi di trattenuta del conducente). I giudici di merito hanno invero fornito motivato conto delle ragioni per le quali il ricorrente fosse tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla disciplina antinfortunistica richiamata e di vigilare che tali strumenti di protezione, fossero in concreto installati.
4. Quanto alla asserita carenza dell'elemento psicologico il primo motivo di ricorso ha contenuto meramente assertivo, non si confronta con il contenuto della decisione impugnata, risulta in fatto si limita alla rivalutazione di apporti dichiarativi già ampiamente esaminati e valutati dal giudice distrettuale con motivazione priva di lacune logico giuridiche. Ha invero evidenziato il giudice distrettuale che, a prescindere dall'orario di arrivo in cantiere della persona offesa e di chi lo accolse, evidenti e rilevanti erano le carenze organizzative a carico del L.C. nella predisposizione degli strumenti di lavoro e nella custodia e manutenzione di mezzi meccanici predisposti per l'uso dei dipendenti a cui potevano avere agevole accesso anche soggetti estranei alla lavorazione ma abituali fornitori di beni e servizi, ponendo l'accento sugli specifici obblighi di promozione della sicurezza sul luogo di lavoro e di informazione sui rischi presenti anche a tutela del terzo estraneo all'organizzazione dei lavori (sez.4, 17.6.2014, Cinque, Rv.260947; 12.5.2016, Marana, Rv.267606).
4.1 In ogni caso il giudice di appello ha fornito coerente e logica spiegazioni delle ragioni per cui ha riconosciuto di aderire alla versione dei fatti fornita dalla persona offesa, in quanto coerente con l'organizzazione del cantiere, del quotidiano e promiscuo impiego del carrello, del fatto che presentasse le chiavi inserite, che si trattava di strumento di lavoro duttile e assolutamente adatto per l'attività di scarico che il conducente doveva eseguire.
5. Quanto infine alla interruzione del rapporto di causalità, la censura di cui al secondo motivo di ricorso, che fa leva su una asserita condotta esorbitante e imprevedibile del lavoratore, risulta del tutto infondata in quanto il lavoratore era impegnato in una attività del tutto coerente con lo svolgimento delle mansioni lavorative affidate (scarico del materiale destinato all'azienda del L.C.), né si verte in ipotesi di condotta abnorme per modalità lavorative o avulsa dalla prestazione di lavoro demandata, trattandosi di modalità di lavoro del tutto conforme a quella abitualmente praticata dai dipendenti del datore di lavoro e legittimata dalla agevole facoltà di accesso allo strumento di lavoro se non addirittura alla messa a disposizione dello stesso a vantaggio del lavoratore infortunato.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato ai fini civili; al rigetto consegue l'obbligo in capo al ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile P.A. che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile P.A. in questo giudizio di legittimità che liquida in euro tremila oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 Dicembre 2020