Tipologia: Interpretazione Contrattuale
Data firma: 10 agosto 2020
Parti: Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione - EnBiMS
Settori: Metalmeccanici, Frigoristi
Fonte: cisalmetalmeccanici.it


Interpretazione Contrattuale Protocollo n. 15/2020
Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi Interpretazione Integrativa


Accordo federale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 nelle Aziende Metalmeccaniche e Cooperative del 27/04/2020 e per il Settore “Frigoristi” del 30/06/2020
Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione dell’En.Bi.M.S.
> verificato l’Accordo Federale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 del 27/04/2020 sottoscritto dalle Associazioni Datoriali Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica, Aifes, Alim, Anap, Cepi (Federodontotecnica) con Cisal Metalmeccanici, Cisal Terziario e Ciu applicabile al CCNL “Metalmeccanico, Installazione d’impianti e Odontotecnico” del 14 Maggio 2019 e a quello “Cooperative esercenti attività nei settori Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari” del 24 Febbraio 2015 e l’Accordo del 30/06/2020 sottoscritto da Assofrigoristi Datoriale, con l’assistenza di Anpit e le Organizzazioni Sindacali Cisal Metalmeccanici, con l’assistenza di Cisal e Confedir, applicabile al CCNL “per Lavoratori dipendenti da Aziende che producono, installano o gestiscono macchine, impianti, apparecchi o componenti per il freddo industriale, commerciale, alimentare o di laboratorio, sinteticamente detto CCNL Frigoristi’’,
> tenuto conto dell’evoluzione della pandemia da “Covid-19” e, conseguentemente, della normativa vigente per il contrasto dei relativi effetti nei luoghi di lavoro che, nel tempo, ha permesso una progressiva apertura delle attività prima precluse e maggiore mobilità territoriale;
> visto che i cambiamenti in atto obbligano le aziende a porre attenzione ai rischi da Covid-19 non solo provenienti dai comportamenti dei propri dipendenti, ma anche dai loro ambiti amicali, sociali o familiari;
> con l’obiettivo primario di tutelare la salute e salubrità dei luoghi di lavoro, fermo restando il rispetto della riservatezza così come previsto dalla normativa vigente;
> sentite le Parti Sociali sottoscrittrici il citato Accordo Federale del 27/04/2020 e del 30/06/2020;
delibera la seguente Interpretazione Integrativa del punto 5.C. del citato Accordo Federale del 27 Aprile 2020 e del 30 Giugno 2020.

Interpretazione Contrattuale Protocollo n. 15/2020
Testo dell’interpretazione Integrativa

La disposizione del punto C., art. 5 dell’Accordo Federale del 27/04/2020 e dell’Accordo Federale del 30/06/2020, che prevede che “l’ingresso in azienda di soggetti già risultati positivi all'infezione da Covid- 19 dovrà avvenire solo dopo l'evidenza di "negativizzazione" del tampone rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza”, dev’essere estesa anche al caso di lavoratori che non abbiano evidenza di infezione ma siano stati a contatto “ravvicinato” (sociale, familiare o amicale), con persone infette.
Pertanto, il nuovo punto C., art. 5 dell’Accordo Federale del 27/04/2020 e del 30/06/2020, integrato come sopra, sarà il seguente:
... omissis ...
Art. 5 - punto C.: È precluso l'ingresso in azienda ai lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19 o che siano stati a contatto con persone, in ambito sociale, amicale o familiare, risultate positive all’infezione. In tali casi, l’ingresso dovrà avvenire soltanto dopo l'evidenza di "negativizzazione" del tampone, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
... omissis ...
La presente Interpretazione Integrativa, essendo conforme alla normativa vigente e ai principi generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha immediata validità applicativa.
Le Parti aziendali dovranno quindi adeguare la disciplina e disposizioni di lavoro alla presente Interpretazione, sempre in conformità ai Protocolli Aziendali vigenti, sottoscritti con il RSPP (interno o esterno), l’eventuale RSA e il RLS e, fermo restando l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove disposizioni legali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 10 Agosto 2020.