Tipologia: CCNL
Data firma: 31 luglio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Confartigianato Acconciatori, Confartigianato Estetica, Federacconciatori Cna, Federestetica Cna, Casa, Claai, Federnas, Unamem e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Acconciatura, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Decorrenza e durata.
Art. 2 - Sistema di informazione.
• Livello nazionale.
• Livello decentrato.
Art. 3 - Osservatori.
• Compiti dell'Osservatorio
Art. 4 - Sistema contrattuale.
• Livello nazionale di categoria.

• Livello decentrato di categoria.
• Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati.
• Livello nazionale di categoria.
• Indennità di vacanza contrattuale.
• Livello decentrato di categoria.
• Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL.
Art. 5 - Accordo interconfederale.
• Relazioni sindacali.
• Dichiarazione a verbale del Ministro
• Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil.
• Dichiarazione a verbale di Cgil.
• Protocollo per il regolamento del Fondo.
• Nota a verbale.
• Occupazione femminile.
• Tutela dei tossicodipendenti.
• Lavoratori inabili.
• Mercato del lavoro.
• Allegato.
• Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'Accordo interconfederale 21.7.88.
• Modifiche all'Accordo Interconfederale 21.7.88 nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale.
• Accordo applicativo del punto 19, collegati e successive modifiche dell'Accordo Interconfederale 21 luglio 1988 tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
o Premessa.
o Finalità.
o Compiti economici del Fondo.
o Modalità operative.
o Contribuzione al Fondo.
o Destinazione della contribuzione.
o Trattamento del pregresso.
Art. 6 - Fondi di categoria.
Art. 7 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
Art. 8 - Formazione professionale.
Art. 9 - Tutela dei dirigenti sindacali.
Art. 10 - Tutela dei licenziamenti individuali.
Art. 11 - Ambiente.
Art. 12 - Assunzione.
Art. 13 - Periodo di prova.
Art. 14 - Classificazione del personale.
Art. 15 - Orario di lavoro.
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 17 - Flessibilità orario di lavoro.
 Art. 18 - Banca ore individuale
Art. 19 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 20 - Lavoro ripartito.
Art. 21 - Contratto a tempo determinato.
Art. 22 - Lavoro temporaneo.
Art. 23 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi.
Art. 24 -Determinazione dei cicli di apertura e chiusura e del calendario delle festività.
Art. 25 - Servizio militare.
Art. 26 - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
• Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.
• Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 27 - Gravidanza e puerperio.
Art. 28 - Ferie.
Art. 29 - Minimi contrattuali.
• Tabella aumenti contrattuali
• Tabella nuovi minimi contrattuali
• Nota a verbale.
Art. 30 - Indennità di contingenza.
Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norma transitoria.
Art. 32 - Indennità di cassa.
Art. 33 - Preavviso.
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 35 - Gratifica natalizia.
Art. 36 - Disciplina del personale.
Art. 37 - Norme e provvedimenti disciplinari.
Art. 38 - Tentativo obbligatorio di conciliazione e arbitrato.
Art. 39 - Lavoro accessorio.
Art. 40 - Trapasso d'azienda.
Art. 41 - Controversie individuali o collettive.
Art. 42 - Congedo matrimoniale.
Art. 43 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione.
Art. 44 - Pari opportunità.
Art. 45 - Molestie sessuali.
Art. 46 - Apprendistato.
• Retribuzione apprendista.
• Progressione percentuali.
• Progressione percentuali per apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo.
• Malattia e infortunio non sul lavoro.
• Norma transitoria.
• Dichiarazione delle parti.
Art. 47 - Apprendisti ultraventiquattrenni.
Art. 48 - Tirocinio.
Art. 49 - Previdenza complementare.
Art. 50 - Adeguamento delle normative contrattuali.
Legge 8.8.85 n. 443 (legge quadro per l'artigianato);
Legge n. 161/63 come modificata dalla legge n. 1142/70 e integrata dalla legge n. 735/84;
Legge 4.1.90 n. 1 (disciplina dell'attività di estetista);
Accordo interconfederale per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11, comma 4, legge 24.6.97 n. 196.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica e tricologia non curativa

Oggi 31 luglio 2000 tra Confartigianato Acconciatori […] con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato) […]; Confartigianato Estetica […] con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato) […]; Federacconciatori Cna […]. Assistita dal Presidente di Cna …, dal Segretario generale Cna …, dal Responsabile dell'Area politiche sociali e sindacali … e dal Responsabile Ufficio dialogo sociale e contrattualistica …; Federestetica Cna […]. Assistita dal Presidente Cna …, dal Segretario generale Cna …, dal Responsabile dell'Area politiche sociali e sindacali … e dal Responsabile Ufficio dialogo sociale e contrattualistica …; Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) […]; Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai), […] la Federazione Nazionale Acconciatori per Signora (Federnas) e l'Unione Nazionale Acconciatori Maschili e Misti (Unamem) aderenti a Claai […]; e Federazione Italiana Lavoratori Commercio Alberghi-Mense e Servizi (Filcams-Cgil) […] con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) […]; Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) […] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […]; Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) […] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […] viene stipulato il presente contratto da applicare ai lavoratori dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica e tricologia non curativa.

Art. 3 - Osservatori.
Le parti concordano di approfondire e sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.

Compiti dell'Osservatorio sono:
[…]
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione e formazione delle strutture di servizio alla persona;
- ambiente e nocività;
L'Osservatorio, sulla base dei compiti stabiliti, potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.

Art. 4 - Sistema contrattuale.
Livello nazionale di categoria.
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche del CCNL;
- costituzione di eventuali Fondi di categoria.

Livello decentrato di categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione del CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Art. 5 - Accordo interconfederale.
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che s'intendono da esso sostituite. Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'Accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal 1992.

Relazioni sindacali.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, e i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti s'incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'Accordo 27.2.87. Le organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, e Uil concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza e organizzative. In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OOSS stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente s'istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani. per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentati di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'Accordo 21.12.83 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un Fondo per le attività di cui al comma 1, punto 1), e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a £. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (comma 1, punto 1);
- a £. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (comma 2, punto 1)
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno.
7) Entro il periodo massimo di 1 anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
8) A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OOSS il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OOAA comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OOSS che li hanno riconosciuti
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia, leggi nn. 300/70, 604/66, 533/73 e agli artt. 2118 e 2119 cc.

Dichiarazione a verbale del Ministro.
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OOSS definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.

Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil.
Cisl e Uil dichiarano che, per loro autonomia scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OOAA firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione della attivata produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture Cisl e Uil presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OOAA, richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive OOSS. Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dai commi 3 e 4, art. 31, legge n. 300/70 (Statuto dei diritti dei lavoratori). Confartigianato, Cna, Casa e Claai prendono atto di tale dichiarazione.

Dichiarazione a verbale di Cgil.
Cgil dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OOSS i propri rappresentanti. Dato che l'accordo prevede che rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, Cgil dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato. Cgil definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OOAA ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.

Nota a verbale.
Cgil, Cisl e Uil confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
Confartigianato, Cna, Casa e Claai prendono atto della nota a verbale. Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del titolo III, legge 20.5.70 n. 300.
[…]

Lavoratori inabili.
Le parti s'incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche e associazioni di invalidi.
Per i lavoratori portatori di handicap si fa riferimento alla legge n. 104/92.

Art. 8 - Formazione professionale.
Le parti potranno incontrarsi ai vari livelli qualora una delle stesse ne faccia richiesta. Il confronto su tale materia farà riferimento alla programmazione regionale derivante dalla legge quadro sull'istruzione professionale, e si dovrà tendere soprattutto alla realizzazione di corsi e programmi più idonei e funzionali, allo scopo di creare una migliore e qualificata professionalità corrispondente alle esigenze che il servizio svolto dalle imprese artigiane deve soddisfare.
Le risoluzioni prese nella reciprocità delle autonomie devono tendere a promuovere corsi ed iniziative riguardanti la formazione professionale.
I predetti corsi formativi nell'ambito della citata programmazione regionale, dovranno essere concordati con le OOSS interessate per soddisfare le esigenze di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti, nonché la formazione dei giovani apprendisti.
Non sono escluse iniziative concordate tra le parti che prevedano impegni diretti dalla categoria anche con il coinvolgimento delle accademie artistiche per la realizzazione di strumenti finalizzati all'aggiornamento professionale e alla formazione dei giovani. Le iniziative di cui sopra devono però intendersi aggiuntive rispetto a quanto per legge è demandato alle Regioni in materia di formazione professionale e di apprendistato.
Al fine di un'applicazione coerente delle leggi n. 845/78 e n. 196/97 con le peculiarità settoriali, le parti convengono di attivare entro un confronto a livello nazionale, teso ad attuare iniziative congiunte in materia di formazione professionale per creare corrispondenza fra attestati o diplomi di qualifica per lo sviluppo di una occupazione giovanile sulla base di livelli di professionalità reali.
Le parti, a livello regionale, s'impegnano altresì a predisporre proposte e iniziative nei confronti dell'Ente Regione per l'erogazione di incentivi a sostegno dell'occupazione dei giovani e per la ridefinizione di percorsi formativi integrati con forme di lavoro dipendente prima di raggiungere la qualificazione professionale.

Art. 11 - Ambiente.
Le parti s'impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive. Il rappresentante di bacino può richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono nocività all'ambiente di lavoro.
In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza dei rispettivi patronati.
Tra OOAA e rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.
Le parti concordano di costituire Commissioni sanitarie territoriali paritetiche. Tali Commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecnico che ambientali, per individuare i fattori di nocività e di conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione dei costi che esse comporteranno.
Per l'effettuazione delle indagini di cui sopra potrà essere richiesto l'intervento delle strutture pubbliche (USL, medicina del lavoro, patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle Commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e degli oneri conseguenti.
Su richiesta dei rappresentanti di bacino le imprese, tramite le OOAA informeranno circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate noti sulla base di acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale.
Verranno istituiti libretti sanitari di rischio e schede di maternità, in quanto previste dalle disposizioni legislative.
Le parti s'impegnano ad incontrarsi a livello nazionale e regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta sorge la necessità in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali, in materia o su espressa richiesta delle Commissioni di cui al punto 4, o su esplicita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto.
Le parti firmatarie convengono il recepimento del "Protocollo di intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/94" sottoscritto tra le Confederazioni artigiane e Cgil, Cisl, Uil il 3.9.96.

Art. 12 - Assunzione.
[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.

Art. 15 - Orario di lavoro.
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata dello stesso è fissata in 40 ore settimanali a partire dall'1.6.92 distribuite su 5 giorni.
Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività di acconciatura, estetica, e tricologia non curativa.
Resta confermato quanto previsto dall'art. 19 circa le competenze delle parti sociali.
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito.
Pertanto si darà luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario superate le 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori.
[…]

Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.
Viene fissato un limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore.
[…]

Art. 17 - Flessibilità orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.
A far fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
A titolo informativo e consecutivo le imprese, tramite le OOAA, comunicheranno alle OOSS territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente CCNL.

Art. 18 - Banca ore individuale.
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire sulla base delle esigenze del lavoratore interessato e compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
[…]
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e definiranno specifiche modalità attuative e regolamentazioni.

Art. 23 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi.
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
2) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori nella giornata di riposo settimanale, godrà oltre che della percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.
[…]

Art. 27 - Gravidanza e puerperio.
Per il personale femminile in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 37 - Norme e provvedimenti disciplinari.
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto, a secondo della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati. solo dove possibili, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento di danno dovranno essere versati ad Inps.
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che;
[…]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione alle apparecchiature dell'impresa;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente CCNL e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza alle apparecchiature dell'impresa o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze che danno luogo al provvedimenti disciplinari precedentemente elencati quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione nell'arco di 1 anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature;
[…]
g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
[…]

Art. 39 - Lavoro accessorio.
Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento del normale stato di pulizia del negozio.

Art. 41 - Controversie individuali o collettive.
Nelle controversie individuali o collettive di lavoro dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso una Commissione paritetica nominata da parte delle rispettive associazioni di categoria.
Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto, saranno osservate le norme di legge in vigore.
Le parti s'incontreranno per la determinazione dei compiti e delle modalità di funzionamento delle Commissioni paritetiche di categoria.

Art. 44 - Pari opportunità.
Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive UE recepite dallo Stato italiano in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente CCNL, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazionale corrisposta da 12 membri (6 designati dalle OOAA e 6 designati dalle OOSS), alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile del settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile alle attività professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
f) verificare, con riferimento alla legge n. 125/91, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative positive.
Resta salvo quanto previsto dall'Accordo interconfederale 21.7.88, in materia di occupazione femminile.

Art. 45 - Molestie sessuali.
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione sul lavoro.
Per molestia sessuale s'intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito e offensivo per la persona.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici e i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini.

Art. 46 - Apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato nelle attività artigiane di acconciatura ed estetica è regolata dalle norme di legge, (legge n. 25/55 e relativo regolamento, DPR n. 1668/56, legge 8.8.85 n. 443, legge n. 56/87, legge n. 196/97) degli Accordi interconfederali 21.12.83, 21.7.88, 28.9.98 e dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Per quanto non contemplato dalle normative sopra citate, valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.
[…]

Dichiarazione delle parti.
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia di Bolzano e nella regione Sicilia, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.