Tipologia: Integrazione Protocollo aziendale
Data firma: 21 ottobre 2020
Validità: 31 gennaio 2021
Parti: IBM Italia e Coordinamento Nazionale RLS
Settori: Metalmeccanici, IBM
Fonte: rsuibmsegrate


Integrazione Protocollo aziendale condiviso per l'emergenza Covid-19

In data 21 ottobre 2020, in modalità telematica, si sono incontrati, nelle persone dei rispettivi rappresentanti, IBM Italia Spa (di seguito anche "IBM"), e il Coordinamento Nazionale dei RLS d'ora in avanti, congiuntamente, "le Parti";

Premesso che:
• In data 29.04.2020, le Parti si erano incontrate per definire le linee guida finalizzate alla gestione della ripresa dell'attività presso le sedi IBM Italia, nell'ottica di preservare la salute e sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro;
• Le "Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 presso le sedi IBM Italia", adottate dalle Parti il 29.04.2020, prescrivono le norme di organizzazione del lavoro presso le sedi di IBM Italia con efficacia fino al 31.08.2020, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'impegno delle Parti di aggiornarne periodicamente il contenuto, anche alla luce dell'evoluzione degli studi medici e virologici e delle indicazioni delle Autorità Pubbliche;
• In data 3.07.2020 le Parti hanno aggiornato i contenuti del Protocollo del 29.04.2020 alla luce dell'andamento della crisi epidemiologica e delle esigenze organizzative sopravvenute rispetto alle modalità di lavoro in sede;
• Le Parti ritengono opportuno integrare i contenuti del Protocollo del 29.04.2020 e dell'Addendum del 3 luglio 2020 per far fronte alle esigenze di gestione del personale e di riorganizzazione dell'attività lavorativa presso le sedi IBM, compatibilmente con la disponibilità e l'utilizzabilità degli spazi aziendali, tenuto conto dell'evoluzione dello stato di emergenza epidemiologica e delle disposizioni normative sopravvenute;
• In particolare, nell'ambito delle misure restrittive riguardanti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, prescritte dal DI 7 ottobre 2020, n. 125 e dal Dpcm 13 ottobre 2020, si fanno comunque salvi "I protocolli e le linee guida anti-contagio previsti perle attività economiche, produttive, amministrative e sociali nonché, all'art. 2 Dpcm 13 ottobre 2020 "i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali
Tanto premesso, le Parti concordano che:
1. Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo;
2. Le disposizioni del "Protocollo aziendale condiviso per l'emergenza Covid-19" del 29.04.2020, e delle "Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 presso le sedi IBM Italia", nonché dell'Addendum al Protocollo del 3.07.2020, sono prorogate fino al 31 gennaio 2021, ovvero sino alla data successiva di cessazione dello stato di emergenza, eventualmente disposta dalle Autorità competenti, fatte salve e compatibilmente con le disposizioni contenute nel presente accordo e quanto eventualmente sarà disposto dalle Parti;
3. Tenuto conto dell'obbligatorietà, sancita dalla decretazione di urgenza, dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie "nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ciascun
dipendente è tenuto ad avere sempre con sé ed indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei locali aziendali (mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 senza valvola), anche presso la propria postazione, soprattutto se, in quest'ultimo caso, non sia possibile mantenere una distanza di almeno due metri rispetto alle altre persone presenti.
4. Al fine di tutelare la salute e sicurezza di particolari categorie di lavoratori, segnatamente i dipendenti cd. "fragili" (personale con limitata capacità motoria e/o che usufruisca della I. n. 104/1992 per sé stesso e/o affetto da patologie tali da aumentare il rischio di contagio da Covid- 19) e, in generale, coloro che si trovino in una delle condizioni ex l. n. 104/1992, a questi ultimi è riconosciuto, in conformità con la decretazione di urgenza, un diritto di precedenza rispetto all'utilizzo dello smart working, se compatibile con la tipologia della mansione svolta, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e dello stato di salute dei lavoratori, come attestato da idonea certificazione medica;
5. Per scongiurare il rischio di esclusione sociale dal luogo di lavoro e di isolamento dei dipendenti appartenenti alle categorie di cui al punto che precede, eventuali richieste, da parte di questi ultimi, di rientro presso la sede di lavoro, saranno valutate caso per caso, tenuto conto dell'interesse prioritario alla tutela della salute e sicurezza degli stessi;
6. Al fine di garantire l'esercizio dei diritti sindacali, per il periodo di vigenza del presente documento, è ammesso l'utilizzo della Webex;
7. Resta fermo il divieto di rientro in azienda dei dipendenti che abbiano avuto contatti, nei 14 giorni precedenti, con persone risultate positive ai test per l'accertamento del Covid-19, e che, a loro volta, si trovino in quarantena precauzionale disposta dalle Autorità competenti, e attestata da idonea certificazione medica del medico curante e della Asl di competenza;
8. Sarà riconosciuta la precedenza nella somministrazione dei vaccini antinfluenzali ai dipendenti rientranti nella categoria dei soggetti cd. "fragili", come definita dalla normativa vigente e dal punto 4 del presente accordo, ai dipendenti cui si applica la I. n. 104/1992 e ai dipendenti con ruoli "clientfacing";
9. Le disposizioni del "Protocollo aziendale condiviso per l'emergenza Covid-19" del 29.04.2020, e delle "Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 presso le sedi IBM Italia", e successive integrazioni, trovano applicazione presso tutte le sedi di IBM Italia, ivi comprese quelle ancora non operative e in via di riapertura. A tale scopo, i dipendenti, nei giorni di svolgimento dell'attività lavorativa in sede, sono tenuti a riservare una postazione mediante prenotazione attraverso l'applicazione aziendale, anche con la finalità di monitorare i contatti tra il personale;