Regione Sicilia
Ordinanza contingibile e urgente 16 gennaio 2021, n. 10
Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica
Il Presidente della Regione Siciliana
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale'” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 ed al 31 gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell’ambito dell’esercizio dei poteri delegati dall’autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’ 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante '"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"',
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19", sull’intero territorio nazionale, nonché l’ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’l aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’ll aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’l maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell’8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell’11 gennaio 2021 e n. 9 del 12 gennaio 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);
Visto Part. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell’8 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante "‘'Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante “Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020"; *
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e, in particolare, la successiva Ordinanza del 27 novembre 2020;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
Vista la Circolare dell’ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l’intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera “a”, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, a modificazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui ""per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. ... La Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e la successiva Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 che colloca la Regione Siciliana tra quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, con conseguente applicazione delle misure di contenimento di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Vista la nota prot. 33/Gab dell’8 gennaio 2021 dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale secondo cui “/e attività didattiche in presenza, presso gli istituti scolastici superiori della Sicilia sono sospese fino al 31 gennaio 2021, con successivo accesso, dal 1 febbraio 2021, del 50% dell’utenza studentesca"' al fine di “mitigare la mobilità generale e di contenere il rischio di assembramento nelle fasi antecedenti e successive l’accesso e l’uscita dai predetti istituti scolastici, in coincidenza con l’attuale fase di recrudescenza epidemica". Inoltre, è specificata “la sospensione delle attività didattiche in presenza, presso le scuole primarie e secondarie di primo grado, è limitata al periodo 11-16 gennaio 2021, con successivo accesso al 100% dell’utenza studentesca a decorrere dal 18.01.2021. Nessuna sospensione è, in atto, prevista per le attività educative riguardanti nidi, asili e scuole dell ’infanzia. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni nel quadro delle più generali misure di contenimento della pandemia in corso. ... Ai Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è data facoltà, con eccezione per le sole condizioni di inserimento territoriale in “zona rossa’’, di ammettere comunque in presenza, indipendentemente dai periodi di sospensione, gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali"',
Vista la relazione del Comitato tecnico scientifico della Regione Siciliana secondo cui, a fare data dal mese di gennaio, “si può notare un nuovo incremento dei casi, con un aumento rispetto ai sette giorni precedenti, del 36,25% (da fonte dato aggregato Ministero salute) e la Sicilia si colloca al decimo posto come incidenza di periodo con un tasso di 14,22/10000 abitanti", nonché “la stima di Rt al 22/12/2020 è risalito a 1.04 ... ed è in costante crescita da alcune settimane dopo essere sceso a 0.63 nel mese di novembre ... Nell’ultimo mese, il tasso di positività si è arrestato tra il 10%) ed il 18%, e rilevando per il 4 gennaio il valore più alto registrato di 18.3%o e il valore al 6 gennaio 2021 del 16,6%";
Visto il rapporto epidemiologico del Dipartimento Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico, trasmesso con nota prot. n. 1541 del 14 gennaio 2021, secondo cui “nell’ultimo mese, il tasso di positività oscilli tra il 14%) ed il 17%>, rilevando per la settimana del 4 gennaio il valore più alto registrato del 17,6%>”, ed inoltre che dall’analisi dei ricoveri emerge che “le nuove ospedalizzazioni hanno raggiunto il valore massimo nella settimana tra il 2 e l ’8 novembre, in seguito si osserva un rallentamento nelle settimane successive, per poi aumentare nuovamente ad inizio 2021 ”, nonché “gli ultimi 14 giorni hanno visto il maggior numero di casi registrati nelle province di Catania, Messina e Palermo
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 3 gennaio 2021, nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2021, n. 8 dell’ll gennaio 2021 e n. 9 del 12 gennaio 2021, con cui sono state istituite le “zone rosse ” nei comuni di Capizzi, Milena, San Fratello, Messina, Castel di ludica, Ramacca, Ravanusa, Santa Flavia, Gela e Villarosa;
Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l’ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato “prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica"’’,
ORDINA
Articolo 1
(Istituzione della zona rossa)
1. Nel territorio della Regione Siciliana hanno efficacia le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla presente Ordinanza.
Articolo 2
(Mobilità regionale e comunale)
1. Divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.
2. Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale in cui il soggetto si trovi, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.
3. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio regionale e comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Inoltre, sono autorizzati gli spostamenti per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della presente Ordinanza. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
4. Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all’interno del territorio comunale in cui il soggetto si trovi, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese. Non trovano applicazione nel territorio regionale le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che autorizzano spostamenti, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone, essendo consentita esclusivamente la mobilità per le ragioni specificatamente esposte con la presente Ordinanza.
Articolo 3
(Attività produttive, industriali e commerciali)
1. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali), purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettere ff), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato.
2. Sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione di quelle di cui all’allegato 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.
3. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro
4. Per quanto non espressamente disciplinato, con riferimento alle misure di contenimento del contagio per le attività produttive, industriali e commerciali, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.
Articolo 4
(Servizi di ristorazione)
1. Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto e fino alle ore 18, sempre solo per l’asporto, per la ristorazione con attività prevalente indentificata con i codici Ateco 56.3 e 47.25, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande siti nelle aree di servizio o rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti, interporti e stazioni ferroviarie, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio.
Articolo 5
(Attività didattica)
1. Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione del 7 agosto 2020, n. 89, nonché dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione del 9 ottobre 2020, n. 134, garantendo comunque il collegamento a distanza con gli alunni della medesima classe che sono in didattica digitale integrata.
2. Sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e le ulteriori disposizioni vigenti per la frequenza di presenza dei corsi di formazione specifica in medicina generale, delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le ulteriori eventuali attività, didattiche o curriculari, individuate dalle Università, sentito il Coordinamento dei rettori delle università siciliane.
Articolo 6
(Ulteriori attività)
1. Per ogni ulteriore attività e per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza trovano integrale applicazione le misure contenitive di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e sue successive integrazioni e/o modificazioni.
Art. 7
(Misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione)
1. I soggetti che, per le ragioni consentite, sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata.
Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro.
Sono equiparati allo status di pendolari di cui al comma che precede:
- gli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo;
- gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;
- gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
- in generale, le categorie di lavoratori che, durante il periodo di vigenza dell’ordinanza, per ragioni di lavoro, transitano in entrata ed in uscita dalla Regione al territorio nazionale e viceversa, per un tempo non superiore a quattro giorni.
2. La piattaforma di cui al comma precedente consente di dare atto, nel form di registrazione, dell’avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia. Qualora la persona che fa rientro nell’isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procede nel modo seguente:
a) al momento dell’arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di pubblico trasporto) il soggetto interessato deve recarsi presso un drive in appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, cor la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone;
b) nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura indicata alla lettera a), può recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare. a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente;
c) nel caso in cui il soggetto interessato non segua alcuna delle procedure indicate nei precedenti commi, appena fatto rientro in Sicilia ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.
3. L’Assessorato regionale della Salute, per il tramite dei propri Dipartimenti regionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Asp, provvede a dare esecuzione alle superiori disposizioni mediante scelte condivise con le società di gestione dei trasporti aerei e a promuovere l’adeguata diffusione dei drive in dedicati al tampone per i soggetti di cui al presente articolo.
Art. 8
(Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale)
1. Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti: 1) a comunicare all'Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale; 2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti “contapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;
2. I titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l’Asp territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi anche con modalità di drive in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.
Art. 9
(Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta)
1. I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, ai sensi dei rispettivi Accordi Integrativi Regionali, sottoscritti in data 12 novembre 2020 e allegati ai Decreti Assessoriali nn. 1000 e 1001 del 26 novembre 2020, supportano le Asp del Ssr, per tutta la durata del periodo emergenziale, nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica a specifiche categorie di soggetti, avendo cura che tali attività siano svolte in contesti atti a garantire le misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate e in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 2 let. g) dell’Accordo integrativo predetto.
2. I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 32850 del 12 ottobre 2020 e limitatamente ai propri assistiti, salvo quanto specificamente indicato negli Accordi integrativi citati, dispongono:
a) per i soggetti con esito positivo del test per il Covid-19, il periodo di inizio e fine isolamento con l’adozione del relativo provvedimento contumaciale;
b) per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine isolamento con l’adozione del relativo provvedimento contumaciale.
3. I provvedimenti di cui sopra sono trasmessi al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente, con le modalità di comunicazione che le medesime Aziende avranno cura di fornire ai medici interessati.
Articolo 10
(Abrogazione Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana)
1. Le precedenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana sono integralmente abrogate e sostituite dalla presente.
Articolo 11
(Disposizioni finali)
2. La presente Ordinanza, con efficacia dal 17 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Sfato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente
MUSUMECI