Responsabilità per infortunio occorso a lavoratore deceduto dopo essere rimasto impigliato ed essere stato stritolato dalla macchina scarificatrice dallo stesso condotta in un cantiere stradale - L'accusa di omicidio colposo era stata mossa a colui che aveva noleggiato la macchina scarificatrice e l'operaio che la guidava.

Ricorre in Cassazione  l'imputato sostenendo che non vi sia l'obbligo a suo carico di verificare l'osservanza della normativa antinfortunistica relativa al corretto uso della macchina operatrice, non essendo il S. suo dipendente -  Afferma infatti che: "Rientrando il nolo a caldo nello schema del subappalto, andava considerato che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7* imponeva solo di fornire alle imprese subappaltatrici informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di protezione adottate in relazione alla propria attività nonchè di cooperare con le stesse per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese. Il G. non si era ingerito nell'esecuzione del lavoro del S. nè era stato stipulato con il subappaltatore un patto con cui egli si era assunto anche la responsabilità di osservanza delle norme di tutela del lavoro subappaltato."

La Corte, nel rigettare il ricorso, afferma che:

"I giudici hanno infatti evidenziato che, essendo stata la macchina scarificatrice noleggiata con l'operaio che la guidava dal G., il S. espletava la sua attività lavorativa sotto la vigilanza del ricorrente. Questi non avrebbe dovuto permettere che l'operaio facesse un uso della macchina, cui era addetto, che all'evidenza appariva pericoloso. Ed invero, il S. aveva utilizzato cinghie che bloccavano le leve di comando della macchina e la facevano muovere e lavorare da sola, mentre egli stava a terra. Inoltre, quando il S. era rimasto impigliato nella parte rotante ed era finito sotto la scarificatrice, non era stato possibile fermarla immediatamente poichè non era dotata di un dispositivo di arresto posto ad altezza d'uomo che potesse essere azionato subito. Ciò rendeva la macchina, costruita prima del 1991, non adeguata alla normativa di sicurezza del D.P.R. n. 459 del 1996; perchè mancava un dispositivo di arresto di emergenza e poteva essere bloccata solo estraendo la chiave dal cruscotto. "


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. IACOPINO Silvana Giovann - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) G.A., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 30/01/2008 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parti civili avv. Paladino Paolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. del G., avv. Cavasino Giuseppe, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 5/12/2006 il Tribunale di Marsala ha dichiarato G.A. colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 in pregiudizio del dipendente S.G., il quale era deceduto dopo essere rimasto impigliato ed essere stato stritolato da una macchina scarificatrice dallo stesso condotta in un cantiere stradale, e lo ha condannato, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, alla pena di anni due di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, cui era assegnata una provvisionale nella misura di L. 100.000.000, ed alla rifusione delle spese dalla stesse sostenute.

A seguito di impugnazione del difensore dell'imputato, la Corte di Appello di Palermo in data 30/1/2008, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse al G. le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo in ordine al reato ascritto perchè estinto per prescrizione.
Ha, altresì, confermato le statuizioni civili, riducendo la percentuale del concorso di colpa dell'imputato nella causazione dell'evento mortale al 25% e l'ammontare della provvisionale concessa ad Euro 50000,00.
Ha pure condannato il G. alla rifusione della metà delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di appello.

Ha proposto ricorso per Cassazione, per mezzo del proprio difensore, il G. deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sul punto relativo alla sussistenza del suo obbligo di verificare l'osservanza della normativa antinfortunistica relativa al corretto uso della macchina operatrice e, conseguentemente, alla sua responsabilità.
Il S., infatti, non era dipendente del G. il quale si era limitato a noleggiare la macchina scarificatrice e l'operaio che la guidava.
Rientrando il nolo a caldo nello schema del subappalto, andava considerato che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 imponeva solo di fornire alle imprese subappaltatrici informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di protezione adottate in relazione alla propria attività nonchè di cooperare con le stesse per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.
Il G. non si era ingerito nell'esecuzione del lavoro del S. nè era stato stipulato con il subappaltatore un patto con cui egli si era assunto anche la responsabilità di osservanza delle norme di tutela del lavoro subappaltato.
Il ricorrente ha pure dedotto violazione di legge sull'obbligo di adeguamento della macchina alla normativa di sicurezza introdotta dal D.P.R. n. 459 del 1996.
Questo non imponeva alcun adeguamento per le macchine messe in servizio prima della data della sua entrata in vigore.
Il G. ha pure evidenziato vizio motivazionale sul punto relativo alla esclusione che il sinistro mortale si fosse verificato per il comportamento anomalo ed imprevedibile del lavoratore.
La Corte territoriale non aveva esaminato tutti gli elementi a sua disposizione nè aveva fornito una corretta interpretazione di essi, dando una non esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti. Da ultimo, si è doluto perchè non era stata sospesa la immediata esecuzione della provvisionale concessa alle parti civili costituite.
Diritto

Il gravame è infondato e va rigettato.

Quanto alle doglianze relative alla riconducibilità dell'evento mortale a colpa del prevenuto, la Corte di appello ha spiegato le ragioni del convincimento espresso in ordine alla sussistenza di efficienti omissioni proprie del G. che, precludendo l'esclusione della sua responsabilità, comportavano la conferma, anche se con alcune modifiche, delle statuizioni civili della sentenza del Tribunale.
I giudici hanno infatti evidenziato che, essendo stata la macchina scarificatrice noleggiata con l'operaio che la guidava dal G., il S. espletava la sua attività lavorativa sotto la vigilanza del ricorrente.
Questi non avrebbe dovuto permettere che l'operaio facesse un uso della macchina, cui era addetto, che all'evidenza appariva pericoloso.
Ed invero, il S. aveva utilizzato cinghie che bloccavano le leve di comando della macchina e la facevano muovere e lavorare da sola, mentre egli stava a terra. Inoltre, quando il S. era rimasto impigliato nella parte rotante ed era finito sotto la scarificatrice, non era stato possibile fermarla immediatamente poichè non era dotata di un dispositivo di arresto posto ad altezza d'uomo che potesse essere azionato subito.
Ciò rendeva la macchina, costruita prima del 1991, non adeguata alla normativa di sicurezza del D.P.R. n. 459 del 1996; perchè mancava un dispositivo di arresto di emergenza e poteva essere bloccata solo estraendo la chiave dal cruscotto.
Ha sostenuto il ricorrente che non vi era alcun obbligo di adeguamento della scarificatrice perchè messa in servizio prima della data della entrata in vigore del D.P.R. n. 459 del 1996.
Correttamente, però, la Corte di appello ha rilevato che la macchina, comunque, non era a norma e di essa era fatto un uso non corretto, sicchè in tale situazione il G. era in colpa perchè non avrebbe dovuto utilizzarla.
Come si vede, i giudici del merito, hanno dato conto della valutazione da essi compiuta degli elementi acquisiti con argomentazioni adeguate e coerenti, che hanno pure chiarito che i profili di colpa ravvisabili nella condotta del prevenuto avevano avuto efficienza causale nel verificarsi dell'infortunio, anche se avevano inciso nel determinismo causale in misura inferiore rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, dovendosi escludere che il comportamento dell'operaio fosse stato da solo sufficiente alla produzione dell'evento mortale.
Da ultimo, va osservato che questa Corte di legittimità con provvedimento del 24/2/2009 ha rigettato la richiesta ex art. 612 c.p.p. di sospendere la provvisionale concessa alle parti civili per il grave irreparabile danno che poteva derivare dall'esecuzione della stessa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del G. al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che vanno liquidate in complessivi Euro 4000,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009