Il Ministro dell’università e della ricerca
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;
VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 gennaio 2018, n. 14, e in particolare l’art. 6 che prevede la costituzione dei Comitati Territoriali di Coordinamento (CO.TE.CO.) degli Istituti Superiori di Studi Musicali;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 gennaio 2013, n. 13, che prevede la Costituzione della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica e della Conferenza dei Direttori delle Accademie di belle arti;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 giugno 2013, n. 570, che costituisce la Conferenza dei Presidenti e dei Direttori degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’art. 101;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e in particolare l’art. 1, co. 2, lett. p);
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e in particolare l’art. 6, co. 2, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca “possono essere [...] individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale”;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 26 maggio 2020, n. 112;
VISTO il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 contenente disposizioni in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, e in particolare l’art. 1, riferito all’intero territorio nazionale, che al comma 10, lettera u), prevede che “le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza” e al comma 10, lettera v), prevede che “a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”;
VISTO l’art. 3 del medesimo d.P.C.M., riferito alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, che al comma 4, lettera g), prevede che “è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica” e al comma 4, lettera i), che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;
VISTI gli allegati 18 e 25 al d.P.C.M. 3 dicembre 2020;
VISTI i chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul proprio sito istituzionale sotto forma di risposte a “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” con riferimento al d.P.C.M. 3 dicembre 2020;
TENUTO CONTO di quanto previsto, nell’ambito della disciplina dei titoli di studio abilitanti alla professione di restauratore di beni culturali, dall’art. 2, co. 3, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio 2009, n. 87, in materia di percentuale di insegnamento complessivo che deve essere riservata alle attività tecnico didattiche di conservazione e restauro svolte in laboratorio e cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici;
VISTO il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 ottobre 2020, n. 801, e in particolare l’art. 2 che consente alle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica accreditate per i corsi di restauro di far svolgere le prove d’esame con modalità a distanza;
TENUTO CONTO, altresì, di quanto previsto dai singoli ordinamenti didattici dei diversi corsi di studio delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto attiene alle attività formative intese quali attività organizzate o previste dalle istituzioni al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, in particolare, alle discipline performative, artistiche e progettuali, che prevedono attività formative teoriche, teorico-pratiche e di laboratorio, sotto forma di lezioni individuali, collettive in piccoli gruppi, esercitazioni pratiche e/o di laboratorio, tirocini obbligatori e ogni altra attività pratica;
RITENUTO di individuare, a causa e per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, opportune modalità di svolgimento delle attività didattiche, con particolare riferimento alle attività individuali e a quelle laboratoriali obbligatorie, previste dai singoli ordinamenti didattici dei diversi corsi di studio delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che, consentano il conseguimento dei relativi diplomi accademici;
SENTITE le Conferenze nazionali dei Direttori e dei Presidenti delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
DECRETA
Articolo 1
Istituti Superiori di Studi Musicali, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e Accademia Nazionale di Danza
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, co. 10, lett. u), del d.P.C.M. 3 dicembre 2020, negli istituti superiori di studi musicali, nell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e nell’Accademia Nazionale di Danza, l’attività relativa a discipline pratiche e performative consistente in lezioni ed esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d’insieme nonché le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza, a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate, all’interno di piani di organizzazione della didattica, misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell’allegato 18 al d.P.C.M. 3 dicembre 2020, ivi compreso l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione, fatta salva la possibilità di abbassare la mascherina per la durata dell’attività performativa di canto, recitazione o di strumenti a fiato.
2. Le lezioni afferenti il primo anno di corso e per le classi con un ridotto numero di studenti possono svolgersi in presenza a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate, all’interno di piani di organizzazione della didattica, misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell’allegato 18 al d.P.C.M. 3 dicembre 2020, ivi compreso l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione, fatta salva la possibilità di abbassare la mascherina per la durata dell’attività performativa di canto, recitazione o di strumenti a fiato.
3. Le attività didattiche, consistenti in lezioni, si svolgono ordinariamente a distanza; può essere svolta in presenza la quota di lezioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d’insieme di cui al comma precedente.
4. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei casi in cui, a seconda della tipologia delle attività formative, in particolare quelle che presuppongono la costituzione di gruppi cameristici di dimensioni ampie e di compagini corali e orchestrali, non possa essere assicurata la didattica a distanza e non possa essere effettuata l’attività formativa in presenza in base alle disposizioni di cui al d.P.C.M. 3 dicembre 2020, ovvero nei casi in cui non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d’esame, le istituzioni sono autorizzate a individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le modalità più opportune per la valutazione di ogni attività performativa che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico, nonché a programmare il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
5. Nella predisposizione di apposite modalità per lo svolgimento e la valutazione delle attività di cui al comma 4, in deroga alle disposizioni normative vigenti, le istituzioni garantiscono il rispetto degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici, nonché adeguate forme di certificazione della frequenza, la valutazione delle attività performative e di laboratorio e il superamento di ogni ulteriore accertamento, laddove previsto.
6. I piani di organizzazione della didattica vengono adottati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Istituzione su proposta del Consiglio Accademico, sentito il Comitato Universitario Regionale che può acquisire il parere del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.).
Art. 2
Accademie di belle arti e ISIA
1. Nelle accademie di belle arti e negli istituti superiori per le industre artistiche le esercitazioni e le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e che vengano adottate, all’interno di piani di organizzazione della didattica, misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell’allegato 18 al d.P.C.M. 3 dicembre 2020, ivi compreso l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione. Gli insegnamenti pratici dei corsi di restauro e i relativi cantieri, stages e tirocini obbligatori sono erogati in presenza, nel rispetto delle misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell’allegato 18 al d.P.C.M. 3 dicembre 2020, ivi compreso l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione, fermo restando il monte ore di attività pratiche di restauro dei corsi abilitanti alla professione di restauratore indicato nei DD.II. 87/2009, 302/2010 e 81/2011.
2. Le lezioni afferenti il primo anno di corso e le attività teoriche e teorico-pratiche rivolte a classi con ridotto numero di studenti possono svolgersi in presenza a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate, all’interno di piani di organizzazione della didattica, misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell’allegato 18 al d.P.C.M. 3 dicembre 2020, ivi compreso l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione.
3. Le attività formative teoriche e teorico-pratiche, articolate in lezioni ed esercitazioni, si svolgono ordinariamente a distanza, fatta salva la quota delle stesse di cui al comma precedente.
4. Gli esami abilitanti alla professione di restauratore possono essere svolti con modalità a distanza ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 ottobre 2020, n. 801, ovvero possono essere svolti in presenza a condizione che vengano adottate, all’interno di piani di organizzazione della didattica, misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell’allegato 18 al d.P.C.M. 3 dicembre 2020, ivi compreso l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione.
5. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei casi in cui, a seconda della tipologia delle attività formative teoriche-pratiche e laboratoriali, dei tirocini obbligatori e delle esercitazioni didattiche essenziali, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche, non possa essere assicurata l’adozione delle misure di cui all’allegato 18 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020, ovvero nei casi in cui non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d’esame le istituzioni sono autorizzate a individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le modalità più opportune per la valutazione di ogni attività formativa, performativa e laboratoriale, anche a distanza, e le modalità più opportune per l’espletamento dei tirocini obbligatori e delle attività laboratoriali e performative nonché di seminari, esercitazioni, progetti e ogni altra attività pratica che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico. Le istituzioni sono autorizzate a programmare il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
6. Nella predisposizione di apposite modalità per lo svolgimento e la valutazione delle attività di cui al comma 5, in deroga alle disposizioni normative vigenti, le istituzioni garantiscono il rispetto degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici, nonché adeguate forme di certificazione della frequenza, la valutazione delle attività performative e di laboratorio e il superamento di ogni ulteriore accertamento, laddove previsto.
7. I piani di organizzazione della didattica vengono adottati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Istituzione su proposta del Consiglio Accademico, sentito il Comitato Universitario Regionale che può acquisire il parere della competente Conferenza Nazionale dei Direttori.
Art. 3
Infrastrutture per la didattica e la ricerca
1. Le biblioteche delle istituzioni AFAM, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, possono continuare ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica di cui all’art. 1, comma 6, e all’art. 2, comma 7, purché gli stessi contengano uno specifico protocollo che preveda, tra le altre misure, la programmazione degli accessi.
2. Gli istituti superiori di studi musicali possono assicurare agli studenti la fruibilità ai fini dello
studio individuale del patrimonio strumentale altrimenti indisponibile per gli stessi (organo, clavicembalo, strumenti a percussione, ecc.) laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica di cui all’art. 1, comma 6, e all’art. 2, comma 7, purché gli stessi contengano uno specifico protocollo che preveda, tra le altre misure, la programmazione degli accessi e l’igienizzazione degli strumenti. Dal presente comma è escluso l’uso promiscuo degli strumenti a fiato.
Art. 4
Aree con scenario di massima gravità
1. Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, le attività didattiche (lezioni) si svolgono a distanza o, laddove tale modalità non sia realizzabile o consentita, sono sospese e sono oggetto di un piano di recupero delle attività nell’anno accademico.
2. Le attività laboratoriali possono svolgersi in presenza in caso di inderogabile necessità e urgenza di prosecuzione dell’attività in presenza e di motivata impossibilità di predisposizione di un piano di recupero delle attività nell’anno accademico, nonché a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate, all’interno di piani di organizzazione della didattica, misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell’allegato 18 al d.P.C.M. 3 dicembre 2020, ivi compreso l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione.
3. Le altre attività didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle singole istituzioni ai sensi del d.P.C.M. 3 dicembre 2020 ai fini della prosecuzione in presenza, possono comprendere una quota non prevalente di lezioni individuali, individuate sulla base dei seguenti criteri:
a. Inderogabile necessità e urgenza di prosecuzione dell’attività in presenza;
b. Motivata impossibilità di predisposizione di un piano di recupero delle attività nell’anno accademico;
c. Possibilità di garantire l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione;
d. Possibilità di garantire un’adeguata areazione degli ambienti;
e. Possibilità di garantire il distanziamento sociale per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione.
Art. 5
Disposizioni finali
1. I riferimenti al d.P.C.M. 3 dicembre 2020 si intendono riferiti a ogni successivo d.P.C.M. che integri o sostituisca il d.P.C.M. 3 dicembre 2020.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 26 maggio 2020, n. 112, sono abrogate a decorrere dalla data di adozione del presente decreto.
IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi