Tipologia: CCNL
Data firma: 4 ottobre 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Ancef e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Lavorazione fiori recisi
Fonte: CNEL

Sommario:

  Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Articolo 2.
Relazioni sindacali
Articolo 3.

Pari opportunità
Articolo 4.
Classificazione del personale
Articolo 5.
Quadri
Articolo 6.
Assunzione
Articolo 7.
Soggetti riservatari
Articolo 8.
Stagionalità - Assunzione a tempo determinato
Articolo 9.

Altre ipotesi di assunzione a termine
Articolo 10.
Indennità percentualizzate
Articolo 11.
Premio di stagionalità
Articolo 12.
Diritto di precedenza
Articolo 13.
Periodo di prova
Articolo 14.
Apprendistato - Sfera di applicabilità
Articolo 15.
Numero di apprendisti
Articolo 16.
Limiti di età
Articolo 17.

Articolo 18.
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Articolo 23.
Articolo 24.
Apprendistato in aziende di stagione
Articolo 25.
Articolo 26.
Orario di lavoro
Articolo 27.

Flessibilità orario di lavoro
Articolo 28.

Riduzione di orario di lavoro
Articolo 29.
Lavoro a tempo parziale
Articolo 30.
Riproporzionamento
Articolo 31.
Orario supplementare
Articolo 32.
Lavoro straordinario
Articolo 33.

Articolo 34.
Articolo 35.
Riposo settimanale e festività
Articolo 36.

Articolo 37.
Assenze e congedi
Articolo 38.
Articolo 39.
Congedo per lutto
Articolo 40.
Diritto allo studio
Articolo 41.
Congedo matrimoniale
Articolo 42.
Chiamata e richiamo alle armi
Articolo 43.
Articolo 44.
Missioni e trasferte
Articolo 45.
Orario di lavoro in trasferta
Articolo 46.

Doveri e responsabilità dei conducenti
Articolo 47.

Ritiro patente
Articolo 47/bis.
Trasferimento del lavoratore
Articolo 48.
Malattie e infortuni
Articolo 49.
Articolo 50.
Articolo 51.
Articolo 52.
Articolo 53.
Ambiente di lavoro e sicurezza sul lavoro
Articolo 54.

Conservazione del posto
Articolo 55.
Tubercolosi
Articolo 56.

Aspettative non retribuite
Articolo 57.
Gravidanza e puerperio
Articolo 58.

Articolo 59.
Articolo 60.
Sospensione del lavoro
Articolo 61.
Anzianità di servizio
Articolo 62.
Anzianità convenzionale
Articolo 63.
Passaggio di qualifica
Articolo 64.
Articolo 65.
Articolo 66.
Scatti di anzianità
Articolo 67.
Trattamento economico
Articolo 68.
Tabelle retributive
Articolo 69.
• Paga base tabellare
• Minimi di retribuzione
  • Indennità di contingenza (al 1 gennaio 1991)
• Elemento distinto della retribuzione (EDR)
• Nuovi minimi retributivi
• Una tantum
Articolo 70.
Articolo 71.
Articolo 72.
Articolo 73.
Mensilità supplementari
Articolo 74.
• 13a mensilità
Articolo 75.
• 14a mensilità
Ferie
Articolo 76.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Articolo 77.
Articolo 78.
Articolo 79.
Articolo 80.
Articolo 81.
Articolo 82.
Preavviso
Articolo 83.
Articolo 84.
Trattamento di fine rapporto
Articolo 85.
• Retribuzione da considerare
• Anticipazione
Articolo 86.
Articolo 87.
Articolo 88.
Articolo 89.
Articolo 90.
Prestazioni integrative
Articolo 91.
Norme disciplinari
Articolo 92.
Articolo 93.
Articolo 94.
Articolo 95.
Articolo 96.
Articolo 97.
Articolo 98.
Alloggio
Articolo 99.
Indumenti di lavoro
Articolo 100.

Delegato aziendale
Articolo 101.

Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
Articolo 102.
Diritti sindacali
Articolo 103.
Articolo 104.
Articolo 105.
Articolo 106.
Articolo 107.
Livelli di contrattazione
Articolo 108.

Commissione paritetica e conciliazione delle controversie
Articolo 109.

Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Articolo 110.
Procedure per il rinnovo del CCNL
Articolo 111.
Decorrenza e durata
Articolo 112.
Allegati
Allegato 1. Commissione paritetica provinciale CCNL commercio ed esportazione fiori
Funzionamento della commissione paritetica
Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Articolo 8.
Allegato 2. Contratti formazione lavoro (CFL)
Premessa
Art. 1 - Disposizioni generali.
Art. 2 - Commissione paritetica.
Art. 3 - Progetti standard.
Art. 4 - Dati statistici.
Art. 5 - 'Nulla osta' per l'assunzione.
Articolo 2.
Articolo 3.
Art. 6 - Decorrenza e durata.
Contenuti e modalità generali dei contratti di formazione e lavoro
Articolo 1.

Articolo 2.
Articolo 3.
Art. 4 - CFL e part-time.
Progetti standard
Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
• Iter formativo CFL
Allegato 3. Accordo assunzioni contratto a termine
Allegato 4. Statuto dell'associazione Ebcef - Ente bilaterale commercio ed esportazione fiori della provincia di Imperia
Art. 1 - Denominazione.
Art. 2 - Sede.
Art. 3 - Scopo.
Art. 4 - Durata.
Art. 5 - Soci.
Art. 6 - Doveri dei soci.
Art. 7 - Organi dell'associazione.
• A) Assemblea dei soci
• B) Consiglio direttivo
• C-D) Presidenza e vice presidenza
• E) Collegio dei revisori
Art. 8 - Patrimonio sociale.
Art. 9 - Esercizio sociale e bilancio.
Art. 10 - Scioglimento.
Art. 11 - Regolamento delle attività dell'associazione.
Art. 12 - Clausola arbitrale.
Art. 13 - Disposizione finale.
Ente bilaterale - Atto costitutivo di associazione

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per tutto il territorio nazionale per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e GEIE

Addì 4 ottobre 1999 tra Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori (Ancef) [...] da una parte e dall'altra parte la Federazione Lavoratori Agroindustria (Flai-Cgil) [...]; la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) [...]; l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi (Uiltucs-Uil) [...] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...] si è stipulato il presente CCNL per tutto il territorio nazionale per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e GEIE è composto da 112 articoli letti, approvati e sottoscritti da tutte le organizzazioni stipulanti.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale operaio e impiegatizio dipendente da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori recisi e verde o piante ornamentali, in qualunque forma costituita, tanto in imprese commerciali che consortili o cooperative e GEIE, aziende dell'indotto e il relativo personale dipendente.

Articolo 2.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Relazioni sindacali
Articolo 3.

Di norma almeno 3 volte all'anno le parti stipulanti s'incontreranno al fine di esaminare i seguenti punti:
[...]
- analisi e proposte in ordine al mercato del lavoro o allo sviluppo dell'occupazione giovanile, formazione lavoro, struttura occupazionale del settore, qualificazione e riqualificazione professionale.

Stagionalità - Assunzione a tempo determinato
Articolo 9.

[...]
C. Le aziende che intendessero procedere a tale tipo di assunzioni dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione paritetica provinciale di cui all'allegato n. 1 del presente contratto specificando:
1) il numero dei lavoratori che s'intendono assumere a tempo determinato ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/87;
2) il periodo per il quale s'intende utilizzare il personale a tempo determinato;
3) le mansioni e il livello contrattuale;
4) l'impegno di rispettare le norme della contrattazione nazionale e integrativa;
5) l'eventuale numero di dipendenti in azienda a tempo indeterminato in forza all'atto della richiesta di assunzione a tempo determinato.
[...]

Limiti di età
Articolo 17.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93, e successive modificazioni, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17.10.67 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 15° anno d'età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi di legge. La durata dell'apprendistato non potrà essere comunque inferiore ai 18 mesi e non superiore ai 4 anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.

Articolo 20.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire, nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria di corsi d'insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 3 ore settimanali per non più di 8 mesi all'anno;
e) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titolo di studio;
[...]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c) non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Articolo 21.
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Articolo 22.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. d) del precedente art. 16 sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Apprendistato in aziende di stagione
Articolo 26.

Le organizzazioni contraenti s'impegnano a partecipare attivamente alla formazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del commercio esportazione di fiori in collaborazione con le Regioni e gli Enti competenti per il tramite della Commissione paritetica provinciale là dove costituita.

Orario di lavoro
Articolo 27.

La durata dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continua; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

Flessibilità orario di lavoro
Articolo 28.

Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi d'orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento all'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 100 ore nell'anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimane previste per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
[...]
L'azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto per la flessibilità dell'orario di lavoro dovrà comunicare alla Commissione paritetica nazionale o provinciale laddove costituita, che provvederà a rilasciare l'apposito 'nulla osta'.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità, in caso di rapporto di lavoro stagionale, il programma presentato dalle aziende dovrà corrispondere all'orario normale di lavoro previsto dall'art. 27 del presente CCNL, che a seguito del 'nulla osta' necessario della Commissione dovrà essere comunicato dalle stesse ai singoli lavoratori interessati.
L'eventuale interruzione dell'orario di lavoro giornaliero non potrà essere inferiore alle 2 ore, salvo speciali deroghe già previste concordate in sede locale.
I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Lavoro straordinario
Articolo 33.

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 170 ore annue.

Articolo 35.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e che dovrà essere esibito in visione richiesta delle organizzazioni, presso la sede locale Associazione dei Commercianti Esportatori Fiori "Ancef". Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione.
[...]

Riposo settimanale e festività
Articolo 36.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanali di cui alla legge 22.2.34 n. 370 dovranno essere retribuite con la sola maggioranza del 50% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione mensile, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo.
[...]

Orario di lavoro in trasferta
Articolo 46.

Per il personale viaggiante si richiamano le norme del regolamento CEE n. 543/69 e successive modificazioni (Regolamenti nn. 514/72 e 515/72).
Per il personale di cui ai livelli 2° e 3° viaggiante in coppia, si applicano le seguenti norme:
a) il lavoro effettivo in trasferta sarà distribuito in parti uguali tra i due autisti; l'ulteriore tempo trascorso in trasferta (in cuccetta, a fianco dell'autista che conduce l'automezzo o comunque prestando lavoro effettivo), escluso le interruzioni per la consumazione dei pasti e il riposo non retribuito di cui alle successive lett. b) e c), sarà computato come lavoro effettivo in misura del 50%, tale percentuale si calcolerà esclusivamente sul tempo di attività che eccede i limiti del lavoro giornaliero ordinario fissati nel precedente articolo;
b) per la consumazione dei pasti saranno previste, per le durate di trasferta fino a 15 ore un'interruzione di 1 ora non retribuita o per le trasferte superiori alle 15 ore 2 interruzioni di 1 ora cadauna non retribuite;
c) il tempo in cui il lavoratore è lasciato in libertà, come previsto dal citato regolamento CEE, sarà considerato riposo non retribuito.
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.

Doveri e responsabilità dei conducenti
Articolo 47.

Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento, e nella dovuta pulizia. Il conducente é responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all'azienda.

Malattie e infortuni
Articolo 50.

[...]
Il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, ha inoltre la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico. [...]

Articolo 53.
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro: quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[...]

Ambiente di lavoro e sicurezza sul lavoro
Articolo 54.

Al fine di migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalla norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema di prevenzione.
Le parti visto il D.lgs n. 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al D.lgs n. 242 del 19.3.96, convengono di dare avvio in tempi brevi a un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale.

Tubercolosi
Articolo 56.

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC e dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza dei 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti, l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'idoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'idoneità stessa, decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28.2.53 n. 86.
[...]

Gravidanza e puerperio
Articolo 58.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro;
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza,
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
[...]

Articolo 59.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi, sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 643 sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]

Articolo 60.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Norme disciplinari
Articolo 93.

È vietato al personale di tornare nei locali dell'azienda oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda, salvo quanto previsto dall'art. 101 del presente contratto.
Non è consentito al personale di allontanarsi del servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
[...]
Il lavoratore previa espressa autorizzazione può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio.
In tale caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 ora al giorno e senza diritto di alcuna maggiorazione.

Articolo 95.
[...]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

Articolo 96.
[...]
Il licenziamento in tronco si applica altresì in caso d'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto.
[...]

Indumenti di lavoro
Articolo 100.

È istituita un'indennità di vestiario, ad ogni dipendente, nella misura di £. 50.000 all'anno o per stagione.
Le ditte che forniscono ogni stagione 2 grembiuli, guanti e impermeabili sono esonerate dal pagamento di detta indennità.

Delegato aziendale
Articolo 101.

Nelle aziende che occupano più di 10 dipendenti le OO.SS. stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazioni dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

Diritti sindacali
Articolo 104.

Le parti convengono che nelle unità produttive con più di 10 dipendenti Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil possono costituire, in sostituzione delle rappresentanze sindacali, Consigli di delegati alle seguenti condizioni:
- che il Consiglio sia unitamente costituito,
- che la sua costituzione, i suoi componenti e i suoi dirigenti siano notificati alla Direzione di ciascuna azienda, congiuntamente, alle OO.SS. stipulanti.
Il Consiglio dei delegati cosi costituito conserva le prerogative e i compiti delle RSA, i quali hanno diritto a permessi non retribuiti con i criteri e le modalità previste dalla legge 20.5.70 n. 300.
I dirigenti dei Consigli dei delegati usufruiranno complessivamente dei permessi retribuiti con i criteri, le modalità e le misure del precedente art. 103 per i dirigenti delle RSA.

Articolo 106.
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 10 dipendenti i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi d'interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita, tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle OO.SS. locali aderenti o facenti capo alle associazioni nazionali stipulanti.

Livelli di contrattazione
Articolo 108.

Oltre al presente CCNL le parti stabiliscono, nel rispetto degli accordi interconfederali del luglio 1993, il 2° livello di contrattazione a livello territoriale.
La contrattazione a livello territoriale riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
[...]
L'accordo di 2° livello avrà durata quadriennale.
Nel corso della sua vigenza le parti nei tempi che saranno ritenuti necessari svolgeranno procedure di informazioni, consultazioni, verifica o contrattazione previste dalle leggi, dai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni quali le innovazioni tecnologiche, organizzative e i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alle leggi sulle pari opportunità.

Commissione paritetica e conciliazione delle controversie
Articolo 109.

È costituita a Sanremo presso la sede Ancef la Commissione paritetica provinciale che dovrà esaminare le controversie d'interpretazione e applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali.
La Commissione Paritetica di cui sopra è composta da n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti nominati.
- 2 da Flai-Cgil;
- 2 da FisascaT-Cisl;
- 2 da Uiltucs-Uil;
- 3 membri effettivi e 3 supplenti nominati da Ancef.
La nomina del Presidente avverrà a turno e rotazione fra le organizzazioni.
Le relative norme di esazione saranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi fra le parti con atti aggiuntivi.
Per tutte le controversie individuali relative all'applicazione del presente contratto, e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto è prescritto il tentativo di conciliazione da esperirsi presso la Commissione paritetica provinciale commercianti esportatori fiori competente per il territorio con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Ancef;
b) per i prestatori d'opera, della O.S. locale di una delle associazioni nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
Dei servizi svolti dalla Commissione paritetica nazionale o sue articolazioni territoriali possono avvalersi tutte le aziende del settore e tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto.

Allegati
Allegato 1. Commissione paritetica provinciale CCNL commercio ed esportazione fiori
Tra Associazione Nazionale Commercio ed Esportazione Fiori (Ancef) - Sanremo [...] e Flai-Cgil [...]; Fisascat-Cisl [...]; Uiltucs-Uil [...] della provincia di Imperia, a norma di quanto previsto dal CCNL Commercio ed Esportazione Fiori, è costituita la Commissione paritetica provinciale per l'espletamento dei seguenti compiti:
a) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro, concernenti l'applicazione del CCNL del Commercio ed Esportazione fiori, per quanto riguarda la provincia di Imperia;
[...]
d) esame dei contratti di formazione e lavoro, part-time, stagionalità e contratti a termine, mercato del lavoro;
e) esame dai problemi comunque concernenti i rapporti di lavoro tra le Aziende di Commercio ed Esportazione fiori e i lavoratori dipendenti;
f) esame delle problematiche di settore.
Delle conclusioni cui perviene la Commissione paritetica provinciale, nell'espletamento dei compiti di cui alle lett. a) e b), verrà redatto apposito verbale da inviare all'Uplmo per il deposito ai sensi degli artt. 411 e 412 cpc, come modificato dalla legge n. 533/73.
La Commissione è composta di 6 membri, di cui 3 nominati da Ancef e 3 nominati dalle OO.SS. Flai - Fisascat - Uiltucs della provincia di Imperia.
È inoltre ammessa la nomina di membri supplenti.
Per il funzionamento e l'espletamento dei compiti della Commissione paritetica viene stabilita una contribuzione nella seguente misura mensile:
- 0,80% della paga base - contingenza - scatti a carico del lavoratore;
- 0,80% della paga base - contingenza - scatti a carico del datore di lavoro, da versare, a cura delle aziende al predetto organismo, secondo le modalità che verranno stabilite.
Tale contribuzione è sostitutiva, a livello provinciale, di quanto stabilito per il funzionamento della Commissione paritetica nazionale, di cui il presente organismo è l'articolazione territoriale.
La Commissione paritetica provinciale si riunirà almeno 2 volte all'anno per i compiti di cui alla lett. c) e ogni volta che una delle parti ne faccia richiesta, per i compiti di cui agli altri punti.
[...]

Allegato 2. Contratti formazione lavoro (CFL)
Art. 2 - Commissione paritetica.
Con il presente accordo le parti concordano, nell'ambito delle autonomie negoziali riconosciute alle stesse dall'art. 3, comma 3, legge n. 863/84 e successive modificazioni, di disciplinare i CFL e di dare incarico alla Commissione paritetica di cui al CCNL e successivi accordi, di verificare le rispondenze dei suddetti CFL alla regolamentazione tra le parti concordata.
La Commissione paritetica funzionerà con le modalità di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente accordo.

Articolo 2.
Ai lavoratori assunti con CFL, ai sensi del presente accordo, vengono applicate le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato in quanto non derogate dalla legge 19.12.84 n. 863 e successive modifiche, nonché quanto previsto dal CCNL del Commercio e della Esportazione fiori (Ancef), nonché la contrattazione integrativa collettiva.
[...]

Articolo 3.
Al contratto deve essere allegato un progetto di formazione e lavoro. Ove non presenti un proprio progetto formativo particolare, l'azienda deve espressamente adottare i progetti standard, concordati per le diverse figure professionali dalle parti stipulanti secondo quanto previsto dall'allegato 2.
Il progetto deve comunque specificare l'iter professionale dei lavoratori interessati, la formazione teorica e pratica con personale qualificato interno o esterno all'azienda, l'inquadramento d'ingresso che avrà durata massima di 24 mesi, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, alla Commissione regionale dell'impiego, all'Ispettorato provinciale del lavoro nonché all'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione onde consentire alle aziende di ottenere, una volta in possesso della dichiarazione di conformità del progetto alla regolamentazione del presente accordo, il rilascio immediato del 'nulla osta' alle assunzioni da parte degli Uffici di collocamento circoscrizionali competenti.

Contenuti e modalità generali dei contratti di formazione e lavoro
Articolo 1.

Fatti salvi specifici accordi in deroga, anche preesistenti, ai lavoratori assunti con CFL, ai sensi del presente accordo, verrà duplicata, in quanto compatibile la normativa del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Commercio e dell'Esportazione fiori (Ancef) oltre al trattamento economico definito per i lavoratori qualificati previsto per i livelli d'inquadramento di cui ai progetti di formazione.
[...]

Articolo 2.
Ai lavoratori assunti con CFL, ai sensi del presente accordo, vengono applicate le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato in quanto non derogate dalla legge 19.12.84 n. 863 e successive modifiche, nonché quanto previsto dal CCNL del Commercio e dell'Esportazione fiori (Ancef), nonché la contrattazione integrativa collettiva.
[...]

Articolo 3.
Al contratto deve essere allegato un progetto di formazione e lavoro. Ove non presenti un proprio progetto formativo particolare, l'azienda deve espressamente adottare i progetti standard, concordati per le diverse figure professionali dalle parti stipulanti secondo quanto previsto dall'allegato 2.
Il progetto deve comunque specificare l'iter professionale dei lavoratori interessati, la formazione teorica e pratica con personale qualificato interno o esterno all'azienda, l'inquadramento d'ingresso che avrà durata massima di 24 mesi, l'eventuale livello intermedio e quello finale da conseguire, nonché la durata del contratto. L'inquadramento previsto all'atto della assunzione sarà al massimo inferiore ai due livelli rispetto a quello previsto al termine del CFL.
[...]

Progetti standard
Articolo 3.

Le parti, al fine di rendere comunque operativo il presente accordo, convengono fin d'ora che, in attesa di apposita specifica, per i casi ritenuti più urgenti, vengano riconosciuti come progetti standard quelli che, nel salvaguardare la finalità formativa del rapporto, adotteranno la seguente formulazione. In ogni caso possono essere riconosciuti come progetti standard quelli che usufruiscono per la formazione teorica di corsi opportunamente organizzati in materia di CFL che costituiscono strutture permanenti delle OO.SS. stipulanti il presente Accordo. La formazione da eseguirsi in azienda consisterà nell'impartire al lavoratore nozioni pratiche e teoriche necessarie per l'apprendimento delle mansioni proprie e della qualifica oggetto della formazione e sarà realizzata mediante:
- lo svolgimento delle mansioni stesse in azienda, sotto la guida del titolare o di altro personale esperto, eventualmente anche esterno;
- la impartizione di nozioni teoriche necessarie per il completamento della formazione, con l'eventuale uso di strumenti e attrezzature, da parte del titolare o di altro personale esperto, direttamente nel corso dello svolgimento delle attività lavorative.

Iter formativo CFL

livello iniziale  mesi livello  intermedio mesi  mesi totali livello finale
12 12 24
16 8 24
16 8 24
12 12 24
9 9 18

Allegato 3. Accordo assunzioni contratto a termine
[...]
Le aziende che intendono utilizzare personale dipendente con contratto a tempo determinato dovranno farne richiesta alla Commissione paritetica provinciale di cui al CCNL specificando:
- il numero dei lavoratori che s'intendono assumere a tempo determinato ai sensi del presente accordo, specificandone le mansioni;
- il periodo per il quale intendono utilizzare il personale a tempo determinato;
- il livello contrattuale d'inquadramento;
- l'impegno di rispettare le norme della contrattazione nazionale e integrativa;
- l'eventuale numero di dipendenti in azienda a tempo indeterminato in forza all'atto della richiesta di assunzione a tempo determinato.
Eventuali proroghe del contratto a termine dovranno essere valutate preventivamente dalla Commissione paritetica.
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Allegato 4. Statuto dell'associazione Ebcef - Ente bilaterale commercio ed esportazione fiori della provincia di Imperia
Art. 3 - Scopo.
[...]
L'Ente si propone di sviluppare e gestire:
a) relativamente all'intero settore del commercio ed esportazione fiori interventi ed iniziative tendenti a formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori, alla ristrutturazione e riqualificazione dell'offerta;
[...]
c) altri scopi, funzioni ed erogazioni e/o accantonamenti espressamente demandate dalla contrattazione collettiva, in riferimento all'applicazione di quanto previsto dal CCNL dipendenti da Aziende di Commercio ed Esportazione fiori e successive modificazioni. In relazione a quanto precede i fondi dell'Ente verranno ripartiti e impiegati a seconda degli scopi suddetti attraverso gestioni separate.