DIRETTIVA (UE) 2019/1833 DELLA COMMISSIONE
 del 24 ottobre 2019
 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico 

 

 

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 LA COMMISSIONE EUROPEA,
 
 
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
 
 
vista la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 19,
 
considerando quanto segue:
 
 
 (1) Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro comporta la protezione dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro.
 
 (2) L’attuazione delle direttive relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, tra cui la direttiva 2000/54/CE, è stata oggetto di una valutazione ex post, denominata valutazione REFIT. La valutazione ha esaminato la pertinenza delle direttive, le ricerche e le nuove conoscenze scientifiche nei vari settori interessati. La valutazione REFIT, alla quale fa riferimento il documento di lavoro dei servizi della Commissione (3), conclude tra l’altro che è necessario modificare l’elenco degli agenti biologici dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE in funzione del progresso scientifico e tecnico e che è opportuno migliorare la coerenza con altre direttive pertinenti.
 
 (3) Nella comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (4) la Commissione ha ribadito che la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, benché abbia confermato che la normativa in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, ha anche evidenziato che è possibile aggiornare norme obsolete e garantire una migliore e maggiore protezione, conformità e applicazione delle norme. La Commissione sottolinea la particolare necessità di aggiornare l’elenco degli agenti biologici dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE.
 
 (4) La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Detta direttiva si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori agli agenti biologici.
 
 
 (5) Dato che i risultati di una valutazione del rischio possono evidenziare un’esposizione involontaria ad agenti biologici, potrebbe essere necessario prendere in considerazione anche altre attività lavorative non incluse nell’allegato I della direttiva 2000/54/CE. L’elenco indicativo delle attività figurante nell’allegato I della direttiva 2000/54/CE dovrebbe quindi essere modificato inserendo una frase introduttiva per indicare il carattere non esaustivo dell’elenco.
 
 
 (6) L’allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono provocare malattie infettive nei soggetti umani, classificati secondo il livello di rischio di infezione. In linea con la nota introduttiva 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modificato per tener conto dello stato delle conoscenze più recente per quanto riguarda gli sviluppi scientifici che hanno comportato cambiamenti significativi dall’ultimo aggiornamento dell’elenco, in particolare per quanto concerne la tassonomia, la nomenclatura, la classificazione e le caratteristiche degli agenti biologici nonché l’esistenza di nuovi agenti biologici.
 
 (7) Gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CEE stabiliscono le misure e i livelli di contenimento per i laboratori, i servizi veterinari e l’industria. È opportuno modificare e ristrutturare tali allegati al fine di tenere conto delle misure di contenimento e delle altre misure di protezione comprese nella direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e di allinearli ad esse.
 
 (8) Nell’elaborazione dell’attuale aggiornamento degli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE è stata presa in considerazione la necessità di mantenere i livelli di protezione esistenti per i lavoratori che sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa del proprio lavoro e di garantire che le modifiche tengano conto soltanto degli sviluppi scientifici del settore che richiedono adattamenti di ordine strettamente tecnico sul luogo di lavoro.
 
 (9) Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è stato consultato in merito alle misure derivanti dall’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» che sono richieste per mantenere efficace e idonea allo scopo la normativa dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
 (10) Nel suo parere relativo alla modernizzazione delle sei direttive sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro volta a garantire un luogo di lavoro più sano e sicuro per tutti (Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All (6)) adottato il 6 dicembre 2017, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro raccomanda di modificare la direttiva 2000/54/CE al fine di migliorarne la pertinenza e l’efficacia.
 
 (11) In un successivo parere relativo agli aggiornamenti tecnici degli allegati della direttiva sugli agenti biologici [Opinion on technical updates to the annexes of the Biological Agents Directive (2000/54/EC) (7)] adottato il 31 maggio 2018, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro raccomanda di effettuare specifici aggiornamenti degli allegati I, III, V e VI al fine di rispecchiare gli sviluppi tecnologici e scientifici più recenti del settore.
 
 (12) Nell’elaborazione dell’attuale aggiornamento degli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE la Commissione è stata assistita da esperti, rappresentanti degli Stati membri, che hanno fornito un sostegno tecnico e scientifico.
 
 (13) In conformità alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi (8) adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscono il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
 
 (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (9),
 

 

 

 (1) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.
 (2) Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre
 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it.
 (3) SWD(2017) 10 final.
 (4) COM(2017) 12 final.
 (5) Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75).
 (6) Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 1718/2017.
 (7) Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 434/18.
 (8) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
 (9) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
  
 
 
 HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
 
 
 
 Articolo 1
 
 Gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
 
  
 
 Articolo 2
 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
 Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 Articolo 3
 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
 
 Articolo 4
 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019
 
 
 
 
 
 
 Per la Commissione Il president
 Jean-Claude JUNCKER

 

 

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