Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO GENERALE
 

Ai tutti gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica
e, p.c.:
Al Capo di Gabinetto
All’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

 

Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. Ulteriori indicazioni.

Facendo seguito a quanto comunicato in merito all’argomento in oggetto indicato con le precedenti circolari emanate da questo Segretariato generale, si trasmette il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, che si applicano, a decorrere dal 5 novembre2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020. Il predetto DPCM 3 novembre 2020 prevede, all’articolo 1, misure urgenti di contenimento del contagio applicabili sull’intero territorio nazionale, quali, in particolare:
-l’obbligo di indossare, salvo specifiche eccezioni, dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, in aggiunta alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
-la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
-la sospensione di mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
-la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; lo svolgimento di tutte le cerimonie pubbliche nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; lo svolgimento, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, delle riunioni in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni. Si evidenzia, inoltre, che nelle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4", ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020, i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Sempre in tema di lavoro agile, l’articolo 5 del DPCM 3 novembre 2020, prevede, quali misure di prevenzione applicabili sull'intero territorio nazionale, che:
-le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
-nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;
-le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.
 

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Salvatore Nastasi